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LEGGE 11 agosto 1991, n. 268

Modifica dell'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la tassazione delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e della Corte costituzionale.

note: Entrata in vigore della legge: 7/9/1991
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Testo in vigore dal:  7-9-1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 6 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
" 6. Le indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dai membri della Corte costituzionale costituiscono reddito nella misura dell'82 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. Le restanti indennità indicate nella medesima lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali".
2. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal primo periodo del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal secondo periodo del quarto comma dell'art. 29 del medesimo decreto, le ritenute sulle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono commisurate sulla parte del relativo ammontare che costituisce reddito.
3. La presente legge si applica con decorrenza dal 1 gennaio 1992.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge, è così formulato:
"Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di accordo o regolamento aziendale;
b) le erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell'art. 10, purché indicate nel certificato rilasciato dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta;
c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 10, i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del lavoratore, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali purché indicati nel certificato del datore di lavoro;
d) le somministrazioni in mense aziendali, o le prestazioni sostitutive, e le prestazioni di servizi di trasporto, anche se affidati a terzi;
e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 65;
f) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti e quelle di modico valore in occasione di festività, nonché i sussidi occasionali;
g) i compensi riversibili di cui alle lettere b) e f) del comma 1 dell'art. 47.
3. I compensi in natura, compresi i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi, concorrono a formare il reddito in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro.
4. Le indennità percepite per le trasferte fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100 mila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggio o di alloggio fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Le indennità e i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
5. Le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo nonché gli assegni di sede e le altre indennità percepiti per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 40 per cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 40 per cento.
6. Le indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47 percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dai membri della Corte costituzionale costituiscono reddito nella misura dell'82 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali.
Le restanti indennità indicate nella medesima lettera g) del comma 1 dell'art. 47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali.
7. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'art. 47 si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare percepito nel periodo di imposta".
- L'art. 24, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) così recita: "Le regioni, le province e i comuni all'atto del pagamento delle indennità di cui alla lettera d) dell'art. 47 del decreto indicato nel precedente comma, devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'obbligo di rivalsa commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare al netto di contributi previdenziali, con le aliquote determinate ai sensi del secondo comma dell'art. 23".
- L'art. 29, quarto comma, secondo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 così recita: "Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità di cui alla lettera d) dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta stessa commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare al netto dei contributi previdenziali, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel primo comma".
- L'art. 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, così recita:
"1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
(omissis);
g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denomi- nate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816".
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IORNAMENTO (1)
Nota all'art. 1:
- L'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
(( dall' art. 3
della legge 11 dicembre 1990, n. 381, e ))
dalla presente
legge, è così formulato:
"Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente è
costituito da tutti i compensi in denaro o in natura
percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di
partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di
lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di
spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni
liberali.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi versati dal datore di lavoro e dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
previdenziale o assistenziale in conformità a disposizioni
di legge, di contratto collettivo o di accordo o
regolamento aziendale;
b) le erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in
forma assicurativa, in conformità a contratti collettivi o
ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese
sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera
e) del comma 1 dell'art. 10, purché indicate nel
certificato rilasciato dal datore di lavoro in qualità di
sostituto di imposta;
c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla
lettera m) del comma 1 dell'art. 10, i premi per
assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal
datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del
lavoratore, in conformità a contratti collettivi o ad
accordi e regolamenti aziendali purché indicati nel
certificato del datore di lavoro;
d) le somministrazioni in mense aziendali, o le
prestazioni sostitutive, e le prestazioni di servizi di
trasporto, anche se affidati a terzi;
e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al
comma 1 dell'art. 65;
f) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti
a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di
dipendenti e quelle di modico valore in occasione di
festività, nonché i sussidi occasionali;
g) i compensi riversibili di cui alle lettere b) e f)
del comma 1 dell'art. 47.
3. I compensi in natura, compresi i beni ceduti e i
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a
suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi, concorrono
a formare il reddito in misura pari al costo specifico
sostenuto dal datore di lavoro.
4. Le indennità percepite per le trasferte fuori del
territorio comunale concorrono a formare il reddito per la
parte eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100 mila
per le trasferte all'estero, al netto delle spese di
viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggio o di
alloggio fornito gratuitamente il limite è ridotto di un
terzo. Le indennità e i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
5. Le indennità di navigazione e di volo previste dalla
legge o dal contratto collettivo nonché gli assegni di
sede e le altre indennità percepiti per servizi prestati
all'estero costituiscono reddito nella misura del 40 per
cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennità base e di
maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il
reddito la sola indennità base nella misura del 40 per
cento.
6. Le indennità di cui alla lettera g) del comma 1
dell'art. 47 percepite dai membri del Parlamento nazionale,
del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dai membri
della Corte costituzionale costituiscono reddito nella
misura dell'82 per cento del loro ammontare al netto dei
contributi previdenziali. Le restanti indennità indicate
nella medesima lettera g) del comma 1 dell'art. 47
costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del
loro ammontare al netto dei contributi previdenziali.
7. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i)
del comma 1 dell'art. 47 si presumono percepiti, salvo
prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti
dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per
il 60 per cento dell'ammontare percepito nel periodo di
imposta".
(( 8. Le mance di cui all' art. 47, comma 1, lettera l),
costituiscono reddito imponibile nella misura del 75 per
cento dell'ammontare percepito nel periodo d' imposta. ))