DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (21G00087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2021
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2021, n. 130 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                               ART. 8 
 
                (Coordinamento della fase attuativa) 
 
  1.  Ciascuna  amministrazione  centrale  titolare   di   interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative  attivita'
di  gestione,  nonche'  al  loro  monitoraggio,   rendicontazione   e
controllo.  A  tal  fine,   nell'ambito   della   propria   autonomia
organizzativa, individua,  tra  quelle  esistenti,  la  struttura  di
livello dirigenziale generale di riferimento  ovvero  istituisce  una
apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale fino  al
completamento del PNRR, e comunque non oltre  il  31  dicembre  2026,
articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali  di  livello
non generale, adottando, entro 30 giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  il  relativo
provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro  di
riferimento, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di  contatto
con il  Servizio  centrale  per  il  PNRR  per  l'espletamento  degli
adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare,
per la presentazione alla  Commissione  europea  delle  richieste  di
pagamento  ai  sensi  dell'articolo  24,  paragrafo  2  del  medesimo
regolamento. La stessa provvede a trasmettere  al  predetto  Servizio
centrale per il PNRR i dati finanziari e di  realizzazione  fisica  e
procedurale degli investimenti e delle riforme, nonche' l'avanzamento
dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso
le  specifiche  funzionalita'  del   sistema   informatico   di   cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  3. La medesima struttura vigila affinche' siano adottati criteri di
selezione delle azioni coerenti con le regole  e  gli  obiettivi  del
PNRR ed  emana  linee  guida  per  assicurare  la  correttezza  delle
procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarita' della spesa
ed il conseguimento degli obiettivi intermedi  e  finali  e  di  ogni
altro  adempimento  previsto  dalla  normativa  europea  e  nazionale
applicabile  al  PNRR.  Essa  svolge  attivita'  di  supporto   nella
definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione  di  programmi  e
progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e
internazionali,  nonche'  attivita'  di  supporto  all'attuazione  di
politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze
di programmazione e attuazione del PNRR. 
  4. La struttura di cui al comma 1 vigila  sulla  regolarita'  delle
procedure e delle spese e adotta tutte  le  iniziative  necessarie  a
prevenire, correggere e sanzionare le irregolarita'  e  gli  indebiti
utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie  a  prevenire
le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il  rischio  di  doppio
finanziamento  pubblico  degli   interventi,   anche   attraverso   i
protocolli d'intesa di cui al  comma  13  dell'articolo  7.  Essa  e'
inoltre  responsabile  dell'avvio  delle  procedure  di  recupero   e
restituzione delle risorse indebitamente utilizzate,  ovvero  oggetto
di frode o doppio finanziamento pubblico. 
  5. Al fine  di  salvaguardare  il  raggiungimento,  anche  in  sede
prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali  del
PNRR, i bandi, gli avvisi e  gli  altri  strumenti  previsti  per  la
selezione  dei  singoli  progetti  e  l'assegnazione  delle   risorse
prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in  caso  di
mancato  raggiungimento,  nei  tempi   assegnati,   degli   obiettivi
previsti, e di riassegnazione  delle  somme,  fino  alla  concorrenza
delle risorse  economiche  previste  per  i  singoli  bandi,  per  lo
scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione
delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente  con  i
vincoli assunti con l'Unione europea. 
  5-bis. Nell'ambito di  un  protocollo  d'intesa  nazionale  tra  il
Governo  e  le   parti   sociali   piu'   rappresentative,   ciascuna
amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR  prevede  lo
svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati
e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e
sociali sulle filiere produttive e industriali  nonche'  sull'impatto
diretto e indiretto anche nei singoli  ambiti  territoriali  e  sulle
riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle  ricadute
dirette  o  indirette  sul  lavoro  dei  suddetti  progetti.  Per  la
partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di  cui  al  primo
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati. 
  6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis e' autorizzata la  spesa
di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000  per  ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede  ai  sensi
dell'articolo 16. 
  6-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con particolare riguardo
a quelle strettamente connesse al coordinamento  delle  attivita'  di
gestione nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e
allo scopo di consentire  di  acquisire  rapidamente  le  risorse  di
personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio
sulle relative misure di incentivazione e  sostegno  al  settore  del
turismo, il Ministero del turismo puo' svolgere le procedure  di  cui
all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1°  marzo  2021,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  aprile  2021,  n.  55,
mediante il ricorso alle modalita' semplificate di  cui  all'articolo
10  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 
  6-ter. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  6-bis  e  per
garantire il conseguimento degli  obiettivi  e  degli  interventi  di
competenza  del  Ministero  del  turismo  previsti  nel   PNRR,   con
particolare riguardo a quelle strettamente connesse al  coordinamento
delle  attivita'  di   gestione   nonche'   al   loro   monitoraggio,
rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace  realizzazione
delle misure di sostegno e incentivazione del  settore  del  turismo,
l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' autorizzata, in aggiunta alla
dotazione organica prevista dalla legislazione  vigente  e  a  valere
sulle risorse finanziarie iscritte nel  bilancio  di  previsione  per
l'anno 2021, ad  assumere,  entro  l'anno  2021,  facendo  ricorso  a
procedure  concorsuali  da  effettuare  nel  rispetto  dei   principi
generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino
a 120 unita'  di  personale  non  dirigenziale  ((...)),  di  cui  70
appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti  al  livello  terzo
del contratto collettivo nazionale del lavoro per  i  dipendenti  del
settore turismo - aziende alberghiere. L'individuazione delle  unita'
di personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate da  un
apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il  Ministero  del
turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo,  da  stipulare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. A tale fine, all'articolo 7,  comma
8,  quarto  periodo,  del  decreto-legge  1°  marzo  2021,   n.   22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  le
parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento  di  organizzazione
del Ministero del turismo, lo stesso" sono sostituite dalle seguenti:
"Il Ministero del turismo". All'onere derivante dalle  assunzioni  di
cui al presente comma ((per  i  primi  ventiquattro  mesi)),  pari  a
3.041.667 euro per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e  a
4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante  utilizzo  delle
risorse disponibili  nel  bilancio  dell'ENIT-Agenzia  nazionale  del
turismo. 
  6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari,  in  termini
di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del
comma 6-ter del presente articolo, pari a 1.566.459 euro  per  l'anno
2021, a 3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per  l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.