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DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2006, n. 5

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/7/2006, ad eccezione degli articoli 45, 46, 47, 151 e 152, che entrano in vigore il 16/01/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2006)
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Testo in vigore dal:  17-7-2006

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 6
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento). - Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.
Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.".