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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 dicembre 1947, n. 1741

Modificazioni alle leggi sul lotto pubblico e miglioramenti economici al personale del lotto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953)
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Testo in vigore dal:  23-3-1948

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, relativo al lotto pubblico;
Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato col regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, concernente modificazioni alla legge sui lotto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Gli articoli 15, 17, 19, 34, 63, 73, 89, 91, 94, 99 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
"Art. 15. - L'intero prezzo di ciascuna bolletta, può essere ripartito, a volontà del giuocatore, tra le diverse sorti ammesse, alle seguenti condizioni:
a) che la cifra della posta per ogni sorte sia pari;
b) che la posta offra la possibilità di un premio, per ognuna delle combinazioni corrispondenti alla quantità dei numeri giuocati, non minore di:
cent. 84 per estratto semplice; L. 4,20 per l'estratto determinato; L. 2,50 per l'ambo; L. 4,25 per il terno; L. 80 per il quaterno; L. 1000 per la cinquina;
c) che il premio massimo cui può dar luogo ogni bolletta, comunque sia ripartito il prezzo, non ecceda la somma di L. 20.000.000.
Qualora si verifichi una vincita su giuocata con posta di cifre dispari, essa viene liquidata sulla posta pari immediatamente inferiore, aumentando di pari cifra la posta della sorte precedente.
Qualsiasi posta o frazione di posta che non dia, luogo al minimo premio stabilito per le diverse sorti non produce alcun diritto in chi giuoco.
Qualora sia stata accettata una giuocata con bolletta capace di dar luogo ad un premio complessivo eccedente la somma di 20 milioni di lire, il premio è ridotto a questa somma senza altro diritto per il giuocatore".
"Art. 17. - La giuocata per tutte le 10 ruote non può essere inferiore a L. 30.
L'intero prezzo può essere ripartito tra le sorti prescelte e la vincita corrisponde alla decima parte di quella che si ottiene con una giuocata per una sola ruota".
"Art. 19. - Il giuoco sulla sorte di ambo, fatto con un numero contro gli altri 89, non può essere accettato per un importo inferiore: a L. 5 per una sola ruota; a L. 50 per tutte le 10 ruote".
"Art. 34. - Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate, quando l'importo non superi le L. 13.000.
Il pagamento di tutte le altre vincite, comprese quelle denunciate agli effetti dell'art. 26, è disposto dalle Intendenze di finanza sedi di archivio. A tale effetto i giuocatori debbono presentare alla Intendenza, direttamente o a mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.
Nell'ipotesi di cui al primo comma, il pagamento della vincita sarà effettuato dall'Intendenza di finanza, qualora il ricevitore non abbia fondi sufficienti o sorgano dubbi sulla regolarità della vincita.
L'intendenza di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di dieci giorni dalla presentazione.
La Commissione, di cui all'art. 24, deve riunirsi almeno una volta alla settimana per l'autorizzazione al pagamento delle bollette vincenti".
"Art. 63. - Le ricevitorie del lotto sono distinte in quattro classi a seconda dell'aggio lordo medio dell'ultimo biennio:
sono di prima classe le ricevitorie con aggio lordo oltre L. 430.000;
sono di seconda classe le ricevitorie con aggio lordo da L. 250.001 a L. 430.000;
sono di terza classe le ricevitorie con aggio lordo da L. 100.001 a L. 250.000;
sono di quarta classe le ricevitorie con aggio lordo non superiore a L. 100.000, e, durante il periodo di esperimento, tutte quelle di nuova istituzione.
La classificazione delle ricevitorie viene eseguita ogni due anni in base all'aggio medio biennale risultante alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente".
"Art. 73. - Il personale che deve prestare servizio nelle ricevitorie del lotto in qualità di aiuto-ricevitore è fissato nel numero massimo complessivo di 2000 unità, secondo l'organico appresso indicato:
un aiuto-ricevitore nelle ricevitorie con una riscossione annua lorda oltre L. 650.000 e fino a L. 1.500.000;
due aiuto-ricevitori nelle ricevitorie con una riscossione annua lorda oltre L. 1.500.000 e fino a L. 3.000.000;
tre aiuto-ricevitori nelle ricevitorie con una riscossione annua lorda oltre L. 3.000.000 e fino a L. 8.000.000;
quattro aiuto-ricevitori nelle ricevitorie con una riscossione annua lorda oltre L. 8.000.000 e fino a L. 15.000.000;
cinque aiuto-ricevitori nelle ricevitorie con una riscossione annua lorda oltre L. 15.000.000.
Nelle ricevitorie con riscossione annua lorda inferiore a L. 650.000 il gestore deve indicare il nome di un coadiutore che lo possa sostituire in caso di bisogno.
È abrogato l'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122".
"Art. 89. - Fino a nuova disposizione, i gestori delle ricevitorie sono retribuiti con aggio graduale sulle somme riscosse nell'esercizio finanziario, determinato nelle seguenti misure:
sulle prime L. 200.000 . . . . . . . . . . . . . 30%
da L. 200.001 a L. 1.000.030. . . . . . . 10%
da L. 1.000.001 a L. 2.000.000. . . . . . . 8%
da L. 2.000.001 a L. 5.000.000. . . . . . . 6%
da L. 5.000.001 a L. 8.000.000. . . . . . . 3%
da L. 8.000.001 a L. 10.000.000. . . . . . . 2,50%
da L. 10.000.001 a L. 15.000.000. . . . . . . 2%
oltre L. 15.0000.000 . . . . . . . . . . . . . . 1,50%

Al termine dell'esercizio finanziario in sede di liquidazione finale di aggio, sarà determinato dall'Intendenza di finanza sede di estrazione l'ammontare della spesa effettiva sostenuta da ciascun gestore per il personale dipendente assegnato dall'Amministrazione entro il limite fissato dall'art. 73.
Quando la spesa predetta risulta inferiore al 33% dell'aggio lordo o quando, durante l'esercizio finanziario, nella ricevitoria non sia stata sostenuta alcuna spesa per il personale, la differenza o l'intero 33% è incamerato dallo Stato.
Nel caso in cui la spesa per il personale sostenuta dal gestore supera il 33% dell'aggio lordo, l'Amministrazione rimborserà al gestore la differenza".
"Art. 91. - La quota d'aggio considerata come retribuzione personale del gestore a norma dell'art. 94, viene integrata, al termine di ogni esercizio finanziario, fino a raggiungere la somma di L. 50.000, quando risulti inferiore a tale somma. Tale integrazione è concessa limitatamente a due esercizi finanziari, al termine dei quali l'Amministrazione potrà sopprimere la ricevitoria o trasformarla, in collettoria".
"Art. 94. - Ai fini dell'applicazione delle ritenute per imposte, di quella stabilita a favore dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto e qualsiasi altra ritenuta obbligatoria che venisse imposta, la spesa di esercizio delle ricevitorie per affitto del locale, retribuzioni al personale ed altro, viene ragguagliata ai tre quinti dell'aggio lordo liquidato ai sensi del precedente art. 89".
"Art. 99. - I ricevitori e gli aiuto-ricevitori che hanno la gestione di una ricevitoria contribuiscono al fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto con una ritenuta generale sul rispettivo aggio netto nella seguente misura:
dell'8% le ricevitorie di 1ª classe;
del 7% le ricevitorie di 2ª classe;
del 6% le ricevitorie di 3ª classe;
del 5% le ricevitorie di 4ª classe.
Gli aiuto-ricevitori che non hanno la gestione di ricevitorie contribuiscono con una ritenuta pari al 10% della sola retribuzione per essi stabilita. Tale ritenuta graverà per metà a carico del ricevitore, al quale spetta, l'obbligo di versare all'Ente l'intero contributo, salvo rivalsa della quota a carico dell'aiuto-ricevitore.
Le modalità del versamento saranno stabilite dal regolamento.
Al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto sono pure devolute le somme derivanti da sanzioni pecuniarie inflitte ai ricevitori ed agli aiuto-ricevitori, le riduzioni d'aggio applicate per motivi disciplinari, le somme ricavate dalla vendita delle matrici dei bollettari del lotto e degli oggetti fuori d'uso, le somme dovute ai termini dell'art. 4 del regolamento sul lotto, per i bollettari del giuoco predisposti in eccedenza alla tolleranza.
I contributi versati da gli iscritti al Fondo predetto non sono rimborsabili per alcun motivo".