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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 luglio 2000, n. 320

Regolamento concernente: "Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali".

note: Entrata in vigore del decreto: 22-11-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/2009)
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Testo in vigore dal:  22-11-2000

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti la disciplina della programmazione negoziata;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica e in particolare l'articolo 1, comma 78, in materia di finanziamento dei patti territoriali;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, e in particolare l'articolo 14, comma 4-bis, contenente Norme di accelerazione e controllo degli interventi;
Visto il decreto-legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania e in particolare l'articolo 5, comma 3 bis, concernente i patti territoriali e i contratti d'area;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante norme per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e della pesca, e in particolare l'articolo 10, concernente il rafforzamento strutturale delle imprese;
Visti la legge 15 marzo 1997, n. 59, e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in tema di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali;
Vista la deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, recante la disciplina della programmazione negoziata, e, in particolare, i punti 2 e 3 concernenti i patti territoriali e i contratti d'area;
Vista la deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109, recante criteri per il finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area;
Vista la deliberazione CIPE del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1998, n. 195, recante il riparto di risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n 208;
Vista la deliberazione CIPE del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187, concernente l'accelerazione delle attività istruttorie dei dodici patti territoriali approvati il 18 dicembre 1996, il 23 aprile e il 26 giugno 1997;
Vista la deliberazione CIPE del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 1998, n 241 concernente la definizione il coordinamento e il finanziamento del programma degli interventi finanziari per il programma operativo "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93;
Vista la deliberazione CIPE dell'11 novembre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1999, n. 4, concernente l'estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca, in attuazione dell'articolo 10 de] decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Vista la deliberazione CIPE del 21 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1999 n. 179, concernente la definizione, il coordinamento e il finanziamento del programma degli interventi finanziati per il programma operativo "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93;
Vista la Decisione C(1998) 3978 del 29 dicembre 1998 della Commissione delle Comunità europee, che ha approvato il programma operativo multiregionale "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" - Ob. 1 Italia;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998, n. 175, volto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d'area;
Visto l'articolo 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il quale prevede che le somme da iscrivere su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali siano trasferite rispettivamente al responsabile unico del contratto d'area e al soggetto responsabile del patto territoriale affinchè questi provvedano ad effettuare i relativi pagamenti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, anche avvalendosi per la gestione di dette risorse di istituti bancari allo scopo convenzionati;
Considerato che il menzionato articolo 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come notificato dall'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999, demanda al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la fissazione di criteri per il trasferimento e di modalità di controllo e rendicontazione sulla gestione delle menzionate risorse;
Considerato che la deliberazione CIPE 17 marzo 2000, n.31, recante disposizioni transitorie in materia di patti territoriali e contratti d'area, demanda al provvedimento previsto dall'articolo 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999, la disciplina in via organica delle ipotesi di revoca delle agevolazioni concesse;
Ritenuto altresì di dover determinare l'entità dello somme previste dal citato articolo 2, comma 207, della legge n. 662 del 1996, come modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999, da corrispondere al responsabile unico de] contratto d'area e al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti assegnati;
Rilevate le caratteristiche proprie di organismo pubblico possedute dal Soggetto responsabile e dal Responsabile unico in relazione agli scopi istituzionali perseguiti e alle attività svolte come soggetto competente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e del programma operativo multiregionale "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" Ob. 1 Italia, potendo operare anche come organismi intermediari di piani, programmi, progetti e sovvenzioni nelle forme d'intervento previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali;
Considerato che l'articolo 17, comma 25 bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come introdotto dall'articolo 43, comma 4, della legge n. 144 del 1999, prevede che le disposizioni della lettera c) del combina 25, dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di pareri obbligatori del Consiglio di Stato, non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Adito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 gennaio 2000;
Vista la nota n.44795 del 5 luglio 2000, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Individuazione o costituzione del
Responsabile unico e del Soggetto responsabile
1. Entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto d'area o dell'approvazione del patto territoriale, ai fini del loro coordinamento e attuazione, i soggetti di cui ai punti 3.4 e 2.4 della deliberazione CIPE 21 marzo 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, provvedono alla individuazione o costituzione del Responsabile unico del contratto d'area di cui al punto 3.5 o del Soggetto responsabile del patto territoriale di cui al punto 2.5 della citata delibera, in seguito denominati "Responsabile unico" e "Soggetto responsabile".
2. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile possono essere individuati o costituiti anche prima della sottoscrizione del contratto d'area o dell'approvazione del patto territoriale.
3. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile hanno l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sociale, economico e occupazionale attraverso la valorizzazione dei sistemi locali ad essi collegati in sinergia con gli strumenti di pianificazione territoriale.
4. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile operano come organismi intermediari di piani, programmi, progetti e sovvenzioni nelle forme d'intervento previste dalle normative Comunitarie, Nazionali e Regionali, assumendone le responsabilità conseguenti anche nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
5. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile devono dimostrare di possedere la disponibilità di un'organizzazione in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni organizzative, tecniche, amministrative e contabili atte a garantire il corretto svolgimento del compiti affidati.
6. Le disposizioni di cui agli articoli seguenti si applicano anche ai contratti d'area e ai patti territoriali già sottoscritti o approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento con le procedure previste dalla citata deliberazione CIPE 21 marzo 1997.
Da tale data decorre il termine di cui al comma 1.
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

L'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"), così recita:

"203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi;
3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera F), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della L. 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera c), del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389.

204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 203.

205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, approva le intese istituzionali di programma.

206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e sentite le Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera le modalità di approvazione dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle aree depresse; può definire altresì ulteriori tipologie della contrattazione programmata disciplinandone le modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo.

207. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area e per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita dai commi da 203 a 214 del presente articolo ai fini della relativa attuazione. Le somme da iscrivere su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne dovrà prevedere criteri e modalità di controllo e rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamento delle iniziative previste dal contratto o dal patto, rispettivamente al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale che provvedono ai relativi pagamenti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, per la gestione di dette risorse, di istituti bancari allo scopo convenzionati. Alle medesime risorse fanno carico anche le somme da corrispondere al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma."
- L'art. 1, comma 78 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"), così recita:

"78. Per la realizzazione degli interventi previsti nei patti territoriali di cui al comma 77, e non coperti da altri finanziamenti pubblici, il CIPE riserva una quota, sino all'importo di lire 400 miliardi nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge l9 dicembre 1992, n. 488, secondo modalità e limiti stabiliti dal CIPE medesimo, dando priorità a quelli cofinanziati sui fondi comunitari di più immediata rendicontabilità."
- L'art. 14, comma 4/bis del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, così recita:

"4-bis. Per i territori dell'Umbria e delle Marche interessati dalla crisi sismica il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e dei contratti di area previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dalla delibera CIPE del 21 marzo l997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997, assicura agli stessi un iter amministrativo preferenziale."

- L'art. 5 comma 3/bis del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto l998, n. 267, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nelle regione Campania, così recita:

"3-bis. Per i patti territoriali e i contratti d'area che comprendono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio l998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento assicurano agli stessi un iter amministrativo preferenziale."

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.

- L'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 ("Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449"), così recita:
"Art. 10. Rafforzamento strutturale delle imprese.

1. Il CIPE determina limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima ed in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'articolo 2, comma 203, lettere d) "Patti territoriali", ed "Contratto di programma" ed f) "Contratto di area", della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. I fondi resi disponibili in attuazione dei regolamenti (CE) n. 724/97, n. 805/97 e n. 806/97, sono destinati per 72 miliardi alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) investimenti finalizzati ad incrementare la qualità delle produzioni, anche in attuazione di quanto specificatamente previsto dalla Direttiva n. 92/46/CEE 16 giugno 1992;
b) investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente, ivi compresi gli interventi diretti all'introduzione di tecnologie mirate a valorizzare agronomicamente i reflui zootecnici;
c) ristrutturazione dei fabbricati aziendali finalizzati ad adeguare le strutture produttive alle norme di sicurezza del lavoro di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

3. Le misure, di cui al comma 2, sono applicate in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2, lettere e) ed f), nonché paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 950/97. Le modalità di applicazione delle stesse e di trasferimento delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il Ministero per le politiche agricole definisce, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 950/97 e dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92, le modalità per l'erogazione di adeguati contributi finanziari attraverso un programma nazionale, volto a superare la situazione di grave e persistente declino delle risorse genetiche animali e vegetali, articolato in programmi operativi gestiti dalle regioni. Agli interventi di cui al presente comma si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da successivi procedimenti legislativi."

- La legge 15 marzo 1997, n. 59 ("Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa") è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63.

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di Funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59") è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n.92 (correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella GU 21 maggio 1998, n. 116).

- La delibera CIPE 21 marzo 1997 ("Disciplina della programmazione negoziata) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105.

- La delibera CIPE 26 febbraio 1998 ("Criteri per il finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area") è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109.

- La delibera CIPE 9 luglio 1998 ("Riparto di risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208") è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1998, n. 195.

- La delibera CIPE 9 luglio 1998 ("Accelerazione delle attività istruttorie dei dodici patti territoriali approvati il 18 dicembre 1996, il 23 aprile e il 26 giugno 1997") è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187.

- La deliberazione CIPE 9 luglio 1998 concernente la definizione, il coordinamento e il finanziamento del programma degli interventi finanziari per il programma operativo "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 1998, n. 241.

- La delibera CIPE 11 novembre 1998, concernente l'estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca, in attuazione dell'art. 10 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1999, n. 4.

- La delibera CIPE 21 aprile 1999, concernente la definizione il coordinamento e il finanziamento del programma degli interventi finanziari per il programma operativo "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1999 n. 179.

- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527 ("Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese") e stato pubblicato nella Gazzella Ufficiale 15 dicembre 1995, n. 292 e successivamente modificato e integrato, con DM 31 luglio 1997, n. 319 (GU 22 settembre 1997, n. 221) e da ultimo dal DM 9 marzo 2000, n. 133 (GU 25 maggio 2000, n. 120).

- il Comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, volto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d'area, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998 n. 175.

- Per il testo dell'art. 43, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ("Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"), che ha sostituito il comma 207 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vedi nota precedente.

- La delibera CIPE 17 marzo 2000, n. 31 (GU 31 maggio 2000, n. 125), al punto 3, così recita:

"(omissis)

Sino all'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 43, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che disciplinerà, tra l'altro, in via organica le ipotesi di revoca, le agevolazioni concesse sono altresì revocate, nei casi e con le modalità, in quanto applicabile, di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, indicato in premessa, così come modificato ed integrato dal successivo decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319."

- Per effetto di quanto disposto dall'art. 43 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il testo vigente dei commi 25 e commi 25-bis dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 ("Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo") è il seguente:

"25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria: a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri.

25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25 non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

- L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400 ("Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", così recitano:

"3. con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale."

Note all'art. 1

- Il punto 3.4 della delibera CIPE 21 marzo 1997 ("Disciplina della programmazione negoziata"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, così recita:

"3.4. Soggetti sottoscrittori.

Ilcontratto d'area è sottoscritto da rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali interessate, degli enti locali territorialmente competenti, nonché da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, dai soggetti imprenditoriali titolari dei progetti di investimento proposti e dai soggetti intermediari come definiti alla lettera c) del successivo punto 3.7.1. Il contratto d'area può essere inoltre sottoscritto da altri enti pubblici, anche economici, da società a partecipazione pubblica e da banche o altri operatori finanziari."

- Il punto 2.4 della delibera CIPE 21 marzo 1997 ("Disciplina della programmazione negoziata"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105 così recita:

"2.4. Soggetti sottoscrittori.

Ilpatto territoriale è sottoscritto dai soggetti promotori, dagli enti locali, da altri soggetti pubblici locali coinvolti nell'attuazione del patto e da uno o più soggetti rientranti in ciascuna delle categorie seguenti:

a) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate;

b) soggetti privati.

Il patto può essere, inoltre, sottoscritto:

a) dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli interventi;

b) da banche e da finanziarie regionali;

c) da consorzi di garanzia collettiva fidi;

d) dai consorzi di sviluppo industriale operanti nel territorio oggetto del patto.

La sottoscrizione del patto vincola i soggetti sottoscrittori al rispetto degli specifici impegni e degli obblighi assunti per la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza. La regione, pertanto, inserisce il patto tra le azioni e le iniziative attuative dei programmi regionali, compresi quelli di rilevanza comunitaria. Le banche e le finanziarie regionali nei limiti dei loro statuti, assumono l'impegno a sostenere finanziariamente gli interventi produttivi per la parte di investimenti non coperta da risorse proprie o da finanziamenti pubblici.I consorzi di garanzia collettiva fidi assumono l'impegno a garantire i crediti concessi dalle banche.

Gli enti locali e gli altri, soggetti pubblici sottoscrittori si impegnano, in particolare, a dare piena attuazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni e a tutte le altre norme di semplificazione ed accelerazione procedimentale."

- Il punto 3.5 della deliberà CIPE 21 marzo 1997 ("Disciplina della programmazione negoziata"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, così recita:

"3.5. Responsabile unico.

Il responsabile unico del contratto d'area, individuato tra i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di cui al punto 3.4, coordina l'attività dei responsabili delle singole attività ed interventi programmati e assume i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di ritardi nell'esecuzione.

Il responsabile unico coincide con il soggetto cui competono i poteri sostitutivi di cui al punto 5) della lettera c) del comma 203, dell'art. 2 della legge n. 662/1996 nonché le funzioni di arbitrato nei casi di divergenze tra soggetti attuatori delle attività ed interventi. Assume altresì le informazioni necessarie per le finzioni di coordinamento, indirizzo e verifica dell'esecuzione delle attività e degli interventi previsti, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni e impedimenti e formulando le conseguenti proposte correttive. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, con particolare riferimento agli articoli 8 e 10.

Il responsabile unico presenta al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ovvero, se costituito, al Comitato dell'intesa di cui al punto 1.3 lettera d), una relazione semestrale sullo stato di attuazione del contratto evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. Nella relazione sono indicati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ove derivanti dalla somme destinate dal CIPE."

- Il punto 2.5 della delibera CIPE 21 marzo 1997 ("disciplina della programmazione negoziata"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, così recita:

"5. Soggetto responsabile.

Ai fini del coordinamento e dell'attuazione del patto, i soggetti sottoscrittori provvedono ad individuare, tra quelli pubblici, il soggetto responsabile ovvero a costituire, a tal fine, società miste nelle forme di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, o a partecipare alle stesse. Per il perseguimento delle finalità del patto il soggetto responsabile provvede tra l'altro a:

rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori; attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni globali;

attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del patto;

assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;

verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;

verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il patto;

promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi;

assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del patto.

Il soggetto responsabile presenta al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla regione o provincia autonoma o, se costituito, al Comitato dell'intesa di cui al precedente punto 1.3, lettera d), una relazione semestrale sullo stato di attuazione del patto territoriale evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. Nella relazione sono indicati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate ove derivanti dalle specifiche somme destinate dal CIPE ai patti territoriali."

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.