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DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1956, n. 47

Provvidenze a favore dei Comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 1956, n. 291 (in G.U. 26/04/1956, n.101).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/1956)
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Testo in vigore dal:  27-4-1956
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenute la necessità e l'urgenza di emanare provvidenze per i Comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno e con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Nei Comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956, che saranno indicati con decreti del Ministro per l'interno, da emanare di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per il tesoro e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i termini di prescrizione e di decadenza, tanto legali quanto convenzionali, scaduti o da scadere dal 1° al 29 febbraio 1956, sono prorogati fino a tutto il giorno
((31 marzo 1956))
.
Parimenti la data della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, scaduti o da scadere tra il 1° e il 29 febbraio 1956, sempre nei Comuni che saranno indicati ai sensi del precedente comma, è prorogata al giorno 15 marzo 1956.