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LEGGE 7 aprile 2011, n. 45

Modifica all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, concernente la composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. (11G0085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/2011
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Testo in vigore dal:  4-5-2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, è inserito il seguente:
«3-bis) da un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati e invalidi del lavoro, designato dall'organismo provinciale della stessa;».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Avvertenza:
- Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, (Istituzione dei Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 1. Presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono istituiti Comitati consultivi provinciali.
I Comitati sono composti:
1) da 10 rappresentati dei lavoratori, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti, e da 6 rappresentanti dei datori di lavoro nel numero stabilito per ciascun settore produttivo dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
2) da un funzionario degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
3) da medico provinciale;
3-bis) da un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati e invalidi del lavoro, designato dall'organismo provinciale della stessa;
4) dal direttore della sede provinciale dell'Istituto, che funge da segretario.
I membri del Comitato sono nominati con decreto del prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative per i membri di cui al punto 1) del precedente comma, ed in conformità alle direttive del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per il membro di cui al punto 2) del comma stesso.
Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di competenza nel termine fissato dal prefetto, questi ha la facoltà di provvedervi direttamente in loro sostituzione.».