DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2006, n. 179

Recepimento dell'accordo sindacale integrativo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/5/2006
Testo in vigore dal: 31-5-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 maggio  2000,  n.  139, recante
disposizioni  in  materia  di rapporto di impiego del personale della
carriera  prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266;
  Visto  l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000,
n.   139,   che   disciplina   il   procedimento   negoziale  per  la
regolamentazione  di  alcuni  aspetti  del  rapporto  di  impiego del
personale  della  carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di
un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente
della Repubblica;
  Viste  le  disposizioni  di  cui all'articolo 27 del citato decreto
legislativo  19 maggio  2000, n. 139, che dispongono che la procedura
negoziale  intercorra  tra  una  delegazione di parte pubblica ed una
delegazione  sindacale  rappresentativa  del personale della carriera
prefettizia;
  Atteso  che, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo
19 maggio  2000,  n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative
del  personale  della  carriera prefettizia devono essere individuate
con  decreto  del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri
generali  in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il
pubblico impiego;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  per la funzione pubblica in data
19 maggio   2004,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  132
dell'8 giugno  2004, con il quale e' stata individuata la delegazione
sindacale  che partecipa al procedimento negoziale per la definizione
dell'accordo  relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il
personale della carriera prefettizia;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005,
n.  293, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale della
carriera  prefettizia,  relativo  al  biennio economico 2004-2005, ai
sensi  dell'articolo 26  del  decreto  legislativo 19 maggio 2000, n.
139;
  Vista   l'ipotesi  di  accordo  per  il  personale  della  carriera
prefettizia,    integrativa    del   biennio   economico   2004-2005,
sottoscritta,  ai  sensi  dell'articolo 29  del  decreto  legislativo
19 maggio  2000,  n.  139,  in data 7 marzo 2006 dalla delegazione di
parte  pubblica  e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul
piano  nazionale  della  carriera  prefettizia SI.N.PRE.F. (Sindacato
nazionale dei funzionari prefettizi), CISL - FPS e SNADIP - CISAL;
  Visto  l'articolo 1,  comma  177,  della legge 23 dicembre 2005, n.
266;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 marzo 2006, con la quale e' stata approvata, ai sensi
del  citato  articolo 29  del  decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139,  previa  verifica  delle compatibilita' finanziarie, la predetta
ipotesi di accordo;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  la  funzione pubblica, del Ministro dell'interno e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Campo di applicazione e durata
  1.  Ai  sensi  dell'articolo 26  del  decreto legislativo 19 maggio
2000,   n.   139,   il  presente  decreto  si  applica  al  personale
appartenente alla carriera prefettizia.
  2.  Le  disposizioni del presente decreto integrano quelle relative
al biennio economico 2004-2005 di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 2005, n. 293.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il  testo  degli  articoli 26,  27  e  29 del decreto
          legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia
          di   rapporto  di  impiego  del  personale  della  carriera
          prefettizia,  a  norma  dell'art.  10 della legge 28 luglio
          1999, n. 266), e' il seguente:
              «Art.  26  (Ambito  di  applicazione). - 1. Il presente
          capo  disciplina  il  procedimento per la definizione degli
          aspetti  giuridici ed economici del rapporto di impiego del
          personale    della    carriera   prefettizia   oggetto   di
          negoziazione.
              2.  Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
          le    modalita'   e   per   le   materie   indicate   negli
          articoli seguenti,  si  concludono  con  l'emanazione di un
          decreto  del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.
          29, comma 5.
              3.  La  disciplina  emanata  con  il  decreto di cui al
          comma 2  ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e
          biennale  per gli aspetti economici a decorrere dal termine
          di  scadenza  previsto  dal  precedente  decreto e conserva
          efficacia  fino  alla data di entrata in vigore del decreto
          successivo.
              4.  Nei  casi  in  cui  le  disposizioni  generali  sul
          pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei
          Ministeri  alla  contrattazione  collettiva  e  si verte in
          materie  diverse  da  quelle  indicate  nell'art.  28 e non
          disciplinate per il personale della carriera prefettizia da
          particolari  disposizioni di legge, per lo stesso personale
          si    provvede,   sentite   le   organizzazioni   sindacali
          rappresentative,   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato
          ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400.».
              «Art.  27 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento
          negoziale  intercorre tra una delegazione di parte pubblica
          composta  dal  Ministro  per  la  funzione pubblica, che la
          presiede,  e  dai  Ministri  dell'interno e del tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione   economica,   o  dai
          sottosegretari  di  Stato  rispettivamente delegati, ed una
          delegazione  delle organizzazioni sindacali rappresentative
          del  personale  della  carriera prefettizia individuate con
          decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica secondo i
          criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale
          stabiliti per il pubblico impiego.».
              «Art. 29 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura
          negoziale  e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica
          almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
          all'art.  26,  comma 3.  Le  trattative  si  svolgono tra i
          soggetti  di  cui  all'art.  27  e  si  concludono  con  la
          sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
              2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
          alla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo,  verifica,
          sulla  base dei criteri utilizzati per l'accertamento della
          rappresentativita'  sindacale ai sensi dell'art. 27, che le
          organizzazioni   sindacali   aderenti   all'ipotesi  stessa
          rappresentino  almeno  il  cinquantuno  per  cento del dato
          associativo  complessivo  espresso dal totale delle deleghe
          sindacali rilasciate.
              3.  Le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti possano
          trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
              4.  L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da prospetti
          contenenti  l'individuazione  del  personale interessato, i
          costi   unitari   e  gli  oneri  riflessi  del  trattamento
          economico,  nonche'  la  quantificazione  complessiva della
          spesa,   diretta  ed  indiretta,  con  l'indicazione  della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'.  L'ipotesi  di  accordo  non  puo'  in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria, nonche' nel bilancio.
              5.  Il  Consiglio  dei  Ministri, entro quindici giorni
          dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
          compatibilita'  finanziarie ed esaminate le osservazioni di
          cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo
          schema  di  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  da
          adottare  ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), della
          legge  23 agosto  1988, n. 400, prescindendo dal parere del
          Consiglio  di  Stato.  Nel  caso  in  cui l'accordo non sia
          definito  entro novanta giorni dall'inizio delle procedure,
          il  Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
          della  Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi stabiliti dai
          rispettivi regolamenti.
              6.  Nell'ambito  e  nei  limiti fissati dal decreto del
          Presidente  della  Repubblica  di  cui  al comma 5 e per le
          materie   specificamente   ivi   indicate,  possono  essere
          conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico
          che,  senza  comportare alcun onere aggiuntivo, individuano
          esclusivamente  criteri  applicativi  delle  previsioni del
          predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra
          una  delegazione  di parte pubblica presieduta dai titolari
          degli    uffici    centrali    e   periferici   individuati
          dall'Amministrazione   dell'interno  entro  novanta  giorni
          dalla  data di entrata in vigore del decreto del Presidente
          della  Repubblica  di  cui  al  comma 5  ed una delegazione
          sindacale  composta dai rappresentanti delle corrispondenti
          strutture   periferiche   delle   organizzazioni  sindacali
          firmatarie  dell'ipotesi  di  accordo di cui al comma 1. In
          caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta
          impregiudicato   il   potere   di  autonoma  determinazione
          dell'amministrazione.».
              - Il  decreto del Ministro per la funzione pubblica del
          19 maggio  2004,  reca:  «Individuazione  della delegazione
          sindacale  che  partecipa  al procedimento negoziale per la
          definizione  dell'accordo  relativo  al  biennio  economico
          2004-2005,   riguardante   il   personale   della  carriera
          prefettizia,  ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo
          19 maggio 2000, n. 139.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 novembre  2005,  n. 293, reca: «Recepimento dell'accordo
          sindacale  per  il  personale  della  carriera prefettizia,
          relativo al biennio economico 2004-2005, ai sensi dell'art.
          26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.».
              - Il  testo  del  comma 177  dell'art.  1  della  legge
          23 dicembre  2005,  n.  266 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria 2006), e' il seguente:
              «177.  Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della
          legge  24 dicembre  2003,  n. 350, e dall'art. 1, comma 89,
          della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti
          economici  e  per  l'incentivazione  della produttivita' al
          rimanente  personale  statale in regime di diritto pubblico
          riferite  al  biennio  2004-2005  sono  incrementate di 155
          milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2006 con specifica
          destinazione  di 136 milioni di euro per il personale delle
          Forze  armate  e  dei  Corpi  di  polizia di cui al decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».
          Note all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  26 del decreto legislativo
          19 maggio 2000, n. 139, si vedano le note alle premesse.
              - Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 293
          del 2005, si vedano le note alle premesse.