DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (21G00087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2021
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2021, n. 130 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-7-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                               ART. 18 
 
(Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del  PNRR  e
                             del PNIEC) 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7-bis 
      1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Le opere,
gli impianti e le infrastrutture  necessari  alla  realizzazione  dei
progetti strategici per la transizione energetica del  Paese  inclusi
nel  Piano  nazionale  di  ripresa   e   resilienza   (PNRR)   e   al
raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale  integrato
per l'energia e il  clima  (PNIEC),  predisposto  in  attuazione  del
Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato  I-bis,  e
le opere  ad  essi  connesse  costituiscono  interventi  di  pubblica
utilita', indifferibili e urgenti."; 
      2) il comma 2-ter e' abrogato; 
    b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, e'  inserito  l'allegato
I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto; 
    ((b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. Nell'ambito dei progetti gia' autorizzati,  per  le  varianti
progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici  non
sostanziali che non comportino  impatti  ambientali  significativi  e
negativi si applica la procedura di cui al comma 9")).