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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 31 marzo 2006, n. 165

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/5/2006
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Testo in vigore dal:  19-5-2006

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
«Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENEA, a norma dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visti, in particolare, l'articolo 20, comma 1, concernente
l'approvazione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente e l'articolo 24, concernente i poteri del commissario straordinario dell'Ente, qualora nominato;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 27 febbraio 2006;
Sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 4685 del 22 marzo 2006;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. È approvato, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 3 settembre 2003, n. 257, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENEA, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 marzo 2006
Il Ministro: Scajola
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,
registro n. 2, foglio n. 9


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 recante «Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente ENEA, a norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2003, n. 213.
- Il testo degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 recante «Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente ENEA, a norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137», sono i seguenti:
«Art. 20 (Regolamenti). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il consiglio di amministrazione dell'ENEA, è tenuto a predisporre il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente da sottoporre all'approvazione del Ministro delle attività produttive, previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA, in particolare:
a) detta le regole di funzionamento degli organi dell'ente individuando i loro compiti specifici;
b) definisce la struttura organizzativa dell'ente individuando l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle singole unità previste dagli articoli 13 e 14, nonché delle unità di secondo livello nelle quali esse si articolano, ivi compreso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché l'istituzione di un sistema di controlli coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
c) definisce le procedure per la nomina dei responsabili delle unità organizzative previste dagli articoli 13 e 14;
d) definisce le modalità per la gestione e l'amministrazione del personale, prevede le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale, individua gli strumenti contrattuali che possono essere utilizzati per l'acquisizione del personale;
e) definisce le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
f) definisce le procedure per la pianificazione ed il controllo di gestione, nonché per la redazione dei bilanci;
g) definisce procedure e strumenti che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;
h) definisce la disciplina per l'approvvigionamento di beni e servizi in conformità con la normativa nazionale e comunitaria vigente;
i) definisce le regole per il ricorso agli strumenti di cui agli articoli 17 e 18 e stabilisce le modalità di controllo degli stessi;
l) definisce le modalità per le assunzioni e nomine dei dirigenti e di altre funzioni dirigenziali e per le nomine del responsabili delle unità organizzative di primo livello.
3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento può prevedere le modalità di adozione di ulteriori regolamenti interni o di altri atti di organizzazione e gestione disciplinandone il procedimento di formazione ed approvazione. »
«Art. 24 (Commissariamento). - 1. Per gravi e motivate ragioni, inerenti il corretto funzionamento dell'Ente ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, può essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, con il potere del presidente e del consiglio di amministrazione, eventualmente coadiuvato da due vice commissari».
- Il testo dell'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».