DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 25-3-2022
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 9-quinquies 
 
 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico). 
 
  1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al ((30 aprile  2022)),  al  fine  di
prevenire la diffusione dell'infezione da  SARS-CoV-2,  al  personale
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  al  personale  di  cui
all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al  personale  delle
Autorita' amministrative indipendenti, ivi  comprese  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa e la  Commissione  di  vigilanza
sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici
economici  e  degli  organi  di  rilievo  costituzionale,   ai   fini
dell'accesso  ai  luoghi  di  lavoro,  nell'ambito   del   territorio
nazionale,  in  cui  il   predetto   personale   svolge   l'attivita'
lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta,
una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
test, cosiddetto green pass base. Resta fermo quanto  previsto  dagli
articoli 9-ter.1  e  9-ter.2  del  presente  decreto,  nonche'  dagli
articoli 4, 4-bis, 4-ter ((e 4-ter.2)) del  decreto-legge  1°  aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021, n. 76. ((26)) 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti  i
soggetti che svolgono,  a  qualsiasi  titolo,  la  propria  attivita'
lavorativa  o   di   formazione   o   di   volontariato   presso   le
amministrazioni di cui al comma 1,  anche  sulla  base  di  contratti
esterni. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  2  non  si  applicano  ai
soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino  sulla  base  di
idonea certificazione medica rilasciata secondo  i  criteri  definiti
con circolare del Ministero della salute. 
  4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.  Per
i lavoratori di cui  al  comma  2  la  verifica  del  rispetto  delle
prescrizioni di cui al comma 1, oltre che  dai  soggetti  di  cui  al
primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 
  5.  I  datori  di  lavoro  di  cui  al  comma  4,  primo   periodo,
definiscono, entro il 15 ottobre 2021,  le  modalita'  operative  per
l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione,
prevedendo prioritariamente, ove possibile,  che  i  controlli  siano
effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano
con atto formale i  soggetti  incaricati  dell'accertamento  e  della
contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e  2.
I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle
rispettive  rappresentanze  circa  la  predisposizione  delle   nuove
modalita' organizzative adottate per le verifiche di cui al comma  4.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.  Il  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la  pubblica
amministrazione e della salute, puo'  adottare  linee  guida  per  la
omogenea definizione delle modalita' organizzative di  cui  al  primo
periodo. Per le regioni, le province autonome e gli  enti  locali  le
predette linee guida, ove adottate, sono  definite  d'intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Al fine  di  semplificare  e  razionalizzare  le
verifiche di cui al presente comma, i lavoratori  possono  richiedere
di consegnare  al  proprio  datore  di  lavoro  copia  della  propria
certificazione  verde  COVID-19.  I  lavoratori  che  consegnano   la
predetta  certificazione,  per  tutta  la   durata   della   relativa
validita', sono esonerati  dai  controlli  da  parte  dei  rispettivi
datori di lavoro. 
  6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non
essere in possesso della  certificazione  verde  COVID-19  o  qualora
risulti privo della predetta certificazione al  momento  dell'accesso
al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei
lavoratori nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato
fino alla presentazione della predetta  certificazione  e,  comunque,
non oltre il ((30 aprile 2022)), senza conseguenze disciplinari e con
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per  i  giorni  di
assenza ingiustificata di cui al primo periodo  non  sono  dovuti  la
retribuzione   ne'   altro   compenso    o    emolumento,    comunque
denominati.((26)) 
  7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in
violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e  2  e'  punito  con  la
sanzione  di  cui  al  comma  8  e  restano  ferme   le   conseguenze
disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. 
  8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma  4,  di
mancata adozione delle misure organizzative di cui  al  comma  5  nel
termine previsto, nonche' per la violazione di cui  al  comma  7,  si
applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma
2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per  le  violazioni
di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista  dal  comma  1
del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020  e'  stabilita
nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. 
  9. Le sanzioni di cui al comma 8  sono  irrogate  dal  Prefetto.  I
soggetti incaricati dell'accertamento  e  della  contestazione  delle
violazioni di cui al medesimo comma 8  trasmettono  al  Prefetto  gli
atti relativi alla violazione. 
  10.  Al  personale  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  9-sexies,
collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi
2 e 3, fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  8  del  presente
articolo. 
  11. Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  12,  ai  soggetti
titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali  di  vertice,
si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8. 
  12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito  della  propria
autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni  di  cui
al presente articolo. 
  13. Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono alle  attivita'
di cui al presente articolo  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art.  6,  comma  6)
che le modifiche di cui ai commi 1, primo periodo e 6, si applicano a
decorrere dal 1° aprile 2022.