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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1998, n. 127

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, in attuazione della direttiva 93/114/CEE sugli additivi nell'alimentazione degli animali.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-5-1998
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Testo in vigore dal:  20-5-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva n. 93/114/CEE, del Consiglio del 14 dicembre 1993, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, che attua la direttiva 70/524/CEE. e successive modificazioni, relativa agli additivi nell'alimentazione per animali;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, recante attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
Ritenuto di dovere integrare il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, per effetto del recepimento della citata direttiva 93/114/CEE;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Qualora un additivo sia costituito da o contenga organismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, deve essere effettuata una valutazione specifica dei rischi per l'ambiente, analoga a quella prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo; a tale scopo il fascicolo che deve essere presentato conformemente all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve comprendere i seguenti documenti:
a) copia di ogni provvedimento formale di assenso del Ministero della sanità per l'emissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati per scopi di ricerca e sviluppo, conformemente all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, nonché i risultati delle emissioni in relazione al rischio per la salute umana e per l'ambiente;
b) un fascicolo tecnico completo che fornisca le informazioni previste negli allegati Il e III del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, la valutazione del rischio per l'ambiente risultante da tali informazioni, ed i risultati di qualsiasi studio effettuato per scopi di ricerca o sviluppo.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficiacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; il testo del comma 2 dell'art. 17 della suddetta legge è il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge previste dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, reca: "Regolamento di attuazione delle direttive CEE 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248 e 91/249, relative agli additivi nell'alimentazione per animali".
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, riguarda l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, in particolare il testo dell'art. 11 è il seguente:
"Art. 11. - 1. Il Governo o le regioni, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria non riguarda materia già disciplinata con legge o coperta da riserva di legge, ne danno attuazione entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi e con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 228/1992, così come modificato dal presente regolamento, è il seguente:
"Art. 9. - 1. L'iscrizione di un additivo nell'allegato I è consentita soltanto quando l'additivo:
a) incorporato negli alimenti per animali, ha un effetto favorevole sulle caratteristiche di tali alimenti o sulla produzione animale;
b) tenuto conto della quantità consentita nei mangimi, non ha un'influenza sfavorevole sulla salute umana o animale o sull'ambiente e non danneggia il consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti animali;
c) è controllabile nei mangimi;
d) tenuto conto della quantità consentita nei mangimi, è escluso che configuri un trattamento o una profilassi delle malattie animali. Tale condizione non si applica alle sostanze del tipo di quelle iscritte nell'allegato I, gruppo D;
e) per seri motivi attinenti alla salute umana o animale non deve essere riservata a terapia medica o medicoveterinaria.
2. L'iscrizione di un additivo o di un nuovo impiego di un additivo nell'allegato II è ammessa solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), qualora sia lecito ritenere, tenuto conto dei risultati disponibili, che sono anche soddisfatte le condizioni di cui al comma 1, lettere a) e d).
2-bis. Qualora un additivo sia costituito da o contenga organismi geneticamente modificati ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, deve essere effettuata una valutazione sperifica dei rischi per l'ambiente, analoga a quella prevista dall'art. 5, comma 2, lettera b) , del citato decreto legislativo; a tale scopo il fascicolo che deve essere presentato conformemente all'art. 8, comma 1, del presente decreto, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve comprendere i seguenti documenti:
a) copia di ogni provvedimento formale di assenso del Ministero della sanità per l'emissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati per scopi di ricerca e sviluppo, conformemente all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, nonché i risultati delle emissioni in relazione al rischio per la salute umana e per l'ambiente;
b) un fascicolo tecnico completo che fornisca le informazioni previste negli allegati II e III del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, la valutazione del rischio per l'ambiente risultante da tali informazioni, ed i risultati di qualsiasi studio effettuato per scopi di ricerca o sviluppo".