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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 aprile 1947, n. 284

Norme per l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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Testo in vigore dal:  8-5-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e il tesoro, e per la pubblica istruzione; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Coloro che siano abilitati provvisoriamente all'esecizio professionale ed inscritti condizionatamente all'albo professionale, ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, o dell'art. 28 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, prorogato dal regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 537, ed eventualmente da altri successivi provvedimenti, possono essere ammessi ai pubblici concorsi e nominati negli impieghi, per i quali siano richieste dalle vigenti disposizioni, l'abilitazione all'esercizio della professione e la iscrizione nel relativo albo.
I vincitori di detti concorsi, che ottengano la no mina all'impiego nelle condizioni di cui al precedente comma, sono esenti, ad ogni effetto, dagli esami di Stato per l'abilitazione professionale.