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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2024)
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vigente al 10/10/2024
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Testo in vigore dal:  23-6-2016
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Art. 33

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
1.
((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni))
pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi
((prestazioni professionali))
e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamentì
((, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici))
. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamentì
((, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici))
. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.