DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (19G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-3-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
                            dell'interno 
 
  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2020». 
  2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n.  145
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la parola «penale»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  di
deformazione dell'aspetto della persona mediante  lesioni  permanenti
al viso ai sensi dell'articolo 583-quinquies del codice penale»; 
    b) le parole «fino al 30 settembre 2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»; 
    c) le parole «1° agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti  «31
ottobre 2020». 
  3. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27  luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole «Fino  al  31  gennaio  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2021». 
  4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, le parole «31  dicembre  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2020». 
  ((5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre  2017,  n.
205, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
  "i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti
letto, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  9  aprile  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei  requisiti  per
l'ammissione  al  piano  straordinario  di  adeguamento  antincendio,
approvato con  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  marzo  2012,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  76  del  30  marzo  2012,
completano  l'adeguamento  alle  disposizioni  di  prevenzione  degli
incendi entro il 31 dicembre 2021, previa  presentazione  al  Comando
provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA
parziale, attestante il rispetto di  almeno  quattro  delle  seguenti
prescrizioni, come disciplinate  dalle  specifiche  regole  tecniche:
resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni;  corridoi;  scale;  ascensori   e   montacarichi;
impianti idrici antincendio;  vie  d'uscita  ad  uso  esclusivo,  con
esclusione dei punti  ove  e'  prevista  la  reazione  al  fuoco  dei
materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con  esclusione  dei  punti
ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti  a
deposito.   Per   le   strutture   ricettive    turistico-alberghiere
localizzate  nei   territori   colpiti   dagli   eccezionali   eventi
meteorologici che si sono verificati a partire dal  2  ottobre  2018,
come  individuati  dalla  deliberazione  dello  stato  di   emergenza
adottata dal Consiglio dei ministri  l'8  novembre  2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15  novembre  2018,  nonche'  nei
territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel  2016  e
2017, individuati dagli allegati 1, 2 e  2-bis  al  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e nei  comuni  di  Casamicciola  Terme,  Lacco
Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione  degli  eventi  sismici
verificatisi il 21 agosto  2017,  il  termine  per  il  completamento
dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli  incendi,  di
cui al primo periodo della  presente  lettera,  e'  prorogato  al  30
giugno 2022, previa presentazione  della  SCIA  parziale  al  Comando
provinciale  dei  vigili  del  fuoco  entro  il  31  dicembre   2020.
Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di  cui  all'articolo  38,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato  al  31
dicembre 2020")).