stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 giugno 1947, n. 670

Adeguamento della misura degli assegni familiari in agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/1947)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  29-7-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938, n. 2233, e il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, contenente norme integrative per la sua attuazione;
Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, per miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, per la istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e per la normalizzazione di quelli ordinari;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 agosto 1945, n. 552, per l'aumento della misura degli assegni familiari supplementari di carovita;
Visto il regio decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Visto il regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, per la unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi in agricoltura;
Visto il regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, per l'accertamento dei contributi in agricoltura;
Visto il regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954, per la riscossione e il versamento dei contributi in agricoltura;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, per la istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati;
Visto il decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 334, per la corresponsione del premio della Repubblica agli operai ed impiegati con rapporto di lavoro assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo di lavoro;
Visto il decreto legislativo 16 settembre 1946 n. 479, contenente provvedimenti vari per gli assegni familiari;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 maggio 1947, n. 631, per la determinazione delle aliquote dei contributi agricoli unificati per l'anno 1947;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e foreste; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalla tabella B, allegata al decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, contenente provvedimenti vari per gli assegni familiari, è sostituita con effetto dal 1° gennaio 1947 da quella stabilita nella tabella B allegata al presente decreto, vistata, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, ai fini della modifica della tabella predetta.