DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00157)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 31-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
    Semplificazione della disciplina del cosiddetto "patent box" 
 
  1. I soggetti titolari di  reddito  d'impresa  possono  optare  per
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo.
L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed e' irrevocabile e
rinnovabile. 
  2. I soggetti di cui all'articolo 73,  comma  1,  lettera  d),  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  possono
esercitare l'opzione di  cui  al  comma  1  a  condizione  di  essere
residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo  per  evitare
la doppia imposizione e con i quali lo scambio  di  informazioni  sia
effettivo. 
  ((3. Ai fini delle imposte  sui  redditi,  i  costi  di  ricerca  e
sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1  in  relazione  a
software protetto  da  copyright,  brevetti  industriali,  disegni  e
modelli, che siano dagli stessi soggetti  utilizzati  direttamente  o
indirettamente nello svolgimento della propria  attivita'  d'impresa,
sono maggiorati del 110 per cento. Con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definite le  modalita'  di  esercizio
dell'opzione di cui al comma 1)). 
  4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano a condizione che
i soggetti che esercitano l'opzione di cui al  comma  1  svolgano  le
attivita' di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di  ricerca
stipulati  con  societa'  diverse  da  quelle  che   direttamente   o
indirettamente controllano l'impresa,  ne  sono  controllate  o  sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ovvero  con
universita' o enti di ricerca  e  organismi  equiparati,  finalizzate
alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 3. 
  5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 rileva anche ai  fini
della determinazione del valore della  produzione  netta  di  cui  al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che intendano beneficiare della
maggiore deducibilita' dei costi ai fini fiscali di cui  al  presente
articolo   possono   indicare   le   informazioni   necessarie   alla
determinazione   della   predetta   maggiorazione   mediante   idonea
documentazione   predisposta   secondo   quanto   previsto   da    un
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  In  caso  di
rettifica della maggiorazione determinata  dai  soggetti  di  cui  ai
commi 1 e 2, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza  del
credito, la sanzione di cui all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applica  qualora,  nel
corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita' istruttoria,
il   contribuente   consegni   all'Amministrazione   finanziaria   la
documentazione indicata  nel  medesimo  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate idonea a  consentire  il  riscontro  della
corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione
prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
ne   da'   comunicazione   all'Amministrazione   finanziaria    nella
dichiarazione relativa al periodo di imposta per il  quale  beneficia
dell'agevolazione.  In  assenza  della  comunicazione  attestante  il
possesso della documentazione idonea,  in  caso  di  rettifica  della
maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
adottate le disposizioni attuative del presente articolo. 
  ((8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  alle
opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta  in  corso  alla
data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  ai  successivi
periodi d'imposta)). 
  9. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)). 
  ((10. Con riferimento al periodo d'imposta in corso  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto  e  ai  successivi  periodi
d'imposta,  non  sono   piu'   esercitabili   le   opzioni   previste
dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190, e dall'articolo 4 del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58.  I
soggetti di cui  ai  commi  1  e  2  che  abbiano  esercitato  o  che
esercitino opzioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45,  della
legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  afferenti  ai  periodi  d'imposta
antecedenti a quello in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  possono  scegliere,  in  alternativa   al   regime
opzionato, di aderire  al  regime  agevolativo  di  cui  al  presente
articolo,  previa  comunicazione  da  inviare  secondo  le  modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo  periodo  coloro  che
abbiano  presentato  istanza  di  accesso  alla  procedura   di   cui
all'articolo 31-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600,  ovvero  presentato  istanza  di  rinnovo,  e
abbiano  sottoscritto  un  accordo  preventivo  con  l'Agenzia  delle
entrate a conclusione di dette  procedure,  nonche'  i  soggetti  che
abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58)). 
  ((10-bis. Qualora in uno o piu' periodi d'imposta le spese  di  cui
ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o piu'
immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3,
il contribuente puo' usufruire della maggiorazione del 110 per  cento
di  dette  spese  a  decorrere   dal   periodo   d'imposta   in   cui
l'immobilizzazione  immateriale  ottiene  un  titolo   di   privativa
industriale. La maggiorazione del  110  per  cento  non  puo'  essere
applicata alle spese sostenute prima  dell'ottavo  periodo  d'imposta
antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene
un titolo di privativa industriale)).