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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE

DECRETO 5 agosto 2019, n. 134

Modifiche al regolamento 9 novembre 2017, n. 174. concernente la misura incentivante «Resto al Sud», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. (19G00143)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/2019
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  8-12-2019

IL MINISTRO PER IL SUD

di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'articolo 1, comma 601;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'allegato I, recante le definizioni di microimpresa, piccola impresa e media impresa;
Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, 9 novembre 2017, n. 174, recante «Regolamento concernente la misura incentivante "Resto al Sud" di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1617 e n. 2063 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 31 maggio 2019 e 4 luglio 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 1397 del 17 luglio 2019;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto interministeriale
9 novembre 2017, n. 174
1. Al decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno 9 novembre 2017, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera v) è aggiunta la seguente: «v-bis). "Attività libero-professionale": attività svolta da soggetti iscritti in ordini o collegi professionali nonché dagli esercenti le professioni non organizzate in ordini o collegi disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4
b) l'articolo 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 3
Requisiti soggettivi

1. I soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni purché risultino già costituiti, al momento della presentazione della domanda e comunque successivamente alla data del 21 giugno 2017, o si costituiscano entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria, nelle seguenti forme giuridiche:
a) impresa individuale;
b) società, ivi incluse le società cooperative e le società tra professionisti.
2. Il soggetto beneficiario, anche nel caso in cui l'ammontare delle agevolazioni concedibili è determinato nel rispetto del limite massimo, previsto dall'articolo 7, comma 2, è la ditta individuale o la società beneficiaria del contributo. La costituzione nelle forme di cui alle lettere a) e b) non è obbligatoria per le attività libero-professionali svolte in forma individuale, per le quali è richiesta unicamente la partita IVA nonché, laddove prevista, l'iscrizione agli ordini professionali.
3. Le domande di ammissione alle agevolazioni di cui al presente regolamento possono essere presentate dai soggetti che siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123, al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni se residenti all'estero, dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui all'articolo 9 del presente decreto;
b) non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91/2017, o beneficiari, nell'ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità;
c) per lo svolgimento di attività libero-professionali, non essere titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione. In particolare, non possono presentare istanza i soggetti che risultano essere titolari, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, di partita IVA associata ad un codice ATECO identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche, a quello corrispondente all'attività oggetto domanda di ammissione alle agevolazioni.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 risultati beneficiari delle agevolazioni devono mantenere la residenza nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017 per tutta la durata del finanziamento e le PMI di cui al comma 1 del presente articolo, risultate beneficiarie delle agevolazioni, devono mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la sede legale e operativa nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017.
5. Le società di cui alla lettera b), del comma 1, possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al comma 1, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo, e che gli stessi non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soggetti richiedenti. I soci di cui al primo periodo non possono accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 7.
6. Nel caso in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 3 si costituiscano in società cooperative, le medesime società possono essere destinatarie, nei limiti delle risorse disponibili, anche degli interventi di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 risultati beneficiari delle agevolazioni non devono essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto, a pena di decadenza del provvedimento di concessione.»;
c) all'articolo 5, comma 5, le parole «all'articolo 3, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 3, commi 1 e 3,»;
d) all'articolo 9, comma 9, lettera b), le parole «all'articolo 3, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 3, comma 1,»;
e) all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), le parole «all'articolo 3, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 3, commi 1 e 3,»;
f) all'articolo 15, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1.
L'Agenzia per la Coesione territoriale, nell'ambito delle proprie competenze, garantisce il monitoraggio delle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari, sulla base dei dati forniti dal Soggetto gestore della misura, in modo che sia assicurata comunque la valorizzazione dei seguenti indicatori:
a) numero complessivo delle domande di contributo ricevute;
b) numero delle iniziative approvate e ammesse alle agevolazioni;
c) importo complessivo dei contributi concessi;
d) importo degli investimenti attivati e dei finanziamenti degli istituti di credito accreditati ai beneficiari, impatto occupazionale e costo medio delle unità lavorative aggiunte generate dallo strumento agevolativo.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 2019

Il soggetto beneficiario, anche nel caso in cui l'ammontare delle agevolazioni concedibili è determinato nel rispetto del limite

massimo, previsto dall'articolo 7, comma 2, è la ditta individuale o la società beneficiaria del contributo. La costituzione nelle forme di cui alle lettere a) e b) non è obbligatoria per le attività

libero-professionali svolte in forma individuale, per le quali è

richiesta unicamente la partita IVA nonché, laddove prevista, l'iscrizione agli ordini professionali. 3. Le domande di ammissione alle agevolazioni di cui al presente regolamento possono essere presentate dai soggetti che siano in

possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) siano residenti nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1,

del decreto-legge n. 91/2017, convertito, con modificazioni, dalla

legge del 3 agosto 2017, n. 123, al momento della presentazione della

domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni, o

entro centoventi giorni se residenti all'estero, dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui all'articolo 9 del presente decreto; b) non risultino già titolari di attività di impresa in

esercizio alla data del 21 giugno 2017, data di entrata in vigore del

decreto-legge n. 91/2017, o beneficiari, nell'ultimo triennio, a

decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità;

c) per lo svolgimento di attività libero-professionali, non essere titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta nei dodici mesi precedenti la presentazione

della domanda di agevolazione. In particolare, non possono presentare

istanza i soggetti che risultano essere titolari, nei dodici mesi

precedenti la presentazione della domanda, di partita IVA associata

ad un codice ATECO identico, fino alla terza cifra di classificazione

delle attività economiche, a quello corrispondente all'attività oggetto domanda di ammissione alle agevolazioni. 4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 risultati beneficiari delle agevolazioni devono mantenere la residenza nelle regioni di cui

all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017 per tutta la durata del finanziamento e le PMI di cui al comma 1 del presente

articolo, risultate beneficiarie delle agevolazioni, devono

mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la sede legale e

operativa nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017.

5. Le società di cui alla lettera b), del comma 1, possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di

cui al comma 1, a condizione che la presenza di tali soggetti nella

compagine societaria non sia superiore ad un terzo, e che gli stessi non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soggetti richiedenti. I soci di cui al primo periodo non possono accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 7. 6. Nel caso in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 3 si

costituiscano in società cooperative, le medesime società possono

essere destinatarie, nei limiti delle risorse disponibili, anche

degli interventi di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. 7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 risultati beneficiari delle agevolazioni non devono essere titolari di un contratto di lavoro a

tempo indeterminato presso un altro soggetto, a pena di decadenza del provvedimento di concessione.»;

c) all'articolo 5, comma 5, le parole «all'articolo 3, comma 1,»

sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 3, commi 1 e 3,»;

d) all'articolo 9, comma 9, lettera b), le parole «all'articolo

3, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 3, comma

1,»;

e) all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), le parole

«all'articolo 3, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti

«all'articolo 3, commi 1 e 3,»;

f) all'articolo 15, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1.

L'Agenzia per la Coesione territoriale, nell'ambito delle proprie

competenze, garantisce il monitoraggio delle agevolazioni concesse ai

soggetti beneficiari, sulla base dei dati forniti dal Soggetto

gestore della misura, in modo che sia assicurata comunque la valorizzazione dei seguenti indicatori: a) numero complessivo delle domande di contributo ricevute; b) numero delle iniziative approvate e ammesse alle agevolazioni; c) importo complessivo dei contributi concessi; d) importo degli investimenti attivati e dei finanziamenti

degli istituti di credito accreditati ai beneficiari, impatto occupazionale e costo medio delle unità lavorative aggiunte generate dallo strumento agevolativo.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 2019 Il Ministro per il Sud Lezzi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Il Ministro dello sviluppo economico Di Maio

Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2184

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto interministeriale 9 novembre 2017, n. 174 (Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123), come modificato dal presente decreto:
«Art. 1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:
a) - v) (Omissis).
v-bis) "Attività libero-professionale": attività svolta da soggetti iscritti in ordini e collegi disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 5, del citato decreto interministeriale 9 novembre 2017, n. 174, come modificato dal presente decreto:
«(Omissis).
5. Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di PMI costituenda, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del presente regolamento, la domanda di agevolazione, deve essere accompagnata dal progetto imprenditoriale, mentre l'ulteriore documentazione di cui al comma 4 deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura informatica di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla comunicazione di esito positivo della valutazione, di cui all'articolo 9, comma 8, ovvero centoventi giorni nel caso in cui una delle persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, sia residente all'estero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 9, del citato decreto interministeriale 9 novembre 2017, n. 174, come modificato dal presente decreto:
«9. In caso di esito positivo della valutazione il Soggetto gestore richiede:
a) (Omissis).
b) con riferimento ai soggetti richiedenti eventualmente non ancora costituiti nelle forme di cui all'articolo 3 comma 1, la documentazione indicata all'articolo 5, comma 4 del presente regolamento da far pervenire al Soggetto gestore entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di esito della valutazione, pena la decadenza della domanda;
c) (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto interministeriale 9 novembre 2017, n. 174, come modificato dal presente decreto:
«1. Il Soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse qualora:
a) (Omissis).
b) I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, successivamente all'ottenimento del provvedimento di concessione risultino titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
c) I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, successivamente all'ottenimento del provvedimento di concessione, trasferiscano la residenza al di fuori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017, prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
d) - j). (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 1, del citato decreto interministeriale 9 novembre 2017, n. 174, come modificato dal presente decreto:
«1. L'Agenzia per la Coesione territoriale, nell'ambito delle proprie competenze, garantisce il monitoraggio delle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari, sulla base dei dati forniti dal Soggetto gestore della misura, in modo che sia assicurata comunque la valorizzazione dei seguenti indicatori:
a) numero complessivo delle domande di contributo ricevute;
b) numero delle iniziative approvate e ammesse alle agevolazioni;
c) importo complessivo dei contributi concessi;
d) importo degli investimenti attivati e dei finanziamenti degli istituti di credito accreditati ai beneficiari, impatto occupazionale e costo medio delle unità lavorative aggiuntive generate dallo strumento agevolativo.».