DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-5-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 247 
 
(Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata  e  telematica
        delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM) 
 
  1. Nel rispetto delle condizioni di salubrita'  e  sicurezza  degli
ambienti di lavoro e di quelle previste dall'articolo 3  della  legge
19 giugno 2019, n. 56, le procedure concorsuali per reclutamento  del
personale non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma  3-quinquies,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  e  di  cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, possono essere svolte, presso sedi decentrate  anche  attraverso
l'utilizzo di tecnologia digitale secondo le previsioni del  presente
articolo. 
  2. Il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento  delle  prove
concorsuali  anche  sulla  base  della  provenienza  geografica   dei
candidati, utilizzando idonei locali di  plessi  scolastici  di  ogni
ordine e grado, di sedi  universitarie  e  di  ogni  altra  struttura
pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei  prefetti
territorialmente   competenti.   L'individuazione   da   parte    del
Dipartimento della funzione pubblica delle strutture  disponibili  di
cui al  presente  comma  avviene  tenendo  conto  delle  esigenze  di
economicita' delle procedure concorsuali e nei limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie
delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono  posti
gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture. 
  3. La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali,  garantendo  comunque
l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita'  della
stessa, l'identificazione  dei  partecipanti,  nonche'  la  sicurezza
delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 
  4. La domanda di partecipazione ai  concorsi  di  cui  al  presente
articolo e' presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione  del
bando nella Gazzetta Ufficiale,  esclusivamente  in  via  telematica,
attraverso apposita piattaforma digitale gia' operativa o predisposta
anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di  professionisti
specializzati in selezione di personale, anche tramite  il  riuso  di
soluzioni o applicativi esistenti. 
  5. Per la partecipazione al concorso il candidato  deve  essere  in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
intestato e  registrarsi  nella  piattaforma  attraverso  il  Sistema
pubblico di identita' digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente
il concorso, compreso il calendario delle relative prove e  del  loro
esito, e' effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo
di svolgimento delle prove sono resi  disponibili  sulla  piattaforma
digitale con  accesso  da  remoto  attraverso  l'identificazione  del
candidato, almeno dieci giorni prima  della  data  stabilita  per  lo
svolgimento delle stesse. 
  6. Per l'applicazione  software  dedicata  allo  svolgimento  delle
prove  concorsuali  e  le  connesse  procedure,   ivi   compreso   lo
scioglimento  dell'anonimato  anche  con   modalita'   digitali,   il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, anche per il tramite di  FormezPA,  puo'  avvalersi  di
CINECA  Consorzio  Interuniversitario,  con  oneri  a  carico   delle
amministrazioni interessate alle  procedure  concorsuali  nei  limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove  ai
candidati all'esito di ogni  sessione  di  concorso.  La  commissione
esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i  propri  lavori
in modalita'  telematica,  garantendo  comunque  la  sicurezza  e  la
tracciabilita' delle comunicazioni. 
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36)). 
  9. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36)). 
  10. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le
parole da «I  compensi  stabiliti»  a  «della  presente  legge»  sono
soppresse. 
  11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo  non  si
applica la riserva di cui all'articolo 52, comma 1-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  12. Per le  procedure  di  cui  al  presente  articolo,  i  termini
previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente,  in  sette  e
quindici giorni.