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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 25 settembre 2007, n. 185

Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2023)
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Testo in vigore dal:  20-11-2007

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti»;
Visto in particolare l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visti gli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevedono che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, sentita la Conferenza unificata, siano definite le modalità di funzionamento del Registro di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, le modalità di iscrizione allo stesso e di comunicazione delle informazioni, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, e sia istituito il comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, definendone la composizione ed il funzionamento;
Sentito il parere della Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, espresso nella seduta del 31 maggio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 agosto 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 7 agosto 2007, n. UL/2007/7406.

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione del Registro e struttura organizzativa
1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
3. Il Registro contiene una sezione recante le seguenti informazioni:
a) i dati comunicati dai soggetti obbligati all'atto dell'iscrizione al Registro presso la Camera di commercio, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
b) i dati comunicati dai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
4. Il Registro contiene inoltre una sezione dedicata ai sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE di cui agli articoli 10, comma 1, 11, comma 1 e 12, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nella quale è riportato l'elenco dei predetti sistemi nonché le informazioni di cui all'articolo 7, comma 1.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo degli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175, supplemento ordinario.
«Art. 13 (Obblighi di informazione) - 1. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti:
a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;
b) i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova;
c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse;
d) il significato del simbolo riportato nell'allegato 4;
e) le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.
2. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica, non è prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal distributore presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo.
3. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche mette a disposizione dei centri di reimpiego, degli impianti di trattamento e di riciclaggio, in forma cartacea o elettronica o su supporto elettronico, le informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul mercato, entro un anno dalla stessa immissione. Dette informazioni indicano i diversi componenti e materiali delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano all'interno delle apparecchiature stesse, nella misura in cui ciò è necessario per consentite ai centri di reimpiego ed agli impianti di trattamento e di riciclaggio di uniformarsi alle disposizioni del presente decreto.
4. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, poste sul mercato a decorrere dal 13 agosto 2005, riportano, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato all'allegato 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità per l'identificazione del produttore.
5. Nel caso in cui l'apposizione del il simbolo di cui al comma 4 sia resa impossibile dalle dimensioni o dalla funzione dell'apparecchiatura, il marchio stesso è apposto in modo visibile sulla confezione, sulle istruzioni e sul foglio di garanzia.
6. I produttori comunicano al Registro di cui all'art. 14, con cadenza annuale e con le modalità da individuare ai sensi dello stesso art. 13, comma 8, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto.
7. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo n. 185 del 1999, con cadenza annuale e con le modalità di cui al comma 6, comunicano al Registro previsto all'art. 14, le quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dello Stato in cui risiede l'acquirente, nonché le modalità di adempimento degli obblighi previsti all'art. 10, comma 3.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del Registro di cui all'art. 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonché di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni omogenee e uniformi condizioni operative.
9. Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa i consumatori su:
a) le misure adottate dalla pubblica amministrazione affinchè i consumatori contribuiscano sia alla raccolta dei RAEE, sia ad agevolare il processo di reimpiego, di trattamento e di recupero degli stessi;
b) il ruolo del consumatore stesso nel reimpiego, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE.».
«Art. 14 (Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE). - 1. Al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato di cui all'art. 10, comma 1, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, che hanno effettuato l'iscrizione di cui al comma 2.
All'interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2.
2. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza.
All'atto dell'iscrizione il produttore, come definito dall'art. 3, comma 1, lettera m), deve indicare, qualora il codice di attività non individui esplicitamente la natura di produttore di AAE, anche lo specifico codice di attività che lo individua come tale, nonché il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE previsti dal presente decreto.
3. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro previsto al comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano al Comitato di cui all'art. 15 l'elenco delle imprese identificate come produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sulla base dei codici di attività.».
«Art. 15 (Comitato di vigilanza e di controllo e Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti:
a) predisporre ed aggiornare il registro di cui all'art. 14, comma l, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso art. 14, comma 3;
b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell'art. 13, commi 6 e 7;
c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori;
d) programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b);
e) vigilare affinchè le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il marchio di cui all'art. 13, comma 4, e affinchè i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il registro sulla conformità alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3;
f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui all'art. 9, comma 2, e predisporre le relazioni previste all'art. 17.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell'APAT e, in particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d), il Comitato può avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza.
3. Il Comitato di cui al comma 1, i cui oneri di funzionamento sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in base alle quote di mercato come individuate allo stesso comma 1, lettera c), è composto da sei membri, di cui due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dei quali uno con funzioni di presidente, uno dal Ministro delle attività produttive, con funzione di vicepresidente, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e uno dalla Conferenza Unificata. Il Comitato adotta apposito regolamento per il suo funzionamento.
4. Con il decreto previsto all'art. 13, comma 8, è, altresì, istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE e ne sono definite la composizione ed il regolamento di funzionamento. Detto comitato supporta il Comitato previsto al comma 1 nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 14, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note alle premesse.
- Il comma 1, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, è il seguente:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
b) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22 del 1999", inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;
c) "apparecchiature elettriche ed elettroniche usate": le apparecchiature di cui alla lettera a) che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, affinchè quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b);
d) "prevenzione": le misure volte a ridurre la quantità e la nocività per l'ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze che li compongono;
e) "reimpiego": le operazioni per le quali i RAEE o i loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, compresa l'utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti;
f) "riciclaggio": il ritrattamento in un processo produttivo dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;
g) "recupero di energia": l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;
h) "recupero": le operazioni indicate all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997;
i) "smaltimento": le operazioni indicate all'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;
l) "trattamento": le attività eseguite dopo la consegna del RAEE ad un impianto, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 o che ha effettuato la comunicazione di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto, in cui si eseguono tutte o alcune delle seguenti attività: eliminazione degli inquinanti, disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del RAEE;
m) "produttore": chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:
1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nel ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3);
n) "distributore": soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'art. 6, comma 1, lettera b);
o) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
p) "RAEE professionali": i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o);
q) "RAEE storici": i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;
r) "sostanze o preparati pericolosi": le sostanze o i preparati considerati pericolosi ai sensi della normativa vigente;
s) "accordo finanziario": qualsiasi contratto o accordo di prestito, di noleggio, di affitto o di vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità di trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura;
t) "centri di raccolta di RAEE": spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposito temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;
u) "raccolta separata": le operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee dei RAEE presso i centri di raccolta.».
- Per il testo degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 151 del 2005 si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 10 del decreto legislativo n. 151 del 2005, è il seguente:
«Art. 10 (Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici). - 1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'art. 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE storici, provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE.
2. Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013 il produttore può indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici. I costi indicati dal produttore non possono superare le spese effettivamente sostenute per il trattamento, il recupero e lo smaltimento.
3. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al citato decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, si conformano agli obblighi del presente art. anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede l'acquirente delle stesse, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, in conformità alle disposizioni adottate a livello comunitario.
4. Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature rientranti nella categoria di cui al punto 5 dell'allegato 1A è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo modalità individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
- Il comma 1, dell'art. 11, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è il seguente: «1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'art. 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.».
- Il comma 4, dell'art. 12, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è il seguente: «4. Il produttore adempie all'obbligo di cui al commi 1 e 2 individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.».