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DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 438

Norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1950)
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Testo in vigore dal:  25-6-1946

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, col quale è stato ricostituito il Ministero del tesoro;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;
Visto il decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, col quale sono state stabilite nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali è di altri provvedimenti;
Visto il decreto Luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 532, relativo alla istituzione transitoria presso il Ministero del tesoro della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1


I posti nel grado iniziale del ruolo, di cui alla tabella B relativa, all'Amministrazione centrale del tesoro, allegata al decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, concernente le nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro, sono conferiti mediante concorso pubblico per esami.
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di una delle lauree previste dall'art. 92 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.
Un terzo dei posti messi a concorso a termine del primo comma del presente articolo è conferito, secondo l'ordine della relativa graduatoria, ai funzionari di grado undecimo e decimo dei ruoli di gruppo B dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro e ai funzionari dei ruoli di gruppo A o B di altre Amministrazioni statali che prestino, da almeno sei mesi, comunque servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro, purché siano tutti in possesso del prescritto titolo di studio e nel concorso medesimo conseguano i posti riservati in conformità del precedente comma che rimanessero scoperti, saranno portati in aumento a quelli conferibili agli altri partecipanti al concorso.