stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 2003, n. 383

Regolamento concernente i contributi al pagamento degli interessi ai fini della ripresa delle attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro del 23 marzo 1995, nonchè le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-2-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-3-2006
aggiornamenti all'articolo

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
e con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito indicata come: "Legge") ed, in particolare gli articoli 2 e 3, che prevedono la concessione da parte del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa S.p.a. di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese danneggiate, secondo condizioni e modalità disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno del 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 aprile 1995, n. 84, come novellato dal successivo decreto del 31 agosto 1995, con il quale sono state emanate le norme di attuazione della predetta disposizione legislativa;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile in data 13 aprile 2000, n. 125, con il quale è stato adottato il regolamento recante criteri e modalità per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare, l'articolo 52, comma 28, il quale prevede che, nell'ambito delle residue disponibilità di cui agli articoli 2 e 3 della legge, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994 e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attività produttive sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dello stesso comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 marzo 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, nonché le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni;
Vista la deliberazione dell'assemblea ordinaria in data 22 aprile 2002, con la quale il "Mediocredito centrale S.p.a." ha assunto la denominazione di "MCC S.p.a.";
Vista la deliberazione della Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali con la Conferenza Stato-regioni del 27 marzo 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 14 luglio 2003 (parere n. 57/2003);
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 16436 DAGL/10.3.4/35/2003 del 29 settembre 2003);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Documentazione delle spese sostenute
con i finanziamenti agevolati
1. Entro il 31 marzo 2004 le imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 3, comma 2, della legge, qualora non abbiano già provveduto, presentano alla banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione che attesti le spese sostenute, ai fini della ripresa dell'attività, non prima del 4 novembre 1994 e non oltre il 31 dicembre 2001, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, purché attinenti all'attività di impresa, unitamente ad una relazione dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto. Possono essere ricomprese tra le predette spese anche quelle sostenute per l'estinzione dei finanziamenti connessi con l'attività d'impresa antecedenti al mese di novembre 1994, nonché quelle derivanti da lavori svolti in economia, con attrezzature e personale di pertinenza dell'impresa, finalizzati alla ricostruzione dell'azienda e dimostrate mediante autocertificazione. La banca trasmette la predetta documentazione e la relazione ricevuta a MCC S.p.a. ovvero ad Artigiancassa S.p.a. (1) (2)
((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 3 agosto 2004, n. 220, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 2004, n. 257, ha disposto (con l'art. 3) che i termini di cui al presente articolo 1 sono differiti al 31 dicembre 2004.
----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 2005, n. 26, ha disposto (con l'art. 6-ter) che "i termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, già differiti dal decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005."
----------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 23-quinquies, comma 1) che "I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, già differiti dal decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26,[. . .] sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2006".