DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (21G00087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2021
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2021, n. 130 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 44 
 
(Semplificazioni  procedurali  in  materia  di  opere  pubbliche   di
          particolare complessita' o di rilevante impatto) 
 
  1. ((Agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente  decreto
nonche'  agli  interventi   di   competenza   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con  le
risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi  cofinanziati  dai
fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture
di supporto ad essi connesse,  anche  se  non  finanziate  con  dette
risorse, si applicano le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma,
nonche' ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4,  5,  6,  6-bis,  7  e  8.  In
relazione a tali interventi, il progetto e' trasmesso, a  cura  della
stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori  pubblici  per
l'espressione del  parere  di  cui  all'articolo  48,  comma  7,  del
presente decreto.)) Il Comitato speciale del Consiglio superiore  dei
lavori pubblici di  cui  all'articolo  45  verifica,  entro  quindici
giorni dalla  ricezione  del  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica, l'esistenza di  evidenti  carenze,  di  natura  formale  o
sostanziale, ivi comprese quelle afferenti  gli  aspetti  ambientali,
paesaggistici e culturali, tali da non consentire  l'espressione  del
parere e, in tal caso, provvede  a  restituirlo  immediatamente  alla
stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni
ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini  dell'espressione
del parere in senso favorevole. La stazione appaltante  procede  alle
modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale,  entro
e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di  restituzione
del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine
massimo di quarantacinque giorni  dalla  ricezione  del  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo  di
venti giorni dalla ricezione  del  progetto  modificato  o  integrato
secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini,  il
parere si intende reso in senso favorevole. 
  1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del  presente
articolo per i quali, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' stato richiesto ovvero acquisito il parere del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215  del  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo  comma
1, ferma restando  l'applicazione  dei  commi  5  e  6  del  presente
articolo, in  caso  di  approvazione  del  progetto  da  parte  della
conferenza di servizi sulla base delle  posizioni  prevalenti  ovvero
qualora  siano  stati  espressi   dissensi   qualificati   ai   sensi
dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,
n. 241, nonche' dei commi 7 e 8 del presente articolo,  relativamente
agli  effetti  della  verifica  del  progetto  effettuata  ai   sensi
dell'articolo 26, comma 6,  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di  comunicazione  in  capo
alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di
aggiudicazione,  anche   ai   fini   dell'esercizio   dell'intervento
sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto.  Qualora  il
parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato  espresso
sul progetto definitivo, le disposizioni  dei  commi  4,  5  e  6  si
applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma  8
del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi  5  e  6,
terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante
comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per  il  tramite
della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'avvenuta  approvazione
del livello progettuale da mettere a gara e  il  termine  di  novanta
giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione. 
  1-ter. Al fine di  accelerare  la  realizzazione  degli  interventi
relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi  e,
in particolare, di quelli finanziati in  tutto  o  in  parte  con  le
risorse del PNRR, in deroga all'articolo 215, comma 3, del codice  di
cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  il  parere  del
Consiglio   superiore   dei   lavori   pubblici    e'    obbligatorio
esclusivamente  con  riguardo  agli   interventi   il   cui   valore,
limitatamente alla componente "opere civili", e' pari o  superiore  a
100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui  al  primo
periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100  milioni
di euro, si  prescinde  dall'acquisizione  del  parere  previsto  dal
citato  articolo  215,  comma  3,  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione
del parere di cui  al  presente  comma,  la  Direzione  generale  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili
competente in materia di trasporto pubblico locale a  impianti  fissi
provvede, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  allo  svolgimento  dell'attivita'   istruttoria   e   alla
formulazione di una proposta di parere  al  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, che  si  pronuncia  nei  successivi  trenta  giorni.
Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. 
  2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di
cui all'articolo 25 del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  il
progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed   economica   relativo   agli
interventi  ((di  cui  al  comma  1))  e'  trasmesso  dalla  stazione
appaltante alla competente  soprintendenza  decorsi  quindici  giorni
dalla trasmissione al Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici  del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica,  ove  questo  non  sia
stato restituito ai sensi del ((terzo periodo del comma  1)),  ovvero
contestualmente alla trasmissione al citato  Consiglio  del  progetto
modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il termine di  cui  al
comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25 del decreto legislativo n.
50 del  2016  e'  ridotto  a  quarantacinque  giorni.  ((La  verifica
preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo le modalita'
di cui all'articolo 48, comma 5-ter.)) 
  3. In relazione agli interventi ((di cui al comma 1)) del  presente
decreto,  il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica   e'
trasmesso all'autorita' competente  ai  fini  dell'espressione  della
valutazione di impatto ambientale  di  cui  alla  Parte  seconda  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,   unitamente   alla
documentazione  di  cui  all'articolo  22,  comma  1,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a cura della  stazione  appaltante
decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei
lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica ove
questo non sia stato restituito ai  sensi  del  ((terzo  periodo  del
comma  1)),  ovvero  contestualmente  alla  trasmissione  al   citato
Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti.
((Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5- bis, secondo periodo.))
Gli esiti della valutazione di impatto ambientale  sono  trasmessi  e
comunicati dall'autorita' competente alle altre  amministrazioni  che
partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora  si
sia svolto il dibattito pubblico di cui all'articolo 46,  e'  escluso
il ricorso all'inchiesta pubblica  di  cui  all'articolo  24-bis  del
predetto decreto  legislativo  n.  152  del  2006.  Le  procedure  di
valutazione di impatto ambientale di tutti gli interventi ((di cui al
comma 1)) del presente decreto sono svolte con  le  modalita'  e  nei
tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis  dell'articolo  8
del citato decreto legislativo n. 152 del  2006.  In  relazione  agli
interventi ((di cui al comma 1)) del presente  decreto,  per  la  cui
realizzazione e'  nominato  un  commissario  straordinario  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55,  fermo  quanto
previsto ((dal quinto  periodo))  del  presente  comma,  si  applica,
altresi', la riduzione dei termini prevista dal medesimo articolo  4,
comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  n.  32  del   2019,
compatibilmente    con    i    vincoli     inderogabili     derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea,  ivi  inclusi  quelli  previsti
dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 13 dicembre 2011. 
  4. In relazione agli interventi ((di cui al comma 1)) del  presente
decreto, decorsi quindici  giorni  dalla  trasmissione  al  Consiglio
superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, ove non sia stato restituito ai sensi del ((terzo  periodo
del comma 1)), ovvero contestualmente  alla  trasmissione  al  citato
Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti,
la  stazione  appaltante  convoca  la  conferenza  di   servizi   per
l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma  3,  del
decreto legislativo n. 50 del  2016.  La  conferenza  di  servizi  e'
svolta in forma semplificata  ai  sensi  dell'articolo  14-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa,  ferme  restando  le
prerogative  dell'autorita'  competente  in  materia  di  VIA,   sono
acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e  direttive  adottate
dal Consiglio superiore dei lavori  pubblici  ai  sensi  del  ((terzo
periodo del comma 1)), nonche' gli esiti del dibattito pubblico e  le
osservazioni raccolte secondo le modalita' di cui all'articolo 46 del
presente   decreto,   della   verifica   preventiva    dell'interesse
archeologico e della valutazione di impatto ambientale, tenuto  conto
delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera  e  della  sua
realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in  relazione
agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui
al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. La
determinazione conclusiva della  conferenza  approva  il  progetto  e
tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini
della localizzazione  dell'opera,  della  conformita'  urbanistica  e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative.  ((Si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5- quater, quinto, sesto e
settimo periodo.)) 
  ((5. Qualora siano stati espressi  dissensi  qualificati  ai  sensi
dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,
n. 241, la questione e' posta all'esame  del  Comitato  speciale  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche  in  deroga
alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo  le
modalita' di cui al comma 6. Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 48, comma 5-quater, secondo e terzo periodo.)) 
  6. Entro  cinque  giorni  dalla  conclusione  della  conferenza  di
servizi di cui al comma 4, il progetto e' trasmesso  unitamente  alla
determinazione  conclusiva   della   conferenza   e   alla   relativa
documentazione al  Comitato  speciale  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, integrato,((nel caso previsto)) dal comma 5, con  la
partecipazione dei rappresentanti  delle  amministrazioni  che  hanno
espresso  il  dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che   hanno
partecipato alla conferenza. ((In caso di approvazione  del  progetto
all'unanimita' o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso  da
parte della conferenza di servizi di cui al  comma  4,  entro  e  non
oltre  i  quindici  giorni   successivi   alla   trasmissione   della
determinazione conclusiva della conferenza di  servizi,  il  Comitato
speciale del Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  nel  prendere
atto della approvazione all'unanimita' o sulla base  delle  posizioni
prevalenti di assenso, adotta una  determinazione  motivata  relativa
alle integrazioni  e  alle  modifiche  al  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica rese  necessarie  dalle  prescrizioni  contenute
negli atti di assenso acquisiti in sede di conferenza di servizi, ivi
incluse  le  prescrizioni  del  Comitato   speciale.))   ((Nel   caso
previsto)) dal comma 5 e  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  quinto
periodo del presente comma, la determinazione motivata  del  Comitato
speciale individua altresi' le integrazioni  e  modifiche  occorrenti
per pervenire, in attuazione del principio di  leale  collaborazione,
ad una soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi  effetti  di
cui al comma 4, quella della conferenza di servizi. In relazione alle
eventuali  integrazioni  ovvero  modifiche  richieste  dal   Comitato
speciale e' acquisito, ove necessario, il parere  dell'autorita'  che
ha rilasciato il provvedimento di VIA, che  si  esprime  entro  venti
giorni dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta la
determinazione motivata entro i  successivi  dieci.  In  presenza  di
dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi  1  e
2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non  sia  possibile
pervenire ad una soluzione  condivisa  ai  fini  dell'adozione  della
determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla
scadenza del termine di cui al  secondo  ovvero  al  quarto  periodo,
trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione
recante l'illustrazione degli  esiti  della  conferenza  di  servizi,
delle ragioni del dissenso e delle proposte  dallo  stesso  formulate
per il superamento del dissenso, compatibilmente  con  le  preminenti
esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro
i termini previsti dal PNRR  ovvero,  in  relazione  agli  interventi
finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell'
articolo 1 del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59.  La  Segreteria
tecnica propone al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  entro
quindici giorni dalla ricezione della  relazione  di  cui  al  quinto
periodo, di sottoporre  la  questione  all'esame  del  Consiglio  dei
ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri
si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso  adottando
una nuova determinazione conclusiva ai sensi del  primo  periodo  del
comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della  legge  n.  241  del
1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto
periodo del  presente  articolo.  Alle  riunioni  del  Consiglio  dei
ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle
regioni o delle  province  autonome  interessate.  Restano  ferme  le
attribuzioni e le prerogative riconosciute  alle  regioni  a  statuto
speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano  dagli  statuti
speciali di autonomia  e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  Le
decisioni del Consiglio dei ministri  sono  immediatamente  efficaci,
non sono sottoposte al controllo  preventivo  di  legittimita'  della
Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni  dalla  data
di adozione, nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica  italiana.
((32)) 
  6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi  di
cui al comma  4,  ovvero  la  determinazione  motivata  adottata  dal
Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  o  la
nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri  nei  casi
previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano  sviluppati
a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste  dal  capo
IV del titolo II del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
determinano la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai sensi
degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo  unico.  L'avviso  di
avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica  utilita'
di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 327  del  2001  e'  integrato  con  la
comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge  7  agosto
1990, n. 241, richiamata dal comma 4 del presente articolo. 
  ((6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione
urbanistica connessi agli  interventi  di  cui  all'allegato  IV  del
presente decreto possono essere finanziati entro  il  limite  massimo
dell'1% del costo dell'intervento a valere sulle risorse  del  quadro
economico dell'opera. I programmi e i progetti di riqualificazione  e
mitigazione urbanistica  di  cui  al  primo  periodo  sono  approvati
secondo le modalita' di cui ai commi 4, 5 e 6.)) 
  ((7. Ai  fini  della  verifica  del  progetto  e  dell'accertamento
dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da  apportare  ai
progetti  approvati  in  base  alla  procedura  di  cui  al  presente
articolo,  sia  in  fase  di   redazione   dei   successivi   livelli
progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate
dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato,  dal  commissario
straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, in conformita' a quanto  stabilito  dal  medesimo
articolo 4, comma 2.)) 
  7-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13)). 
  8. La stazione  appaltante  provvede  ad  indire  la  procedura  di
aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data  di  comunicazione
della determinazione motivata del  Comitato  speciale  ai  sensi  del
comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
della decisione del Consiglio dei ministri di cui al  medesimo  comma
6, dandone contestuale comunicazione alla  Cabina  di  regia  di  cui
all'articolo 2, per  il  tramite  della  Segreteria  tecnica  di  cui
all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili. In caso di inosservanza del  termine  di  cui  al  primo
periodo, l'intervento sostitutivo e' attuato nelle forme e secondo le
modalita' di cui all'articolo 12. 
  8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo 2 della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: "Alla  societa'
possono essere affidate le attivita' di realizzazione e di  gestione,
comprese  quelle  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,   di
ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel  territorio
della  regione  Veneto  nonche',  previa  intesa   tra   le   regioni
interessate, nel territorio delle regioni  limitrofe,  nei  limiti  e
secondo le modalita' previsti dal comma 8-ter dell'articolo  178  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50". 
  8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le  parole:  "30  giugno  2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2021". 
  8-quater.  All'articolo  35,  comma  1-ter,  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Le
tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate,
all'esito del procedimento di revisione della concessione di  cui  al
terzo periodo, alla societa' ANAS  Spa  che  provvede  altresi'  alla
realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi,
anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1  -  Aurelia,
nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili  a  tale  fine
nell'ambito  del  contratto  di  programma  tra  il  Ministero  delle
infrastrutture e delle mobilita' sostenibili e la societa'  ANAS  Spa
relativo al periodo 2021-2025. Per  la  progettazione  ed  esecuzione
dell'intervento viario di cui  al  precedente  periodo,  a  decorrere
dalla data di sottoscrizione del contratto di programma  relativo  al
periodo   2021-2025   e   fino   al   completamento    dei    lavori,
l'amministratore delegato pro tempore  della  societa'  ANAS  Spa  e'
nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al  commissario
straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita'
comunque denominate". 
  8-quinquies. Al fine di consentire  l'ultimazione  delle  procedure
espropriative  e  dei  contenziosi  pendenti  nonche'  dei   collaudi
tecnico-amministrativi  relativi  alle  opere   realizzate   per   lo
svolgimento  dei  XX  Giochi  olimpici  invernali  e  dei  IX  Giochi
paralimpici invernali svoltisi  a  Torino  nel  2006  e  delle  opere
previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di
cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come
prorogato dall'articolo  2,  comma  5-octies,  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023. 
 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, ha disposto (con l'art. 33,  comma
1, lettera a)) che "all'ottavo periodo, le parole: «terzo,  quarto  e
quinto periodo» sono soppresse".