DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-12-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 73 
 
          (Semplificazioni in materia di organi collegiali) 
 
  1. Al fine di contrastare  e  contenere  la  diffusione  del  virus
COVID-19 e fino alla data di  cessazione  dello  stato  di  emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i  consigli
dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e  le  giunte
comunali, che non  abbiano  regolamentato  modalita'  di  svolgimento
delle  sedute  in  videoconferenza,  possono  riunirsi  secondo  tali
modalita', nel rispetto di criteri di  trasparenza  e  tracciabilita'
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal
sindaco,  purche'  siano  individuati  sistemi  che   consentano   di
identificare  con  certezza  i  partecipanti,   sia   assicurata   la
regolarita' dello svolgimento delle sedute  e  vengano  garantiti  lo
svolgimento  delle  funzioni  di  cui  all'articolo  97  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nonche'  adeguata  pubblicita'
delle sedute, ove  previsto,  secondo  le  modalita'  individuate  da
ciascun ente. 
  2. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, i  presidenti  degli
organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati  su
base territoriale, nonche' degli enti e degli organismi  del  sistema
camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute  dei  predetti
organi in videoconferenza, anche ove tale modalita' non sia  prevista
negli atti regolamentari interni,  garantendo  comunque  la  certezza
nell'identificazione  dei   partecipanti   e   la   sicurezza   delle
comunicazioni. 
  2-bis. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute  degli
organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di  ogni
ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche  ove  tale
modalita' non sia stata prevista negli atti regolamentari interni  di
cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297. 
  3.  Per  lo  stesso  periodo  previsto  dal  comma  1  e'   sospesa
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  8  e
55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai  pareri  delle
assemblee  dei  sindaci  e   delle   conferenze   metropolitane   per
l'approvazione dei bilanci preventivi  e  consuntivi,  nonche'  degli
altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani. 
  4. Per lo stesso periodo previsto  dal  comma  1,  le  associazioni
private anche non riconosciute e le fondazioni, nonche' le  societa',
comprese le societa' cooperative  ed  i  consorzi,  che  non  abbiano
regolamentato   modalita'   di   svolgimento    delle    sedute    in
videoconferenza,  possono  riunirsi  secondo  tali   modalita',   nel
rispetto di  criteri  di  trasparenza  e  tracciabilita'  previamente
fissati,  purche'  siano  individuati  sistemi  che   consentano   di
identificare con certezza i partecipanti nonche' adeguata pubblicita'
delle sedute, ove  previsto,  secondo  le  modalita'  individuate  da
ciascun ente. 
  5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti  di
cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci. 
                                      (17) (21) (30) (37) (48) ((59)) 
 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)
che i termini previsti dal presente articolo  sono  prorogati  al  15
ottobre 2020. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 25 settembre 2020, n. 124, come  modificato  dal  D.L.  7  ottobre
2020, n. 125, ha disposto (con l'art.  1,  comma  3)  che  i  termini
previsti dal presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2020. 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.L. 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art.  19,  comma
1) che i termini previsti dal presente articolo sono  prorogati  fino
alla data di cessazione dello stato di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021. 
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AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha disposto (con l'art. 11, comma  1)
che i termini previsti dal presente articolo sono prorogati  fino  al
31 luglio 2021. 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 6, comma  1)
che i termini previsti dal presente articolo sono prorogati  fino  al
31 dicembre 2021. 
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AGGIORNAMENTO (59) 
  Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha disposto (con l'art. 16,  comma
1) che i termini previsti dal presente articolo sono  prorogati  fino
al 31 marzo 2022.