DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00157)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 28-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 16-septies 
 
(Misure di rafforzamento dell'Agenas e del servizio  sanitario  della
                         Regione Calabria). 
 
  1. Al comma 472 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, dopo il primo periodo sono aggiunti  i  seguenti:  "Al  fine  di
consentire all'Agenzia nazionale per  i  servizi  sanitari  regionali
(Agenas) di supportare  le  attivita'  dei  commissari  ad  acta  per
l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi  sanitari  regionali,
per l'anno 2022, l'Agenas e' autorizzata a bandire apposite procedure
concorsuali pubbliche,  secondo  le  modalita'  semplificate  di  cui
all'articolo 10 del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga  alle
ordinarie procedure di mobilita', e conseguentemente ad  assumere,  a
decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato  a
tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'  assunzionali,
un  contingente  di  40  unita'  di  personale  non  dirigenziale  da
inquadrare nella categoria D,  con  corrispondente  incremento  della
vigente dotazione organica. Ai relativi oneri, pari a euro  1.790.000
a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui
al primo periodo". 
  2. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n.  168
del 23 luglio 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, nonche' al fine di assicurare  il  rispetto
della direttiva europea sui tempi di  pagamento  e  l'attuazione  del
piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria: 
    a) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali  (Agenas)
assegna il personale assunto ai sensi del comma 472  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1 del
presente  articolo,  a  supporto  del   commissario   ad   acta   per
l'attuazione del  piano  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  della
Regione Calabria fino al 31 dicembre  2024.  Il  predetto  personale,
sulla base dei fabbisogni  stimati  dal  commissario  ad  acta,  puo'
operare anche presso il Dipartimento  tutela  della  salute,  servizi
sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e ((l'Azienda per  il
governo della sanita' della Regione Calabria - Azienda Zero,  nonche'
presso)) gli enti di cui all'articolo 19, comma 2,  lettera  c),  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  del  servizio  sanitario
della  medesima  regione  che  assicurano  le   risorse   strumentali
necessarie; 
    b) ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma  2,  lettera
c), del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  del  servizio
sanitario della Regione Calabria, al fine di supportare  le  funzioni
delle unita' operative semplici  e  complesse,  comunque  denominate,
deputate al processo di controllo,  liquidazione  e  pagamento  delle
fatture, sia per la gestione corrente che per  il  pregresso,  previa
circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino
al 31 dicembre 2020, e'  autorizzato  a  reclutare,  sulla  base  dei
fabbisogni di personale valutati e approvati dal commissario ad acta,
fino a 5 unita' di  personale  non  dirigenziale,  categoria  D,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo  determinato  di  durata  non
superiore a trentasei mesi, esperte nelle predette procedure e dotate
dei previsti requisiti formativi, nel limite di spesa di euro 207.740
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.  Le  predette  unita'  sono
reclutate tramite procedura  selettiva  pubblica  direttamente  dagli
enti  ovvero  avvalendosi  della  Commissione  per  l'attuazione  del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni  (RIPAM)
di cui all'articolo 35, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. A tal fine e' autorizzata la spesa complessiva di  euro
1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a cui si provvede
per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di  cui  all'articolo
6, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n.  150,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e per l'anno
2024 a valere sulle risorse di  cui  alla  lettera  f)  del  presente
comma. Resta fermo che, qualora i fornitori non diano risposta  entro
il 31 dicembre 2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria,  il
corrispondente debito si intende non dovuto; 
    c) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la Guardia  di  finanza,
nell'ambito delle proprie funzioni, collabora con le unita' operative
semplici e complesse deputate al monitoraggio  e  alla  gestione  del
contenzioso, disponendo l'impiego di un contingente  di  5  ispettori
per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera  c),
del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  del  servizio
sanitario  della  Regione  Calabria.  Le  modalita'  operative  della
collaborazione sono  definite  nell'ambito  del  protocollo  d'intesa
previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 2020, n.  150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  181.
Per le finalita' di cui alla presente  lettera  e  per  le  ulteriori
esigenze   connesse   all'assolvimento   dei   compiti   di   polizia
economico-finanziaria    nell'ambito    di    analoghe     situazioni
emergenziali, la dotazione organica del ruolo ispettori della Guardia
di finanza e'  incrementata  di  quarantacinque  unita',  di  cui  e'
autorizzata l'assunzione straordinaria,  in  aggiunta  alle  facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente e fermo restando  quanto
previsto dagli  articoli  703  e  2199  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  con
decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2022.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione della presente lettera, pari a euro 76.707 per l'anno
2022, euro 1.594.117 per l'anno 2023, euro 2.111.301 per l'anno 2024,
euro 2.507.529 per l'anno 2025, euro 2.515.904  per  l'anno  2026  ed
euro 2.608.033 a  decorrere  dall'anno  2027,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c-bis) all'articolo 33,  comma  1,  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, le parole: "23.702 unita'" sono sostituite dalle
seguenti: "23.747 unita'"; 
    c-ter)  all'articolo  36,  comma  10,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole:  "28.702  unita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "28.747 unita'"; 
    d) ((per le finalita' del presente comma e)) al fine di garantire
la  piena  operativita'  delle  attivita'  proprie   della   gestione
sanitaria accentrata  (GSA)  del  servizio  sanitario  della  Regione
Calabria operante ai sensi dell'articolo 22 del  decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118, la Regione Calabria, nel rispetto dei vincoli
assunzionali previsti  dalla  normativa  vigente  e  a  valere  sulle
risorse del proprio bilancio, e' autorizzata, per la  gestione  della
predetta GSA, al reclutamento con contratto di lavoro  subordinato  a
tempo determinato, di durata non superiore a  trentasei  mesi,  di  1
unita' di personale dirigenziale e  di  4  unita'  di  personale  non
dirigenziale da  inquadrare  nella  categoria  D,  tramite  procedura
selettiva pubblica operata,  d'intesa  con  il  commissario  ad  acta
ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione  delle  pubbliche  amministrazioni  (RIPAM)  di  cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165. Il menzionato contingente di personale puo' essere integrato,  a
valere sulle risorse del  bilancio  della  Regione  Calabria,  da  un
massimo di cinque esperti o consulenti,  nominati  nel  rispetto  dei
vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e del limite di
spesa complessivo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022,  2023
e 2024. Per il medesimo triennio 2022-2024  la  Regione  Calabria  e'
autorizzata a conferire  due  incarichi  dirigenziali  in  deroga  ai
limiti percentuali di cui  all'articolo  19,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    e) per l'anno 2022 non si da' luogo alla compensazione del  saldo
di mobilita' extraregionale definita per la  Regione  Calabria  nella
matrice della mobilita' extraregionale approvata dal Presidente della
Conferenza delle  regioni  e  delle  province  autonome  ed  inserita
nell'atto  formale  di  individuazione   del   fabbisogno   sanitario
regionale standard e delle relative fonti di finanziamento  dell'anno
2022. Le relative somme sono  recuperate  dalle  regioni  e  province
autonome in  un  arco  quinquennale  a  partire  dall'anno  2026.  Il
Ministero dell'economia e delle  finanze  provvede  a  tal  fine.  Si
applicano conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
    f) e' autorizzato  nell'ambito  del  finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale un contributo di  solidarieta'  in  favore  della
Regione Calabria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e
2025; 
    g) al fine di  coadiuvare  le  attivita'  previste  dal  presente
comma, assicurando al servizio sanitario della  Regione  Calabria  la
liquidita'  necessaria  allo  svolgimento  delle  predette  attivita'
finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei
confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,
non possono  essere  intraprese  o  proseguite  azioni  esecutive.  I
pignoramenti e le prenotazioni a  debito  sulle  rimesse  finanziarie
trasferite dalla Regione Calabria  agli  enti  del  proprio  servizio
sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto non producono effetti
dalla suddetta data e non vincolano gli enti del  servizio  sanitario
regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per  il  pagamento
dei debiti, delle somme agli stessi trasferite  durante  il  suddetto
periodo. Le disposizioni della presente lettera si applicano fino  al
31 dicembre 2025. (14) 
  3. Il comma 2 si applica nei confronti della Regione Calabria anche
ove, in considerazione dei risultati  raggiunti,  cessi  la  gestione
commissariale del piano  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  della
Regione Calabria. In tale ipotesi ogni riferimento al commissario  ad
acta per l'attuazione del piano di  rientro  si  intende  fatto  alla
Regione Calabria. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 19 ottobre - 11 novembre 2022,
n.  228  (in  G.U.  1ª  s.s.  16/11/2022,  n.   46)   ha   dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  16-septies,  comma   2,
lettera g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti
in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro  e  per  esigenze
indifferibili),  convertito,  con  modificazioni,  nella   legge   17
dicembre 2021, n. 215".