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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 2003, n. 383

Regolamento concernente i contributi al pagamento degli interessi ai fini della ripresa delle attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro del 23 marzo 1995, nonchè le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-2-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005)
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Testo in vigore dal:  1-3-2006
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Art. 2

Modalità e termini di presentazione delle domande
di revisione delle revoche e di riammissione alle agevolazioni
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, nei confronti delle quali siano state assunte da parte di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. deliberazioni di revoca totale o parziale dei contributi medesimi per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995, presentano alla banca che ha concesso il finanziamento oggetto di revoca dell'intervento agevolativo domanda di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni.
2. Alla domanda è allegata la documentazione della spesa sostenuta, qualora diversa da quella già in possesso di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. e la relazione dell'impresa beneficiaria di cui all'articolo 1.
3. La banca, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette a MCC S.p.a o ad Artigiancassa S.p.a. la documentazione di cui al comma 2, corredata di una relazione sullo stato del finanziamento agevolato. (1) (2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 3 agosto 2004, n. 220, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 2004, n. 257, ha disposto (con l'art. 3) che i termini di cui al presente articolo 2 sono differiti al 31 dicembre 2004.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 2005, n. 26, ha disposto (con l'art. 6-ter) che "i termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, già differiti dal decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 23-quinquies, comma 1) che "I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, già differiti dal decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26,[. . .] sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2006".