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LEGGE 23 gennaio 1989, n. 15

Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali.

note: Entrata in vigore della legge: 11/2/1989
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Testo in vigore dal:  11-2-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'Università degli studi di Bologna è concesso un contributo annuo di lire 300 milioni per l'attuazione delle iniziative di carattere scientifico, didattico e di ricerca previste dalle convenzioni tra l'Università stessa e il John Hopkins University Bologna Center.
2. Gli enti universitari di cui al comma 1 provvedono, all'inizio e al termine di ogni anno accademico, alla trattazione delle questioni di comune interesse, anche al fine di coordinare le rispettive iniziative e di favorire il reciproco utilizzo delle strutture didattiche e scientifiche degli enti medesimi.
3. Il John Hopkins University Bologna Center cura direttamente la gestione delle attività per le iniziative di cui al presente articolo. Il controllo contabile della gestione è demandato all'Università di Bologna, cui annualmente viene erogato il contributo di cui al comma 1, dietro presentazione della documentazione relativa alle convenzioni di cui al medesimo comma 1.
4. Sulla base di apposita convenzione gli studenti del John Hopkins University Bologna Center possono essere autorizzati a partecipare alle attività sportive dell'Università di Bologna, usufruendo all'uopo delle relative attrezzature.