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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 aprile 1947, n. 207

Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2005)
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Testo in vigore dal:  29-12-2005
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Art. 9


A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di cessazione del rapporto di impiego, al personale assunto con una qualsiasi delle qualifiche previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, ed avente almeno un anno di servizio continuativo, è dovuta un'indennità commisurata ad una mensilità della sola retribuzione in godimento all'atto di licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.(4) Il licenziamento per motivi non disciplinari deve essere preceduto da preavviso, di un mese se il dipendente non di ruolo abbia raggiunto cinque anni di servizio continuativo e di due mesi se abbia compiuto dieci anni di servizio.(4)
Nel caso di decesso del dipendente non di ruolo l'indennità deve essere corrisposta al coniuge, ai figli minorenni e, se vivevano a
carico dal dipendente stesso, ai parenti entro il secondo grado.
((9))

L'indennità non è dovuta nel caso di licenziamento per motivi
disciplinari o di dimissioni volontarie o di passaggio in ruolo.(2A) (7)
L'indennità non è dovuta inoltre al personale pensionato comunque assunto in servizio civile non di ruolo.(3)
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AGGIORNAMENTO (2A)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 21 novembre 1973, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 28/11/1973, n. 307) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma quarto, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, sul "Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato", nelle parti in cui dispone che non sia dovuta indennità di anzianità nei casi di licenziamento in seguito a condanna penale o a provvedimento disciplinare ed in seguito a dimissioni volontarie."
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 17 luglio 1974, n. 236 (in G.U. 1a s.s. 24/07/1974, n. 194) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato)."
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionela con sentenza 7 - 20 maggio 1976, n. 116 (in G.U. 1a s.s. 26/05/1976, n. 139) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi primo e secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato), nella parte in cui dispone che l'indennità dovuta in caso di cessazione del rapporto è commisurata alla sola retribuzione e nella parte in cui prevede la corresponsione dell'indennità di preavviso per il solo caso di licenziamento per motivi non disciplinari e non anche per quello di decesso del dipendente."
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 24 luglio 1986, n. 208 (in G.U. 1a s.s. 01/08/1986, n. 38) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207, nella parte in cui dispone che l'indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo all'atto della cessazione del rapporto non è dovuta nel caso di passaggio in ruolo."
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 23 dicembre 2005, n. 458 (in G.U. 1a s.s. 28/12/2005, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato) nella parte in cui non prevede che l'indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto, in mancanza dei soggetti ivi indicati, si devolva secondo le norme che disciplinano la successione mortis causa."