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DECRETO-LEGGE 9 gennaio 2020, n. 1 (Raccolta 2020) (1)

Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. (20G00004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12 (in G.U. 09/03/2020, n. 61).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  29-2-2024
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Art. 3

Ripartizione delle strutture e degli uffici
1. Al Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo presso il medesimo Dipartimento. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, sono rimesse alla responsabilità del Ministro dell'università e della ricerca la Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, la Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, come previste dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Al Ministero dell'istruzione sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nonché degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo presso il medesimo Dipartimento.
3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, è trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione. Fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'università e della ricerca e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2021 il Ministero dell'università e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 4. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per gli anni 2020 e 2021, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
3-bis. Le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di tre posizioni dirigenziali di prima fascia, di tre posizioni dirigenziali di seconda fascia, di dodici posti della III area funzionale, di nove posti della II area funzionale e di sei posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 435.000 euro per l'anno 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. La predetta dotazione organica è ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca nella misura di cui alla tabella A, allegata al presente decreto. Alla predetta dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2023, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi. (9)
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3-quater. Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-ter, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per l'assunzione di quattordici unità di personale dell'Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al concorso per personale non dirigenziale bandito con decreto del Ministero dell'istruzione n. 61 del 22 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 59 del 27 luglio 2021, destinate all'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia o da enti locali della medesima regione, sulla base dei criteri di inquadramento e della corrispondenza tra i livelli economici regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2024, previo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia
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4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro la data di cui al comma 3, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di un'apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti della commissione paritetica di cui al secondo periodo non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo indica la data di decorrenza del trasferimento.
5. Il personale appartenente ad altre amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3, partecipa alla procedura di interpello di cui al comma 4 al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre amministrazioni, partecipa alla procedura di interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza.
6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi dell'articolo 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detti regolamenti è acquisito il parere del Consiglio di Stato. Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo periodo, confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione nella continuità dei relativi incarichi e contratti.
7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 MARZO 2020, N. 12.
8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 MARZO 2020, N. 12.
9. All'articolo 9, comma 11-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca".
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottate le modifiche statutarie conseguenti.
9-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale".
9-ter. Nelle more di un organico intervento volto ad aumentare le percentuali per il conferimento di incarichi dirigenziali fissate dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare la mobilità dei dirigenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di potenziarne la qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono elevati per il Ministero dell'università e della ricerca al 20 per cento.
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AGGIORNAMENTO (9)

La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 769) che "Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, per la conclusione delle procedure concorsuali pubbliche bandite dal Ministero dell'istruzione è prorogato al 31 dicembre 2022".