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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 aprile 1947, n. 428

Nuovo norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/2016)
Testo in vigore dal:  27-6-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze ed il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita la vigilanza sugli impianti e sui servizi tecnici delle radiodiffusioni circolari, controllando che l'ente concessionario mantenga sempre le stazioni in piena efficienza ed introduca i perfezionamenti consentiti dai progressi della tecnica.
I progetti di nuove stazioni trasmittenti o ripetitrici per il servizio di radiodiffusioni circolari o di modifiche di impianti già esistenti devono essere preventivamente autorizzati dai Ministro per le poste e le telecomunicazioni che, presi opportuni accordi con i Ministeri militari, emette il suo giudizio entro trenta giorni dalla data di presentazione dei progetti.
Il collaudo delle stazioni, di cui al comma precedente, è eseguito dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a mezzo di apposite Commissioni; l'approvazione dei progetti e il collaudo degli impianti non implicano alcuna responsabilità da parte dello stato.
Qualora gli impianti diano luogo a interferenze pregiudizievoli agli altri servizi radiotelefonici pubblici o militari, l'ente concessionario deve, nei casi di assoluta indispensabilità, attuare i provvedimenti che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga necessari per la rimozione delle suddette interferenze.