DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 110 
 
Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 
 
  1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e  b),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che  non
adottano i principi  contabili  internazionali  nella  redazione  del
bilancio, possono, anche  in  deroga  all'articolo  2426  del  codice
civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in  materia,
rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui  alla  sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000,  n.  342,  ad  esclusione
degli immobili alla cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta
l'attivita' di impresa, risultanti  dal  bilancio  dell'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2019. 
  2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o  rendiconto
dell'esercizio successivo a quello di cui al  comma  1,  puo'  essere
effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata  nel
relativo inventario e nella nota integrativa. Le  imprese  che  hanno
l'esercizio non coincidente con l'anno  solare  possono  eseguire  la
rivalutazione nel bilancio o  rendiconto  relativo  all'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  a
condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1
risultino dal bilancio dell'esercizio precedente. 
  3. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere  affrancato,  in
tutto o in  parte,  con  l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di
un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento, da versare  con  le  modalita'  indicate  al
comma 6. 
  4. Il maggior valore attribuito ai beni in  sede  di  rivalutazione
puo'  essere  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive   a   decorrere
dall'esercizio successivo  a  quello  con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella  misura  del  3
per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. 
  4-bis. La rivalutazione puo' essere  eseguita  anche  nel  bilancio
relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di  cui  al
comma 2,  con  esclusivo  riferimento  ai  beni  non  rivalutati  nel
bilancio precedente e senza  la  possibilita'  di  affrancamento  del
saldo attivo e  di  riconoscimento  degli  effetti  a  fini  fiscali,
rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo. 
  5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o
di  destinazione  a  finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare  dell'imprenditore  dei  beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto  esercizio
successivo a quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata
eseguita,  ai  fini  della   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze  si  ha  riguardo  al  costo  del   bene   prima   della
rivalutazione. 
  6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in  un
massimo di tre rate di pari importo di  cui  la  prima  con  scadenza
entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi relative al periodo d'imposta con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' eseguita, e le altre con scadenza entro  il  termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte  sui
redditi relative ai periodi  d'imposta  successivi.  Gli  importi  da
versare possono essere compensati ai sensi della sezione I  del  capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  7. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  13
aprile 2001, n. 162, nonche' quelle del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.  86,  e
dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311. 
  8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1,  della  legge  21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con  riferimento  alle  partecipazioni,  in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie  ai  sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.   917.   Per   tali   soggetti,   per   l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, e' vincolata una  riserva
in sospensione d'imposta ai fini fiscali che puo'  essere  affrancata
ai sensi del comma 3. 
  8-bis. Le disposizioni dell'articolo 14  della  legge  21  novembre
2000,  n.  342,  si  applicano  anche  all'avviamento  e  alle  altre
attivita' immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso
al 31 dicembre 2019. 
  ((8-ter.  La  deduzione  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi   e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive del maggior  valore
imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle  attivita'  immateriali
le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo  103  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in  misura
non  superiore  ad  un  diciottesimo  del  costo  o  del  valore,  e'
effettuata, in ogni  caso,  in  misura  non  superiore,  per  ciascun
periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel  caso  di
cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di  destinazione
a finalita' estranee all'esercizio  dell'impresa  ovvero  al  consumo
personale o familiare dell'imprenditore o nel  caso  di  eliminazione
dal complesso produttivo,  l'eventuale  minusvalenza  e'  deducibile,
fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore  di  cui  al
primo  periodo,  in  quote  costanti  per  il  residuo   periodo   di
ammortamento come determinato ai sensi dello  stesso  primo  periodo.
Per l'avente causa la quota di costo  riferibile  al  residuo  valore
ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo,  al  netto
dell'eventuale minusvalenza dedotta dal  dante  causa  ai  sensi  del
secondo periodo, e' ammessa in deduzione in  quote  costanti  per  il
residuo periodo di ammortamento.))((35)) 
  ((8-quater. In deroga alle disposizioni di cui al comma  8-ter,  e'
possibile effettuare la deduzione  del  maggior  valore  imputato  in
misura  non  superiore,  per  ciascun   periodo   d'imposta,   a   un
diciottesimo di detto importo, mediante il versamento  di  un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale  sulle
attivita'  produttive  e  di  eventuali  addizionali   nella   misura
corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del
citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,  al  netto  dell'imposta
sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 del  presente  articolo,
da effettuare in un massimo di due rate di pari  importo  di  cui  la
prima con scadenza entro il termine  previsto  per  il  versamento  a
saldo  delle  imposte  sui  redditi  relativo  al  periodo  d'imposta
successivo a quello con riferimento  al  quale  la  rivalutazione  e'
eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto  per  il
versamento a saldo delle imposte  sui  redditi  relative  al  periodo
d'imposta successivo)).((35)) 
  9. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  74,8
milioni di euro per l'anno 2022, 254,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 176,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
623) che in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.  212
le  presenti  modifiche  hanno  effetto  a  decorrere  dall'esercizio
successivo a quello con riferimento al quale la  rivalutazione  e  il
riallineamento sono eseguiti.