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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 2001, n. 454

Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2005)
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Testo in vigore dal: 31-12-2001
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e amministrative, approvato con decreto legislativo
26  ottobre 1995, n. 504, che contiene disposizioni per la disciplina
dell'impiego degli oli minerali in usi agevolati;
  Visto  il  punto  5  della  tabella  A allegata al predetto decreto
legislativo  26  ottobre  1995, n. 504, che prevede l'applicazione di
aliquote  ridotte  di  accisa  per  alcuni oli minerali impiegati nei
lavori  agricoli,  orticoli,  in  allevamento,  nella  silvicoltura e
piscicoltura e nella florovivaistica e che stabilisce che con decreto
del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali  vengano  fissati  i criteri per la
concessione dell'agevolazione;
  Visti  gli  articoli  2,  commi 126, 127 e 177, e 3, comma 4, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
  Visto  l'articolo  29  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  76  del  decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
16 gennaio  1978,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 41 del 10
febbraio 1978;
  Visto  l'articolo 8  della  legge  29 dicembre  1993, n. 580, ed il
relativo   regolamento  di  attuazione,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come modificato
con  il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.
559;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma  dell'organizzazione  del  governo,  a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999,
n.  503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore
e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione
dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173;
  Visto   il   nuovo  codice  della  strada,  approvato  con  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento di attuazione del citato decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
  Visto  l'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427;
  Visto  l'articolo  7,  comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre
1998, n. 448;
  Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n.
21, convertito, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92;
  Visto  il  decreto-legge  3 agosto  2001,  n.  313, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  settembre  2001,  n.  357,  recante
disposizioni   urgenti   in   materia  di  utilizzo  del  gasolio  in
agricoltura;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001;
  Visto  il  parere  reso nella Conferenza Stato-regioni nella seduta
del 6 dicembre 2001;
  Considerato  che,  relativamente  all'osservazione del Consiglio di
Stato  relativa  alla necessita' di meglio dettagliare la facolta' di
controllo  da  parte  dell'Amministrazione  finanziaria, la questione
risulta  gia'  implicitamente  risolta  con l'articolo 18 del decreto
legislativo  26 ottobre  1995, n. 504, richiamato dall'articolo 8 del
provvedimento;
  Considerato,   inoltre,   che   l'identificazione   delle  macchine
agricole, oggetto di ulteriore osservazione da parte del Consiglio di
Stato,  e'  assicurata  da  quanto  disposto all'articolo 2, comma 3,
lettere d) ed e) del provvedimento;
  Vista  la  nota n. 3/15290/UCL del 6 dicembre 2001, con la quale e'
stata   fatta  la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  a  norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Le aliquote ridotte di accisa previste al punto 5 della tabella
A  allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le  imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e  amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n.   504,   d'ora   in   avanti   denominato   "testo   unico",  come
successivamente  modificato, e quella prevista dall'articolo 2, comma
127,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662, si applicano, previa
denaturazione  secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo  4, alla
benzina  ed  agli  oli  da  gas  utilizzati  per lo svolgimento delle
attivita'  indicate  nel medesimo punto 5 della citata tabella A, con
l'impiego delle macchine adibite a lavori agricoli descritte al comma
3.
  2.  Ai  fini  del  presente  regolamento,  si  considerano macchine
adibite a lavori agricoli le macchine agricole previste dall'articolo
57  del  nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285,  e successive modifiche, gli impianti e le
attrezzature destinate ad essere impiegate nelle attivita' agricole e
forestali,  le  macchine  per  la  prima  trasformazione dei prodotti
agricoli,  nonche'  gli  impianti  di riscaldamento delle serre e dei
locali adibiti ad attivita' di produzione.
  3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i consumi
di  prodotti  petroliferi  per  l'autoproduzione di energia elettrica
destinata  agli  usi delle aziende agricole per i quali si applica la
disciplina prevista al punto 11 della tabella A del testo unico, come
successivamente  modificato.  Non  si  comprendono  tra  le  macchine
agricole  i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine
operatrici,  contemplati  dagli articoli 52, 53, 54 e 58 del predetto
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le macchine operatrici di
cui  sopra  sono  oggetto  della  disciplina del presente regolamento
quando   sono   permanentemente   attrezzate   per   l'esecuzione  di
lavorazioni agricole.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai  senpsi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art.  24  del  decreto legislativo 26
          ottobre  1995,  n.  504  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative), e' il
          seguente:
              "Art.  24  (Impieghi agevolati). - 1. Ferme restando le
          disposizioni   previste  dall'art.  17  e  le  altre  norme
          comunitarie  relative al regime delle agevolazioni, gli oli
          minerali  destinati  agli  usi  elencati  nella  tabella  A
          allegata  al presente testo unico sono ammessi ad esenzione
          o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.
              2.   Le  agevolazioni  sono  accordate  anche  mediante
          restituzione  dell'imposta  pagata;  la  restituzione  puo'
          essere  effettuata  con  la procedura di accredito prevista
          dall'art. 14".
              - Il  testo  del  punto  5  della tabella A allegata al
          citato  decreto  legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' il
          seguente:
              "5. Impieghi   in   lavori   agricoli,   orticoli,   in
          allevamento,  nella  silvicoltura  e  piscicoltura  e nella
          florovivaistica:
                gasolio 30% aliquota normale;
                benzina 55% aliquota normale.
              L'agevolazione per la benzina e' limitata alle macchine
          agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non
          adibite  a  lavori per conto terzi; tali limitazioni non si
          applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione viene concessa,
          anche  mediante  crediti  o  buoni d'imposta, sulla base di
          criteri   stabiliti,   in  relazione  alla  estensione  dei
          terreni,  alla  qualita'  delle  colture  ed alla dotazione
          delle  macchine  agricole  effettivamente  utilizzate,  con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
          Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400".
              - Il  testo  dell'art.  2,  commi 126, 127 e 177, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica), e' il seguente:
              "Art.  2  (Misure  in  materia  di  servizi di pubblica
          utilita'   e  per  il  sostegno  dell'occupazione  e  dello
          sviluppo). - (Omissis).
              126.  Per  consentire  la concessione dell'agevolazione
          prevista  al  numero  5  della  tabella A allegata al testo
          unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
          504,   anche  mediante  crediti  o  buoni  di  imposta,  il
          Ministero  delle  risorse  agricole, alimentari e forestali
          determina,  entro  il  31  marzo  1997,  i consumi medi dei
          prodotti   petroliferi  per  ettaro  e  per  ogni  tipo  di
          coltivazione necessari all'emanazione, entro novanta giorni
          dalla  predetta data, del decreto previsto nelle note della
          citata  tabella  A.  A  decorrere  dal  1  luglio 1997, con
          decreto  da  emanare  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze, di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, in relazione alla
          riduzione  dei  consumi  gia'  realizzati per effetto delle
          disposizioni  di  cui  al  periodo precedente, indicata dal
          Ministro  delle  risorse  agricole, alimentari e forestali,
          puo'  ridurre  la  misura dell'accisa prevista nel numero 5
          della  tabella A  allegata  al citato testo unico approvato
          con decreto legislativo n. 504 del 1995.
              127.  Per  il  gasolio  utilizzato per il riscaldamento
          delle  serre adibite a colture florovivaistiche l'accisa si
          applica  nella  misura  del  10,  per  cento  dell'aliquota
          normale.   L'agevolazione  e'  concessa  mediante  rimborso
          dell'accisa,   effettuato  nei  confronti  degli  esercenti
          depositi  per  la  distribuzione  dei  prodotti petroliferi
          agevolati  per uso agricolo limitatamente alle quantita' di
          gasolio  agevolato  per  uso agricolo assegnate e prelevate
          per   il   riscaldamento  delle  serre  adibite  a  colture
          floro-vivaistiche, mediante accredito dell'imposta ai sensi
          dell'art.   14   del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
              (Omissis).
              177. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso
          degli   esercenti   attivita'  agricola  alle  agevolazioni
          fiscali   sul  carburante  agricolo  ovvero  ai  contributi
          previsti    dall'ordinamento   nazionale   e   comunitario,
          accertano la qualifica dell'attivita' di impresa sulla base
          delle   iscrizioni  nel  registro  delle  imprese  previsto
          dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".
              - Il  testo dell'art. 3, comma 4, della citata legge 23
          dicembre 1996, n. 662, e' il seguente:
              "4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
          nell'art.  29, comma 2, che individua le attivita' agricole
          produttive  di  reddito  agrario:  1)  nella lettera a), le
          parole:  ",  alla  silvicoltura  e  alla funghicoltura sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "e  alla silvicoltura ; 2) la
          lettera  b) e' sostituita dalla seguente: "b) l'allevamento
          di  animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal
          terreno  e le attivita' dirette alla produzione di vegetali
          tramite  l'utilizzo  di  strutture  fisse  o  mobili, anche
          provvisorie,  se  la superficie adibita alla produzione non
          eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione
          stessa  insiste ; b) nell'art. 51, comma 2, lettera c), che
          ricomprende  nel  reddito  d'impresa anche quello derivante
          dalle  attivita' agricole esercitate nei limiti del reddito
          agrario,  sono  aggiunte,  infine, le parole: "nonche' alle
          societa' in nome collettivo e in accomandita semplice ".
              - Il  testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo 30
          aprile   1998,   n.   173   (Disposizioni   in  materia  di
          contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento
          strutturale  delle  imprese agricole, a norma dell'art. 55,
          commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' il
          seguente:
              "Art.   1   (Disposizioni   in   materia  di  risparmio
          energetico  e  di  contenimento  dei  costi). - 1. Ai sensi
          dell'art.  2,  comma  177, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,   la   concessione   dell'agevolazione   fiscale   sul
          carburante  agricolo  prevista dal numero 5 della tabella A
          allegata  al  testo unico approvato con decreto legislativo
          26  ottobre  1995,  n.  504,  e successive modificazioni ed
          integrazioni,  spetta  agli  esercenti l'attivita' agricola
          iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della
          legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  nonche'  alle aziende
          agricole  delle  istituzioni  pubbliche  ed  ai consorzi di
          bonifica  e  di  irrigazione  nell'ambito  delle rispettive
          attivita'   istituzionali;  spetta  altresi'  alle  imprese
          agromeccaniche  che  effettuano,  a  favore  delle  imprese
          agricole   iscritte   nel  predetto  registro,  prestazioni
          risultanti  da  documentazione  attestante  le  lavorazioni
          eseguite, rilasciata dalle stesse imprese agricole.
              2.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1999, il Ministro delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
          per  le  politiche  agricole,  riduce la misura dell'accisa
          prevista  dal  numero  5  della  suindicata  tabella A, nei
          limiti  degli  eventuali  risparmi  di spesa realizzati per
          effetto della disposizione di cui al comma 1 e dell'art. 2,
          comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
              3.  Ai  sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c), del
          regolamento  (CE)  n.  950/97  del  Consiglio del 20 maggio
          1997,  e'  istituito  un  regime  di  aiuti  a favore delle
          aziende  agricole e di trasformazione e commercializzazione
          dei  prodotti  agricoli  per  favorire  il contenimento dei
          costi   di   produzione   energetici   e   l'incentivazione
          dell'utilizzo  a fini energetici delle produzioni agricole,
          esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa
          all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale
          regime e' disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 del
          decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, entro sei mesi
          dall'entrata   in   vigore   del   presente   decreto,  con
          regolamento  del  Ministro  per  le  politiche agricole, di
          concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano. L'entita' dell'aiuto e' determinata
          per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare
          i  costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli medi
          comunitari.
              4. Sono  definiti, con le modalita' di cui al comma 3 e
          con  il  concerto  anche  del  Ministero dell'ambiente, gli
          interventi  diretti a favorire gli investimenti finalizzati
          ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e
          di  sistemi  idonei  a  limitare l'inquinamento e l'impatto
          ambientale  o comunque a ridurre i consumi energetici. Tali
          interventi,  previsti dall'art. 12, paragrafo 3, lettera d)
          e  paragrafo 4,  lettera  a) primo trattino del regolamento
          (CE)   n.   950/97,   sono   attuati   nei   limiti   delle
          autorizzazioni   di   spesa  all'uopo  recate  da  appositi
          provvedimenti  legislativi  e nel rispetto delle condizioni
          fissate  nell'allegato  alla  decisione  della  Commissione
          94/173/CE del 22 marzo 1994".
              - Il   testo  vigente  dell'art.  29  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo
          unico delle imposte sui redditi), e' il seguente:
              "Art.  29 (Reddito agrario). - 1. Il reddito agrario e'
          costituito  dalla  parte  del  reddito  medio ordinario dei
          terreni  imputabile  al capitale d'esercizio e al lavoro di
          organizzazione  impiegati,  nei  limiti della potenzialita'
          del   terreno,  nell'esercizio  di  attivita'  agricole  su
          di esso.
              2. Sono considerate attivita' agricole:
                a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno
          e alla silvi-coltura;
                b) l'allevamento  di  animali  con mangimi ottenibili
          per  almeno  un  quarto  dal terreno e le attivita' dirette
          alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
          fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
          alla  produzione non eccede il doppio di quella del terreno
          su cui la produzione insiste;
                c) le    attivita'    dirette   alla   manipolazione,
          trasformazione   e   alienazione  di  prodotti  agricoli  e
          zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino
          nell'esercizio  normale dell'agricoltura secondo la tecnica
          che  lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti
          per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su
          di esso.
              3. Con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  e'
          stabilito  per  ciascuna  specie animale il numero dei capi
          che  rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
          tenuto  conto  della potenzialita' produttiva dei terreni e
          delle  unita'  foraggere  occorrenti a seconda della specie
          allevata.
              4.  Non  si  considerano  produttivi di reddito agrario
          terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24".
              - Il  testo  dell'art.  76  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  24 luglio  1977,  n.  203,  e' il
          seguente:
              "Art. 76 (Assistenza agli utenti di motori agricoli). -
          Sono  trasferite alle regioni le funzioni amministrative di
          assistenza  agli utenti di motori agricoli, di formazione e
          di  insegnamento  tecnico-pratico  per  gli agricoltori per
          l'incremento   e   la   diffusione   della  meccanizzazione
          agricola, nonche' i servizi ed i controlli che non siano di
          competenza  del  Ministero  delle  finanze  riguardanti  il
          prelevamento  e l'uso dei carburanti a prezzo agevolato per
          l'agricoltura.
              Le  regioni  conferiscono  la  qualifica  di  utente di
          motore agricolo e provvedono alla disciplina amministrativa
          del settore.
              Ferme  restando le competenze degli UTIF, sono delegate
          alle  regioni le funzioni dei comitati di cui alla legge 31
          dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni".
              - Il  titolo  del  decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri 16 gennaio 1978 e' il seguente:
              "Direttive     per     l'esercizio    delle    funzioni
          amministrative  delegate  alle  regioni a statuto ordinario
          per   la   distribuzione   di   carburanti   agevolati  per
          l'agricoltura,  ai  sensi  del terzo comma dell'art. 76 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616".
              - Il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
          580 e' il seguente:
              "Art.  8  (Registro  delle  imprese). - 1. E' istituito
          presso  la camera di commercio l'ufficio del registro delle
          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
              2.  L'ufficio  provvede  alla tenuta del registro delle
          imprese  in  conformita'  agli articoli 2188 e seguenti del
          codice  civile,  nonche'  alle  disposizioni della presente
          legge  e  al  regolamento  di  cui  al comma 8 del presente
          articolo,  sotto  la  vigilanza  di un giudice delegato dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
              3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta  nella  persona del segretario generale ovvero di un
          dirigente  della  camera di commercio. L'atto di nomina del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
              4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle
          imprese  gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
          codice  civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083
          del  medesimo  codice  e  le  societa' semplici. Le imprese
          artigiane  iscritte  agli  albi  di cui alla legge 8 agosto
          1985,  n.  443,  sono  altresi'  annotate  in  una  sezione
          speciale del registro delle imprese.
              5. L'iscrizione  nelle  sezioni speciali ha funzione di
          certificazione  anagrafica  e di pubblicita' notizia, oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali.
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
          per  tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
          nazionale.
              7.  Il  sistema  di  pubblicita'  di  cui  al  presente
          articolo  deve  trovare  piena  attuazione entro il termine
          massimo  di  tre anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  Fino  a  tale data le camere di commercio
          continuano  a  curare la tenuta del registro delle ditte di
          cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
          1934, n. 2011, e successive modificazioni.
              8.  Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e giustizia, entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono stabilite le norme di attuazione del
          presente articolo che dovranno in particolare:
                a) il   coordinamento  della  pubblicita'  realizzata
          attraverso  il  registro  delle  imprese  con il Bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'
          limitata  e  con  il  Bollettino  ufficiale  delle societa'
          cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
          successive modificazioni;
                b) il  rilascio,  anche  per corrispondenza e per via
          telematica,  a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
          di  iscrizione  nel registro delle imprese o di certificati
          attestanti  il  deposito  di atti a tal fine richiesti o di
          certificati   che  attestino  la  mancanza  di  iscrizione,
          nonche'  di  copia integrale o parziale di ogni atto per il
          quale   siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito  nel
          registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
                c) particolari procedure agevolative e semplificative
          per  l'istituzione  e  la tenuta delle sezioni speciali del
          registro,  evitando  duplicazioni di adempimenti ed aggravi
          di oneri a carico delle imprese;
                d) l'acquisizione  e  l'utilizzazione  da parte delle
          camere  di  commercio  di  ogni  altra notizia di carattere
          economico,  statistico  ed  amministrativo  non prevista ai
          fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
          sezioni,  evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
          a carico delle imprese.
              9.  Per  gli  imprenditori  agricoli  e  i  coltivatori
          diretti   iscritti  nelle  sezioni  speciali  del  registro
          l'importo  del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
          lettera  b),  e' determinato, in sede di prima applicazione
          della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
          previsto per le ditte individuali.
              10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
          unico  approvato  con  regio  decreto 20 settembre 1934, n.
          2011, e successive modificazioni.
              11.  Allo  scopo di favorire l'istituzione del registro
          delle   imprese,  le  camere  di  commercio  provvedono,  a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  ad  acquisire  alla  propria  banca  dati  gli atti
          comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
          delle imprese.
              12.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
          entrano  in  vigore  alla  data  di  entrata  in vigore del
          regolamento di cui al comma 8.
              13.  Gli  uffici  giudiziari hanno accesso diretto alla
          banca  dati  e  all'archivio  cartaceo  del  registro delle
          imprese  e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
          delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
          integrale  o  parziale  di  ogni  atto  per  il quale siano
          previsti  l'iscrizione  o  il  deposito,  con  le modalita'
          disposte dal regolamento di cui al comma 8.".
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          7   dicembre   1995,  n.  581  (Regolamento  di  attuazione
          dell'art.  8  della  legge  29 dicembre  1993,  n.  580, in
          materia  di  istituzione  del registro delle imprese di cui
          all'art.  2188  del  codice  civile)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale del 3 febbraio 1996, n. 28, supplemento
          ordinario.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          16    settembre   1996,   n.   559   (Regolamento   recante
          modificazioni  al decreto del Presidente della Repubblica 7
          dicembre   1995,   n.  581,  relativo  all'istituzione  del
          registro   delle  imprese)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 28 ottobre 1996, n. 253.
              - Il  testo  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300 (Riforma dell'organizzazione del Governo) e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  30  agosto  1999,  n. 203,
          supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiate del 17 marzo
          1997, n. 63.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          1  dicembre  1999,  n.  503  (Regolamento recante norme per
          l'istituzione  della Carta dell'agricoltore e del pescatore
          e  dell'Anagrafe  delle  aziende  agricole,  in  attuazione
          dell'art.  14,  comma  3, del decreto legislativo 30 aprile
          1998,  n.  173), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          30 dicembre 1999, n. 305.
              - Il  testo  dell'art.  14, comma 3, del citato decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' il seguente:
              "3. Con uno o piu' regolamenti, sulla base dei principi
          di  cui  all'art.  1  della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
          dell'art.   18  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  da
          adottarsi,  ai  sensi  dell'art.  17  della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  entro  centottanta  giorni  dalla  data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto legislativo, sono
          semplificate  e  armonizzate  le procedure dichiarative, le
          modalita'   di   controllo,   gli   adempimenti,  derivanti
          dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per
          la  gestione  dei diversi settori produttivi di intervento.
          Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei regolamenti, sono
          abrogate    le   disposizioni   relative   alle   procedure
          dichiarative,  gli adempimenti e le modalita' di controllo,
          contenute  nei  seguenti provvedimenti legislativi: decreto
          del  Presidente  della  Repubblica del 12 febbraio 1965, n.
          162;  decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   7  agosto  1986,  n.  462;
          decreto-legge  7  settembre  1987,  n. 370, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 4 novembre 1987, n. 460; legge
          10  febbraio  1992,  n. 164; legge 17 febbraio 1982, n. 41;
          legge   17   febbraio   1992,   n.   165.   Ai  fini  della
          semplificazione,   sono  istituite,  avvalendosi  del  SIAN
          (Sistema  informativo  agricolo  nazionale)  istituito  con
          legge  4  giugno  1984,  n. 194, ed integrato con i sistemi
          informativi regionali, la carta dell'agricoltore, documento
          cartaceo  ed  elettronico  di identificazione delle imprese
          agricole, e l'anagrafe delle aziende agricole, intese quali
          unita' tecnicoeconomiche.".
              - Il  testo  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285  (Nuovo codice della strada), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale   del   18   maggio  1992,  n.  114,  supplemento
          ordinario,  e'  stato modificato con decreto legislativo 10
          settembre 1993, n. 360, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 15 settembre 1993, n. 217, supplemento ordinario.
              - Il testo del decreto legislativo 16 dicembre 1992, n.
          495, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre
          1992, n. 303, supplemento ordinario.
              - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno
          1997,  n.  143  (Conferimento  alle  regioni delle funzioni
          amministrative   in   materia  di  agricoltura  e  pesca  e
          riorganizzazione   dell'Amministrazione   centrale)  e'  il
          seguente:
              "Art.  2 (Ministero per le politiche agricole). - 1. E'
          istituito  il  Ministero  per  le  politiche  agricole,  di
          seguito  denominato  Ministero,  che  costituisce centro di
          riferimento   degli   interessi  nazionali  in  materia  di
          politiche  agricole,  forestali  ed  agroalimentari.  A tal
          fine,  esso,  di  intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  svolge  compiti  di elaborazione e
          coordinamento    delle    linee   di   politica   agricola,
          agroindustriale   e   forestale,  in  coerenza  con  quella
          comunitaria.    Esso    svolge    altresi'    funzioni   di
          rappresentanza   degli   interessi   nazionali  nelle  sedi
          apposite  comunitarie,  di  cura  delle  inerenti relazioni
          internazionali,  ferme  restando  le generali competenze di
          altri  organi,  di  esecuzione  degli obblighi comunitari e
          internazionali riferibili a livello statale, di proposta in
          materia   di   funzioni  governative  di  coordinamento  ed
          indirizzo nelle materie di cui al presente decreto.
              2.  Ferme  restando,  fino  all'adozione  di  eventuali
          ulteriori  decreti  legislativi  ai sensi dell'art. 1 della
          legge  15 marzo  1997,  n. 59, e fino alla ristrutturazione
          prevista  dal capo II della medesima legge, le attribuzioni
          di  altre  amministrazioni  centrali,  il Ministero svolge,
          altresi',  per  quanto  gia'  di  competenza  del soppresso
          Ministero  delle  risorse agricole, alimentari e forestali,
          compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale
          nelle   seguenti   materie:   scorte  e  approvvigionamenti
          alimentari;    tutela    della    qualita'   dei   prodotti
          agroalimentari;  educazione  alimentare  di  carattere  non
          sanitario;  ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e
          laboratori  nazionali;  importazione  ed  esportazione  dei
          prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa
          vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione
          delle  sementi  e  materiale  di  propagazione, del settore
          fitosanitario  e  dei  fertilizzanti;  registri di varieta'
          vegetali,  libri genealogici del bestiame e libri nazionali
          dei   boschi   da   seme;   salvaguardia   e  tutela  delle
          biodiversita'  vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni
          genetici;   gestione   delle   risorse  ittiche  marine  di
          interesse  nazionale;  impiego  di biotecnologie innovative
          nel  settore  agroalimentare;  specie  cacciabili  ai sensi
          dell'art.  18,  comma  3,  della legge 11 febbraio 1992, n.
          157; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate
          di  rilevanza nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986,
          n.  752,  e  al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              3.  Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e
          di  sostegno  delle  unioni, delle associazioni nazionali e
          degli  organismi  nazionali  di  certificazione;  spettano,
          altresi',     i     compiti    relativi:    agli    accordi
          interprofessionali    di    dimensione    nazionale;   alla
          dichiarazione  di eccezionali avversita' atmosferiche; alla
          prevenzione  e repressione delle frodi nella preparazione e
          nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario;
          alla   raccolta   elaborazione   e  diffusione  di  dati  e
          informazioni a livello nazionale, ai fini anche del Sistema
          statistico   nazionale   e   del  rispetto  degli  obblighi
          comunitari.
              4.  Il  Ministero  si  articola  in  non  piu'  di  tre
          Dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali, tenendo
          conto  del  principio  della rotazione degli incarichi. Con
          regolamenti  adottati ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17
          della  legge  23 agosto  1988, n. 400, introdotto dall'art.
          13,  comma  1,  della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei
          mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto
          si  provvede  alla  riorganizzazione degli uffici, anche al
          fine  di  assicurare  la tutela degli interessi italiani in
          sede    comunitaria    e   internazionale,   nonche'   alla
          razionalizzazione  degli organi collegiali esistenti, anche
          mediante   soppressione,  accorpamento  e  riduzione  degli
          stessi e del numero dei componenti.".
              -  Il  testo  dell'art.  20 del decreto-legge 30 agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427, e' il seguente:
              "Art.  20  (Impieghi agevolati). - 1. Ferme restando le
          disposizioni   previste  dall'art.  15  e  le  altre  norme
          comunitarie  relative al regime delle agevolazioni, gli oli
          minerali  destinati  agli  usi  elencati  nella  tebella  A
          allegata  al  presente  decreto  son  ammessi a esenzione o
          all'aliquota   ridotta   nella  misura  ivi  prevista,  con
          l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  con  decreto del
          Ministro   delle   finanze,   anche  mediante  restituzione
          dell'imposta pagata; la restituzione puo' essere effettuata
          con  la  procedura  di  accredito prevista dall'art. 14. La
          predetta  tabella  sostituisce  la  tabella A allegata alla
          legge 19 mrzo 1973, n. 32.
              2. La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti
          da accise o assoggettati ad aliquota ridotta sono stabilite
          in conformita' alle norme comunitarie adottate in materia e
          devono essere eseguite, di norma, negli impianti gestiti in
          regime di deposito fiscale.
              3.   Ai   fini  dell'assegnazione  degli  oli  minerali
          agevolati destinati agli impieghi elencati nella tabella A,
          n.  6,  allegata  al  presente  decreto, per lavorazioni da
          effettuare    su   terrreni   condotti   in   affitto,   la
          dimostrazione  della  relativa  conduzione puo' essere resa
          anche   mediante   dichirazione  sostitutiva  dell'atto  di
          notorieta',  ai  sensi  dell'art.  4  della legge 4 gennaio
          1968, n. 15".
              -   Il   testo   dell'art.  7,  comma  8,  della  legge
          23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente: