DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176

Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. (22G00189)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6 (in G.U. 17/01/2023, n. 13).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su
                          alcuni carburanti 
 
  1.  In  considerazione  del  perdurare  degli   effetti   economici
derivanti  dall'eccezionale  incremento  dei  prezzi   dei   prodotti
energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino  al  31  dicembre
2022: 
    a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I  al  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dei  sotto
indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure: 
      ((1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere  dal  19
novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e  578,40  euro  per  mille
litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022; 
      2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per
mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al  30  novembre
2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022
e fino al 31 dicembre 2022; 
      3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e
fino al 30 novembre 2022, e 216,67  euro  per  mille  chilogrammi,  a
decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022)); 
      4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro
cubo; 
    b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento. 
  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante,  stabilita  ((,  a  decorrere  dal  19
novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022,)) dal comma 1, lettera  a),
numero 2), del presente articolo, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio
commerciale usato come carburante,  di  cui  al  numero  4-bis  della
Tabella A allegata al testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.
504 del 1995, non si applica per il  periodo  dal  19  novembre  2022
((...)) ((al 30 novembre 2022)). 
  ((3. Gli esercenti i depositi commerciali  di  prodotti  energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  e  gli
esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui
al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25  trasmettono,  entro
il  12  dicembre  2022,   all'ufficio   competente   per   territorio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  19-bis  del  predetto  testo  unico  ovvero   per   via
telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8,  comma
6,  del  decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi
ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1,  lettera  a),  numeri
1), 2) e 3), del presente articolo, usati come  carburanti,  giacenti
nei serbatoi dei relativi  depositi  e  impianti  alla  data  del  30
novembre 2022. I predetti esercenti trasmettono altresi', entro il 12
gennaio 2023,  all'ufficio  competente  per  territorio  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalita'  e  l'utilizzo
dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di
cui al comma 1,  lettera  a),  numeri  1),  2)  e  3),  del  presente
articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi  dei  relativi
depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022)). 
  4. ((...)) ((Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui  al
comma 3)) trova applicazione la sanzione prevista  dall'articolo  50,
comma 1, del testo unico di cui al decreto  legislativo  n.  504  del
1995.  La  medesima  sanzione  e'   applicata   per   l'invio   delle
comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati  incompleti  o  non
veritieri. 
  5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione delle aliquote di accisa  stabilita  dal  comma  1,
lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma  1,
lettera  b),  trovano  applicazione,  in   quanto   compatibili,   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1-bis,  commi   5   e   6,   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. 
  ((6. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  valutati  in
1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di  euro  per
l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si  provvede  ai
sensi dell'articolo 15)).