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LEGGE 8 agosto 1991, n. 261

Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra.

note: Entrata in vigore della legge: 03-09-1991
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Testo in vigore dal:  3-9-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Pensioni ed assegni
1. I trattamenti pensionistici base di cui alla tabella C annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituita dalla legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati, a decorrere dal 1› gennaio 1991, dei seguenti importi annui:
1a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 2a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270.000 3a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.000 4a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.000 5a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000 6a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 7a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 8a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La tabella C annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978, riguarda il trattamento spettante ai mutilati ed invalidi di guerra.