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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 maggio 2001, n. 278

Regolamento di attuazione dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per l'indicazione delle notizie riguardanti gli esercenti attività agricola da iscrivere nel REA e per la definizione delle modalità semplificate per la loro acquisizione ed il loro aggiornamento.

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Testo in vigore dal:  27-7-2001

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo all'istituzione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, di attuazione del predetto articolo 8, concernente l'istituzione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), ed in particolare i commi 3 e 4 che prevedono che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, siano indicate le notizie da inserire nel REA da acquisire direttamente dagli archivi delle PP.AA., e dei concessionari pubblici, siano stabilite le modalità semplificate per la denuncia delle notizie da parte di privati e sia approvato il modello per detta denuncia;
Visto l'articolo 32 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 581 relativo all'interconnessione telematica tra i sistemi informativi delle camere di commercio, il Ministero delle finanze, l'INPS e l'INAIL;
Visto l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che prevede l'interconnessione del SIAN con il sistema informativo delle camere di commercio al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del REA;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, recante: "Norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole" ed, in particolare, gli articoli 5, 9 e 10 che disciplinano le modalità dell'interconnessione dell'anagrafe medesima con il sistema informativo delle camere di commercio;
Visto l'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante disposizioni volte ad evitare duplicazioni di adempimenti a carico dei soggetti interessati;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente il Sistema statistico nazionale così come modificato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 18 giugno 1999;
Visto il parere espresso dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in data 29 dicembre 1999;
Visto il parere espresso dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali in data 20 marzo 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 13802 del 16 febbraio 2001 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "ufficio": l'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) "modello": il modello anche informatico di conferma o variazione dei dati dell'impresa agricola da iscrivere nel REA;
c) "REA": il repertorio delle notizie economiche e amministrative, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
d) "esercenti attività agricola": gli imprenditori agricoli che esercitano le attività agricole a norma dell'articolo 2135 del codice civile e delle leggi speciali, i coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile, le società esercenti attività agricola soggette all'obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese, nonché gli Enti, le associazioni e gli organismi operanti in agricoltura, ancorché non in modo esclusivo o prevalente, soggetti all'obbligo di iscrizione nel REA;
e) "SIAN": il Sistema informativo agricolo na-zionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 9, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 7 dicembre 1995 è riportato in note alle premesse.

Note alle premesse:
- Il testo vigente dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), è il seguente:
"Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. (Abrogato).
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.
10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8".
- Il testo degli articoli 9 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della lgge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile), è il seguente:
"Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;
b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.
3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purché non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
4. L'esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro".
"Art. 32 (Interconnessione del sistema informativo dell'ufficio con i sistemi informativi del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL). - 1. Al fine di agevolare i rispettivi adempimenti istituzionali, è attivata l'interconnessione telematica tra il sistema informativo dell'ufficio e quelli del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL.
2. Con apposita convenzione vengono determinati l'oggetto dell'interconnessione, le relative modalità e gli eventuali costi che non devono eccedere quelli diretti".
- Il testo dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), è il seguente:
"3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresì definite le modalità di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare".
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1999.
- Il testo degli articoli 5, 9 e 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503 è il seguente:
"Art. 5 (Interconnessione con il sistema delle camere di commercio). - l. Il SIAN, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, comunica al sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura gli elementi informativi necessari all'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA); per tali fini, il protocollo di interscambio dati tra il SIAN ed il sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui al comma 4 del citato art. 15 del decreto legislativo n. 173 del 1998, è basato sul CUAA, di cui all'art. 1.
2. L'iscrizione di una impresa, esercente le attività di cui all'art. 1, comma 1, nel registro delle imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, viene comunicata al SIAN dal sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità di cui al comma 1, ai fini dell'iscrizione nell'anagrafe e del rilascio della Carta di cui all'art. 7".
"Art. 9 (Fascicolo aziendale). - 1. Per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, è istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'art. 3.
2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, attraverso le procedure progressivamente rese disponibili dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla consistenza aziendale, con l'obbligo di confermarne l'attualità ovvero di comunicare le eventuali variazioni o integrazioni. Nell'ambito delle predette procedure sono indicati tempi e modalità per le conferme, le variazioni o le integrazioni, In caso di mancata conferma entro i termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica delle consistenze aziendali sia necessario rendere disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la riproduzione dei dati catastali, la stessa è tenuta al pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti statali e territoriali, nonché dal protocollo d'intesa tra il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 giugno 1998.
3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di commercio con le modalità di cui all'art. 5.
4. A partire dal 1o luglio 2000, le aziende che eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono tenute, nel momento in cui si manifestano all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno inserite nel fascicolo aziendale".
"Art. 10 (Modello di variazione). - 1. Successivamente al 30 giugno 2000, le eventuali variazioni rispetto ai dati di cui all'art. 3, consolidate nel fascicolo aziendale, debbono essere comunicate dalle aziende, attraverso il modello di variazione, adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Le aziende sono tenute alla presentazione del modello di variazione qualora siano intervenute variazioni rispetto ai dati contenuti nel fascicolo aziendale. In mancanza del modello di variazione, per ciascuna azienda vengono automaticamente confermati i dati contenuti nel fascicolo aziendale.
3. Le aziende iscritte all'anagrafe successivamente alla data del 30 giugno 2000, sono tenute a comunicare le informazioni necessarie alla costituzione del fascicolo aziendale attraverso il modello di variazione.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 3 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le modalità di cui all'art. 5. Con le stesse modalità le camere di commercio comunicano al SIAN le variazioni intervenute rispetto ai dati anagrafici ed a quelli inerenti il legale rappresentante e la sede legale di cui alle lettere a) e c) dell'art. 3, comma 1.
5. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa".
- Il testo dell'art. l8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:
"Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amniinistrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare"
- Il testo della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1989.
- Il testo decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 (Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 2135 e 2083 del codice civile è il seguente:
"Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".
"Art. 2083 (Piccoli imprenditori). - Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".