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LEGGE 23 marzo 1983, n. 83

Modificazioni alla legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture, in attuazione della direttiva della Comunità economica europea n. 80/767 del 22 luglio 1980.

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Testo in vigore dal:  16-4-1983

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Gli articoli 1, 2, 7, 8 e 16 della legge 30 marzo 1981, n. 113, sono modificati a norma dei successivi commi del presente articolo unico.
All'articolo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti:
"Le procedure stabilite dalla presente legge si applicano alle forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, sia uguale o superiore alle 200.000 unità di conto europee, da aggiudicarsi:
1) dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, con esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, della Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;
2) dalle province, dai comuni e dai loro consorzi, dalle comunità montane e da tutti gli altri enti pubblici.
Per le amministrazioni di cui al n. 1) del comma precedente il limite di valore indicato nel medesimo comma è ridotto a 140.000 unità di conto europee limitatamente ai soli contratti di acquisto, nonché alle forniture dei prodotti elencati nell'allegato alla presente legge qualora le forniture stesse si riferiscano al settore della difesa.
Alle eventuali variazioni disposte dalla commissione delle Comunità europee al limite di valore di cui al comma precedente si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
L'ultimo comma del medesimo articolo 1 è soppresso.
All'articolo 2, secondo comma, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) quando si tratti di beni acquistati in borsa all'interno della Comunità economica europea, con esclusione degli acquisti da effettuarsi dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1)".
L'ultimo comma del medesimo articolo 2 è sostituito dai seguenti: "Le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1), per ciascuna fornitura aggiudicata in base alle lettere da a) ad e) del comma precedente, redigono apposito verbale contenente la denominazione della amministrazione aggiudicatrice, la natura, il valore e il Paese di origine delle merci acquistate, nonché le circostanze di cui alle citate lettere da a) ad e) in base alle quali il contratto è stato concluso.
Il verbale di cui al comma precedente rimane in possesso dell'amministrazione aggiudicatrice, la quale, in caso di richiesta, è tenuta a comunicare le relative informazioni alla commissione delle Comunità europee.
Entro il mese di marzo di ogni anno, le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1), nonché le regioni e le province devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Coordinamento delle politiche comunitarie - un prospetto contenente, per ciascuno dei casi previsti dalle lettere da a) ad f) del secondo comma del presente articolo, il numero e l'importo dei contratti stipulati nell'anno solare precedente. Il riepilogo di tali prospetti sarà trasmesso, entro il mese di giugno successivo, alla commissione delle Comunità europee".
All'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Per i pubblici incanti il termine di ricezione delle offerte di cui alla lettera g) dell'articolo 5 non può essere inferiore a 42 ed a 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del terzo comma dell'articolo 4, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1), ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma".
All'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente;
"Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il termine di ricezione delle domande di partecipazione di cui alla lettera b) del precedente articolo 6 non può essere inferiore a 42 ed a 21 giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del terzo comma dello articolo 4, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1) ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma".
Il quarto comma del medesimo articolo 8 è sostituito dal seguente: "Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 30 ed a 21 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1) ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma".
All'articolo 16, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo assoggettate alle disposizioni della presente legge, entro il mese di marzo di ogni anno, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Coordinamento delle politiche comunitarie - un prospetto indicante le gare da esse aggiudicate nell'anno solare precedente ai sensi della presente legge".
Alla legge 30 marzo 1981, n. 113, è annesso il seguente allegato:

"ALLEGATO N. tariffa
doganale
comune Prodotti
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cap. 25: Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi

Cap. 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri

Cap. 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

eccettuati:
ex 27.10: Carburanti speciali
Cap. 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici
o organici dei metalli preziosi, degli elementi
radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi
eccettuati:
ex 28.09: Esplosivi
ex 28.13: Esplosivi
ex 28.14: Gas lacrimogeni
ex 28.28: Esplosivi
ex 28.32: Esplosivi
ex 28.39: Esplosivi
ex 28.50: Prodotti tossicologici
ex 28.51: Prodotti tossicologici
ex 28.54: Esplosivi

Cap. 29: Prodotti chimici organici

eccettuati:
ex 29.03: Esplosivi
ex 29.04: Esplosivi
ex 29.07: Esplosivi
ex 29.08: Esplosivi
ex 29.11: Esplosivi
ex 29.12: Esplosivi
ex 29.13: Prodotti tossicologici
ex 29.14: Prodotti tossicologici
ex 29.15: Prodotti tossicologici
ex 29.21: Prodotti tossicologici
ex 29.22: Prodotti tossicologici
ex 29.23: Prodotti tossicologici
ex 29.26: Esplosivi
ex 29.27: Prodotti tossicologici
ex 29.29: Esplosivi

Cap. 30: Prodotti farmaceutici

Cap. 31: Concimi

Cap. 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro
derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri

Cap. 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria
o per toletta preparati e cosmetici preparati

Cap. 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni
per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere
artificiali, cere preparate, prodotti per pulire
e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e "cere per l'odontoiatria"

Cap. 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi

Cap. 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia

Cap. 38: Prodotti vari delle industrie chimiche

eccettuati:
ex 38.19: Prodotti tossicologici

Cap. 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della
cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze

eccettuati:
ex 39.03: Esplosivi

Cap. 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis)
e loro lavori

eccettuati:
ex 40.11: Pneumatici a prova di proiettili

Cap. 41: Pelli e cuoio

Cap. 42: Lavori di cuoio o di pelle; oggetti da correggiaio
e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna
e simili contenitori; lavori di budella

Cap. 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Cap. 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno

Cap. 45: Sughero e suoi lavori

Cap. 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio

Cap. 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta

Cap. 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Cap. 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche

Cap. 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti

Cap. 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste,
frustini e loro parti

Cap. 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume
o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Cap. 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica
e materie simili

Cap. 69: Prodotti ceramici

Cap. 70: Vetro e lavori di vetro

Cap. 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati
o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste
materie; minuterie di fantasia

Cap. 73: Ghisa, ferro e acciaio

Cap. 74: Rame

Cap. 75: Nichel

Cap. 76: Alluminio

Cap. 77: Magnesio, berillo (glucinio)

Cap. 78: Piombo

Cap. 79: Zinco

Cap. 80: Stagno

Cap. 81: Altri metalli comuni

Cap. 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria
da tavola di metalli comuni

eccettuati:
ex 82.05: Utensili
ex 82.07: Pezzi per utensili

Cap. 83: Lavori diversi di metalli comuni

Cap. 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici

eccettuati:
ex 84.06: Motori
ex 84.08: Altri propulsori
ex 84.45: Macchine
ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione
dell'informazione
ex 84.55: Pezzi della voce 84.53
ex 84.59: Reattori nucleari

Cap. 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati
ad usi elettrotecnici

eccettuati:
ex 85.13: Telecomunicazioni
ex 85.15: Apparecchi di trasmissione

Cap. 86: Veicoli e materiali per strade ferrate;
apparecchi di segnalazione non elettrici per vie
di comunicazione

eccettuati:
ex 86.02: Locomotive blindate
ex 86.03: Altre locomotive blindate
ex 86.05: Vetture blindate
ex 86.06: Carri-officine
ex 86.07: Carri

Cap. 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri
veicoli terrestri

eccettuati:
87.08: Carri da combattimento e autoblinde
ex 87.01: Trattori
ex 87.02: Veicoli militari
ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti
in panna
ex 87.09: Motocicli
ex 87.14: Rimorchi

Cap. 89: Navigazione marittima e fluviale

eccettuate:
89.01A: Navi da guerra

Cap. 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e
per cinematografia, di misura, di verifica,
di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici

eccettuati:
ex 90.05: Binocoli
ex 90.13: Strumenti vari, laser
ex 90.14: Telemetri
ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici
ex 90.11: Microscopi
ex 90.17: Strumenti per la medicina
ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia
ex 90.19: Apparecchi di ortopedia
ex 90.20: Apparecchi a raggi X

Cap. 91: Orologeria

Cap. 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione
o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono
in televisione;
parti e accessori di questi strumenti e apparecchi

Cap. 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci
e simili

eccettuati:
ex 94.01A: Sedili per aerodine

Cap. 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)

Cap. 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci

Cap. 98: Lavori diversi".


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1983

PERTINI FANFANI - GORIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA