DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-7-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 72 
 
(Misure   per   l'internazionalizzazione   del   sistema   Paese    e
potenziamento   dell'assistenza   ai   connazionali   all'estero   in
                     situazione di difficolta') 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale e' istituito il fondo da  ripartire
denominato "Fondo per la promozione  integrata",  con  una  dotazione
iniziale  di  400  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  volto  alla
realizzazione delle seguenti iniziative: 
  a) realizzazione di una  campagna  straordinaria  di  comunicazione
volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione
del sistema economico nazionale nel settore  agroalimentare  e  negli
altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla  diffusione  del
Covid-19,  anche  avvalendosi  di  ICE-Agenzia  per   la   promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
  b) potenziamento delle attivita' di promozione  del  sistema  Paese
realizzate, anche mediante la rete all'estero,  dal  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale  e  da  ICE-Agenzia
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane; 
  c) cofinanziamento di iniziative di promozione  dirette  a  mercati
esteri  realizzate  da  altre  amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, mediante la stipula di apposite convenzioni; 
  d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al ((dieci))
per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2,  primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ((quale  incentivo
da riconoscere a fronte di iniziative  caratterizzate  da  specifiche
finalita' o in settori  o  aree  geografiche  ritenuti  prioritari,))
secondo criteri selettivi  e  modalita'  stabiliti  con  una  o  piu'
delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma  270,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi
tenuto conto delle risorse disponibili e nei limiti e alle condizioni
previsti dalla vigente normativa  europea  in  materia  di  aiuti  di
Stato. Fino al 31 dicembre 2021 i  cofinanziamenti  a  fondo  perduto
sono  concessi  fino  al  limite  del  venticinque  per   cento   dei
finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo  2,  primo  comma,  del
decreto-legge 28 maggio1981, n. 251, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio  1981,  n.  394,  tenuto  conto  delle  risorse
disponibili   e   dell'ammontare   complessivo   delle   domande   di
finanziamento  presentate  nei  termini  e  secondo   le   condizioni
stabilite con una o piu' delibere  del  Comitato  agevolazioni.  (18)
(24) 
  2. In considerazione dell'esigenza di  contenere  con  immediatezza
gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in
conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui  al
comma 1, nonche' a quelli inclusi  nel  piano  straordinario  di  cui
all'articolo  30  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.   133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni: 
  a) i contratti  di  forniture,  lavori  e  servizi  possono  essere
aggiudicati con la procedura di cui all'articolo  63,  comma  6,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  b)  il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale  e  ICE-Agenzia  per  la   promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese  italiane  possono  avvalersi,
con modalita' definite  mediante  convenzione,  e  nei  limiti  delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,  dell'Agenzia
nazionale per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di
impresa Spa - Invitalia. (29) 
  b-bis) nell'ambito  degli  stanziamenti  di  cui  al  comma  1,  il
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
puo'  stipulare  con  enti  pubblici  e   privati   convenzioni   per
l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in  materia  di
internazionalizzazione del sistema Paese. 
  3. Le iniziative di cui al presente articolo  sono  realizzate  nel
rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico  in  materia  di
internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina  di  regia
di cui all'articolo 14, comma 18-bis,  del  decreto  legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra le  diverse
finalita' con decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione   internazionale,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi  dell'articolo
126. 
  4-bis.  Al  fine  di  sostenere  i  cittadini  italiani  all'estero
nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di
previsione del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale sono autorizzati i seguenti interventi: 
    a) la spesa di euro 1 milione per  l'anno  2020  ad  integrazione
delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza
dei cittadini presenti all'estero in  condizioni  di  emergenza,  ivi
inclusa la protezione del  personale  dipendente  di  amministrazioni
pubbliche  in  servizio,  anche  temporaneamente,  al  di  fuori  del
territorio nazionale; 
    b) la spesa di euro 6 milioni per  l'anno  2020  ad  integrazione
delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero  in  condizioni
di indigenza o di necessita', ai sensi degli articoli da 24 a 27  del
decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. 
  4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al  comma  4-bis,
lettera b), e' autorizzata, fino al 31 luglio 2020,  l'erogazione  di
sussidi  senza  promessa  di  restituzione  anche  a  cittadini   non
residenti nella circoscrizione consolare. (17) (21) 
  4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter,  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)
che il termine previsto dal comma  4-ter  del  presente  articolo  e'
prorogato al 15 ottobre 2020. 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 91, comma 3)
che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente  incrementata  di
euro 63 milioni per l'anno 2020, per le finalita' di cui alla lettera
d) del medesimo comma". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 25 settembre 2020, n. 124, come  modificato  dal  D.L.  7  ottobre
2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)  che  il  termine
previsto dal comma 4-ter del presente articolo  e'  prorogato  al  31
dicembre 2020. 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla
L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 6, comma 2)  che
"L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  72,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente  incrementata  di
euro 200 milioni per l'anno  2020,  per  le  finalita'  di  cui  alla
lettera d) del medesimo comma". 
  Ha  inoltre   disposto   (con   l'art.   6-bis,   comma   14)   che
"l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  72,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente  incrementata  di
100 milioni di euro per l'anno 2020, per le  finalita'  di  cui  alla
lettera d) del medesimo comma". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 ha disposto (con l'art. 14,  comma
1) che "La disposizione di cui all'articolo 72, comma 2, lettera  b),
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino  al
31 dicembre 2021".