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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 settembre 1947, n. 896

Nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1975)
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Testo in vigore dal:  23-9-1947

Art. 13


Il presidente del Comitato, sentito il parere di questo ultimo, è autorizzato a nominare, con proprio decreto, tra persone anche estranee all'Amministrazione dello Stato e fornite di particolare competenza, ai sensi dell'art. 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, ispettori che provvedano all'accertamento dei costi delle merci, dei servizi e delle prestazioni secondo le direttive del Comitato interministeriale dei prezzi.
Gli ispettori predetti possono prendere in esame registri, libri, e corrispondenza delle imprese interessate ai necessari accertamenti e possono richiedere alle stesse tutti quei dati, elementi e documenti che potranno ritenersi necessari ai fini dell'espletamento della loro funzione.
Il trattamento economico dei suddetti ispettori è stabilito col provvedimento di incarico anche in deroga alla misura stabilita dal citato art. 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni.
Il Comitato interministeriale prezzi può affidare lo svolgimento di indagini, accertamenti e rilievi anche a qualsiasi ufficio od organo delle amministrazioni statali.
Il Comitato interministeriale e quelli provinciali, gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, le Sezioni provinciali dell'alimentazione e gli Ispettorati del lavoro vigilano sulla osservanza delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto e a tal fine possono valersi anche dell'opera degli organi di polizia.