DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, n. 128)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 11-ter 
 
           (Misure urgenti per le baraccopoli di Messina). 
 
  1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, nonche' la
rimozione,  lo  smaltimento  e  il  conferimento  in  discarica   dei
materiali  di   risulta,   il   risanamento,   la   bonifica   e   la
riqualificazione urbana e ambientale  delle  aree  ove  insistono  le
baraccopoli della citta' di Messina, anche in relazione all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonche' di  assicurare  gli  investimenti
necessari  per  il  ricollocamento  abitativo   delle   persone   ivi
residenti, entro dieci giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il prefetto di Messina  e'
nominato   Commissario   straordinario   del   Governo,   ai    sensi
dell'articolo  11  della  legge  23  agosto   1988,   n.   400,   per
l'espletamento delle attivita' necessarie.  La  durata  dell'incarico
del Commissario  straordinario  e'  di  dodici  mesi  e  puo'  essere
prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2023. L'incarico e'  a
titolo gratuito. ((27)) 
  2. Con il decreto del Presidente della  Repubblica  di  nomina  del
Commissario straordinario ai sensi del  comma  1,  si  provvede  alla
definizione di  una  struttura  di  supporto  per  l'esercizio  delle
funzioni commissariali nei limiti di  quanto  previsto  al  comma  3,
nonche' dei relativi compiti. 
  3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta  alle  dirette
dipendenze  del  Commissario  straordinario,  e'   composta   da   un
contingente massimo di personale pari a ((dieci unita')) di personale
non  dirigenziale  appartenenti  ai   ruoli   delle   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei  requisiti  di
professionalita'  richiesti   dal   Commissario   straordinario   per
l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione  del  personale
docente, educativo  e  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle
istituzioni  scolastiche.  Detto  personale  e'   posto,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in
posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo  istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e
il  trattamento  economico   fondamentale   dell'amministrazione   di
appartenenza, che resta a carico della medesima. Al  personale  della
struttura e' riconosciuto il trattamento  economico  accessorio,  ivi
compresa  l'indennita'  di   amministrazione,   del   personale   non
dirigenziale  del  comparto  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
ministri.  La  struttura  cessa  alla  scadenza   dell'incarico   del
Commissario  straordinario.  Gli  oneri   relativi   al   trattamento
economico accessorio  sono  a  carico  esclusivo  della  contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario ai  sensi  del  comma
10. 
  4. Per le attivita' strumentali agli interventi  di  demolizione  e
rigenerazione urbana, nonche' per ogni altra attivita'  di  carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  il   Commissario
straordinario  puo'  avvalersi,  anche  in   qualita'   di   soggetti
attuatori, di uffici statali, nonche' di societa' a  totale  capitale
dello Stato e di societa'  da  esse  controllate,  di  strutture  del
comune  di  Messina  e  delle  societa'  controllate  dal   medesimo,
nonche'((...)) degli uffici della Regione  siciliana,  in  ogni  caso
senza nuovi o maggiori  oneri,  sulla  base  di  appositi  protocolli
d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili  a
legislazione vigente. ((Il Commissario straordinario  puo'  nominare,
con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unita'
di cui al comma 3, un sub-commissario, il cui compenso e' determinato
in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,  comma  3,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111.  L'incarico  di
sub-commissario ha durata sino al 31 dicembre 2024)). 
  5. Il Commissario  straordinario  provvede,  con  ordinanza,  entro
sessanta  giorni  dalla  sua  nomina,  alla   esatta   perimetrazione
dell'area  delle  baraccopoli,  anche  ai   fini   della   successiva
individuazione delle strutture abitative da sottoporre a  sgombero  e
demolizione, e alla predisposizione  di  un  piano  degli  interventi
previsti  dal  comma  1,  da  realizzare  nei  limiti  delle  risorse
disponibili allo scopo. 
  6. Il piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi dell'articolo
11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,  i  codici  unici  di  progetto
delle opere che si intende realizzare e il  relativo  cronoprogramma,
in coerenza con il profilo  di  spesa  autorizzato.  Il  monitoraggio
degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29  dicembre  2011,
n. 229, e' effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione
appaltante.  Il  piano  deve  altresi'  stabilire   i   termini   per
l'assunzione  di   obbligazioni   giuridicamente   vincolanti,   come
desumibili dalle informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in
relazione all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi
dell'articolo 33, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  7. Per la realizzazione degli interventi di  cui  al  comma  1,  il
Commissario straordinario opera in deroga  ad  ogni  disposizione  di
legge diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea. Il Commissario  straordinario  puo'  assumere  le
funzioni di stazione appaltante. Si applica l'articolo  4,  comma  3,
del  decreto-legge  18  aprile   2019,   n.   32,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 
  8. Per  la  predisposizione  del  piano  di  cui  al  comma  5,  il
Commissario straordinario acquisisce, in fase consultiva, le proposte
del comune di Messina, con le modalita' e nei termini  stabiliti  dal
Commissario straordinario stesso, e comunque entro e non oltre  dieci
giorni dalla richiesta. Il Commissario straordinario, in raccordo con
le strutture competenti per  le  politiche  abitative,  effettua  gli
investimenti  utili  al  ricollocamento   abitativo   delle   persone
residenti  nell'area  perimetrata,  ivi  inclusi  l'acquisto   e   il
conferimento al patrimonio del  comune  di  Messina  di  immobili  da
destinare a unita' abitative. 
  9. Il piano di cui al comma 5 garantisce la piena compatibilita'  e
il rispetto dei piani  di  evacuazione  aggiornati  a  seguito  della
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014. 
  10. Per le finalita' di cui al  presente  articolo  e'  autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario, nella quale confluiscono le  risorse  autorizzate  dal
comma  11  nonche'  le  ulteriori  risorse   pubbliche   allo   scopo
eventualmente  destinate  ((,  ivi  incluse  quelle  derivanti  dalla
partecipazione a bandi regionali e nazionali,  privilegiando,  previa
modifica delle previsioni progettuali, ove  necessario  ai  fini  del
rapido ricollocamento abitativo  delle  persone  residenti  nell'area
perimetrata, l'acquisto di alloggi)). 
  11. Per la realizzazione degli  interventi  previsti  dal  presente
articolo e' autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di  euro,
di cui 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo
e  la  coesione,  periodo  di  programmazione   2021-2027,   di   cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli
oneri relativi alle spese  di  personale  e  di  funzionamento  della
struttura si provvede, nel limite di 0,10 milioni di euro per  l'anno
2021 e di 0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022  e  2023,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  12. In caso di mancato rispetto dei  termini  per  l'assunzione  di
obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal piano di cui  al
comma 5, le risorse sono revocate  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al
comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per  la
successiva riassegnazione al Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo  1,  comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro  dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 29 dicembre 2022,  n.  198,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con l'art.  18,  comma
2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2023, il Presidente della  Regione
Siciliana subentra nel ruolo di Commissario straordinario del Governo
ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
La durata dell'incarico del Commissario straordinario e'  fissata  al
31 dicembre 2024".