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DECRETO-LEGGE 30 marzo 1978, n. 79

Ulteriore proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva del consorzio "Ente per le ville venete".

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 1978, n. 222 (in G.U. 30/05/1978, n.147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/1978)
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Testo in vigore dal:  31-5-1978
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente l'efficacia della legge istitutiva del consorzio fra lo Stato e gli enti locali per il restauro e la valorizzazione delle ville venete, già prorogata, con legge 25 ottobre 1977, n. 802, al 31 marzo 1978;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali; Decreta:

Art. 1

((A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 25 ottobre 1977, n. 802, la efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 dicembre 1978))
.
Nessun contributo è dovuto dallo Stato per effetto della proroga di cui al precedente comma.
((L'articolo 24 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è soppresso.
Con decorrenza 1° gennaio 1979 il patrimonio di proprietà dell'Ente è devoluto alla regione Veneto la quale provvederà al recupero delle quote di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, maturati dopo il 31 dicembre 1978.
La regione Veneto d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia destinerà il patrimonio dell'Ente agli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1958, n. 243))
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