DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2020, n. 131

Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. (20G00150)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2020
  • Articoli
  • Definizioni e criteri generali
  • 1
  • 2
  • 3
  • Modalita' e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni
    pubbliche, enti e operatori pubblici e privati, inclusi nel perimetro
    di Sicurezza nazionale cibernetica
  • 4
  • 5
  • 6
  • Criteri per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi delle
    reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici
  • 7
  • 8
  • 9
  • Disposizioni sulla tutela delle informazioni, transitorie e finali
  • 10
  • 11
  • 12
Testo in vigore dal: 5-11-2020
                               Art. 6 
 
Tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di  sicurezza
  nazionale cibernetica - Tavolo interministeriale 
 
  1.  E'  istituito,  a  supporto  del  CISR   tecnico,   il   Tavolo
interministeriale  per  l'attuazione  del  perimetro   di   sicurezza
nazionale cibernetica, di seguito: «Tavolo interministeriale». 
  2. Il Tavolo interministeriale e' presieduto da un  vice  direttore
generale del DIS, ed e' composto da due  rappresentanti  di  ciascuna
amministrazione CISR, da un rappresentante  per  ciascuna  delle  due
Agenzie, nonche' da due rappresentanti degli altri Ministeri di volta
in volta interessati, che sono chiamati a partecipare alle  riunioni,
anche su loro richiesta motivata,  in  relazione  agli  argomenti  da
trattare,   di   cui   almeno   uno   in   possesso   di   competenze
tecnico-specialistiche nella materia della sicurezza cibernetica. 
  3. Il CISR tecnico si avvale del Tavolo interministeriale: 
    a) per l'esercizio delle funzioni istruttorie di cui all'articolo
5; 
    b) ai fini del supporto per ogni altra attivita'  attribuita  dal
decreto-legge al CISR o al CISR tecnico. 
  4. Il Tavolo interministeriale si riunisce  periodicamente,  almeno
una volta ogni 6 mesi,  e  puo'  essere  convocato  d'iniziativa  del
presidente o su richiesta  di  almeno  un  componente  designato,  in
relazione alla trattazione di specifici argomenti. 
  5.  Possono   essere   chiamati   a   partecipare   alle   riunioni
rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni, nonche' di enti  e
operatori pubblici e privati. 
  6. La partecipazione alle  riunioni  del  Tavolo  interministeriale
costituisce dovere d'ufficio e non sono, pertanto, dovuti gettoni  di
presenza,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti  comunque
denominati.