DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo. (21G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 17-11-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
                           Forma giuridica 
 
  1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano  nella  denominazione
sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale
dilettantistica  e  possono  assumere  una   delle   seguenti   forme
giuridiche: 
    a)  associazione  sportiva  priva   di   personalita'   giuridica
disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; 
    b) associazione sportiva con personalita'  giuridica  di  diritto
privato; 
    ((c) societa' di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli
V e VI, del codice civile;)) 
    ((c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  iscritti
al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano,  come
attivita' di interesse generale, l'organizzazione e  la  gestione  di
attivita' sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle
attivita'  sportive  dilettantistiche  di  cui  all'articolo  10  del
presente decreto.)) 
  ((2. Agli enti del terzo settore iscritti  sia  al  Registro  unico
nazionale del terzo settore sia al Registro delle attivita'  sportive
dilettantistiche si applicano le disposizioni  del  presente  decreto
limitatamente all'attivita' sportiva  dilettantistica  esercitata  e,
relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo  in  quanto
compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e,  per
le imprese sociali, con il decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.
112.)) 
  3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente  alle
Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate  e
agli  Enti  di   Promozione   Sportiva.   Essi   possono   affiliarsi
contemporaneamente anche a piu' di un organismo sportivo affiliante.