DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-7-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 71 
 
      Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale 
 
  1.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  dopo  l'articolo
22-bis sono inseriti i seguenti: 
 
                             "Art.22-ter 
       (Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali) 
  1.Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli
effetti sul  piano  occupazionale  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, la possibilita' di una piu' ampia  forma  di  tutela  delle
posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti
delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 e' istituito nell'ambito
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per  l'anno  2020
pari  a  ((2.673,2  milioni  di  euro)).  Le  predette  risorse,  che
costituiscono in ogni caso limite massimo di  spesa,  possono  essere
trasferite all'INPS e ai Fondi di cui  agli  articoli  26  e  27  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per il rifinanziamento
delle specifiche misure di cui al primo periodo  del  presente  comma
con uno o piu' decreti del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
((da adottare entro il 31 agosto 2020,  nel  rispetto  dei  saldi  di
finanza pubblica,)) prevedendo eventualmente anche  l'estensione  del
periodo massimo di durata dei trattamenti di  integrazione  salariale
di cui all'articolo 22, comma 1,  secondo  periodo,  nonche'  per  un
massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1°
settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori  di  lavoro  che
abbiano  interamente  fruito  il  periodo  massimo   di   quattordici
settimane come disciplinato dagli articoli  da  19  a  21  e,  per  i
trattamenti di cui all'articolo 22, dal presente comma. 
  2.Qualora   dall'attivita'   di   monitoraggio   relativamente   ai
trattamenti concessi ai sensi degli articoli da  19  a  22  dovessero
emergere economie rispetto alle somme  stanziate  le  stesse  possono
essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell'ambito  dei  decreti  ivi
previsti. 
 
                           Art. 22-quater 
(Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19"
   ((concesso dall'Istituto)) Nazionale della Previdenza Sociale) 
  1. I  trattamenti  di  integrazione  salariale  in  deroga  di  cui
all'articolo 22, per periodi successivi  alle  prime  nove  settimane
riconosciuti dalle Regioni, sono concessi  dall'Inps  a  domanda  del
datore di lavoro la cui efficacia e' in ogni  caso  subordinata  alla
verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al  ((comma  5)).  I
datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista  dei
beneficiari all'Inps indicando le  ore  di  sospensione  per  ciascun
lavoratore  per  tutto  il  periodo  autorizzato.   L'Inps   provvede
all'erogazione  delle  predette  prestazioni,  previa  verifica   del
rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di  spesa  di  cui  al
((comma 5)). L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del  limite
di spesa, fornendo i risultati di tale  attivita'  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'  stato
raggiunto, anche in via prospettica il limite di  spesa,  l'Inps  non
potra' in ogni caso emettere altri provvedimenti  concessori.  Per  i
datori di lavoro  con  unita'  produttive  site  in  piu'  regioni  o
province autonome il trattamento di cui  al  presente  articolo  puo'
essere riconosciuto  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. Nel decreto di cui al comma 5  e'  stabilito  il  numero  di
regioni o  province  autonome  in  cui  sono  localizzate  le  unita'
produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra  del  quale  il
trattamento e' riconosciuto dal predetto Ministero. 
  2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto
disposto ((dall'articolo)) 22, commi 1 e 5. 
  ((3. La domanda di concessione del trattamento di cui  al  comma  1
deve essere presentata, a pena  di  decadenza,  alla  sede  dell'INPS
territorialmente competente, entro la  fine  del  mese  successivo  a
quello in cui ha,  avuto  inizio  il  periodo  di  sospensione  o  di
riduzione dell'attivita' lavorativa. In sede di  prima  applicazione,
il termine di cui al primo periodo e' stabilito al trentesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno
2020,  n.  52,  se  tale  ultimo  termine  e'  posteriore  a   quello
determinato ai sensi del primo periodo. Per  le  domande  riferite  a
periodi di sospensione  o  riduzione  dell'attivita'  lavorativa  che
hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30  aprile  2020,  il
termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. 
  4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte
dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di  cui
al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del  periodo  di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, unitamente ai dati
essenziali per il calcolo e l'erogazione  di  un'anticipazione  della
prestazione ai lavoratori, con le modalita' indicate  dall'INPS.  Per
le  domande  riferite  a   periodi   di   sospensione   o   riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23  febbraio
2020 e il 30 aprile 2020, il termine  di  cui  al  primo  periodo  e'
fissato, a pena di decadenza, al 15  luglio  2020.  L'INPS  autorizza
l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del  pagamento
del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento  della  domanda
stessa. La misura dell'anticipazione e' calcolata  sul  quaranta  per
cento delle ore autorizzate  nell'intero  periodo.  A  seguito  della
successiva trasmissione completa dei dati  da  parte  del  datore  di
lavoro, l'INPS provvede al pagamento del  trattamento  residuo  o  al
recupero nei confronti del datore di lavoro degli  eventuali  importi
indebitamente anticipati. L'INPS disciplina  le  modalita'  operative
del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il  datore  di
lavoro e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti  i  dati  necessari
per il pagamento dell'integrazione salariale,  secondo  le  modalita'
stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo  a  quello
in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero,  se
posteriore, entro il  termine  di  trenta  giorni  dall'adozione  del
provvedimento di concessione.  In  sede  di  prima  applicazione,  il
termine di cui al settimo periodo e' stabilito al  trentesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno
2020,  n.  52,  se  tale  ultimo  termine  e'  posteriore  a   quello
determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente  tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa  connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente)). 
  5. Il trattamento di cui al presente articolo e'  riconosciuto  nel
limite massimo di cui all'articolo 22, comma 3 al netto delle risorse
gia' destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite  di  spesa,
limitatamente ai dipendenti gia' in forza  alla  data  del  25  marzo
2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro 15 giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto  sono
stabilite le modalita' di  attuazione  del  presente  articolo  e  la
ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo  22,
comma  3  tra  i  differenti  soggetti  istituzionali   preposti   al
riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22. 
  6. Con il medesimo decreto di cui al ((comma 5))  e'  stabilita  la
quota delle  risorse  riservata  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali per i trattamenti concessi dal  medesimo  Ministero
ai sensi del comma 5 ultimo periodo. 
 
                         Art. 22- quinquies 
(Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione
                  ordinaria e di assegno ordinario) 
  1. Le richieste  di  integrazione  salariale  a  pagamento  diretto
previste agli  articoli  da  19  a  21  presentate  a  decorrere  dal
trentesimo giorno successivo alla data di  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione  sono  disciplinate  dalla  procedura  di  cui
all'articolo 22-quater, comma 3." 
 
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  pari  a  ((2.673,2
milioni))  di  euro  per  l'anno  2020   si   provvede   ((ai   sensi
dell'articolo 265)).