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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 449

Finanziamenti per il ripristino e la riconversione di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilita economica e sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  10-6-1946

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria e commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


L'Istituto Mobiliare Italiano è autorizzato, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che lo regolano, a concedere finanziamenti, entro il limite di tre miliardi di lire, ad imprese industriali le quali non abbiano la possibilità di avvalersi, in tutto o in parte, delle provvidenze stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni, al fine di consentire alle imprese stesse il ripristino, la riconversione e la continuazione della propria attività con riguardo all'interesse generale ed a particolari necessità di carattere economico e sociale.