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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica. (19G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
Testo in vigore dal:  31-12-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 19

Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari e delle attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:
a) settantotto unità per l'anno 2021, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria;
((41))
b) settantotto unità per l'anno 2022, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo di polizia penitenziaria;
((41))
c) seicentosettanta unità per l'anno 2023, di cui duecentosessanta nella Polizia di Stato, centocinquanta nell'Arma dei carabinieri, duecento nel Corpo della guardia di finanza e sessanta nel Corpo di polizia penitenziaria;
((41))
d) ottocentoventidue unità per l'anno 2024, di cui duecentottanta nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell'Arma dei carabinieri, centoventi nel Corpo della guardia di finanza e cento nel Corpo di polizia penitenziaria;
e) seicentosettantuno unità per l'anno 2025, di cui centosettantacinque nella Polizia di Stato, trecentodieci nell'Arma dei carabinieri, ottantotto nel Corpo della guardia di finanza e novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031.
3. Per far fronte al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, l'Arma dei carabinieri è altresì autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2020, venticinque unità nel ruolo iniziale, nonché ulteriori venticinque unità nel ruolo iniziale destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 263.080 per l'anno 2020, euro 1.831.221 per l'anno 2021, euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro 2.090.855 per l'anno 2023, euro 2.090.855 per l'anno 2024, euro 2.108.880 per l'anno 2025 ed euro 2.162.955 annui a decorrere dall'anno 2026. (2)
4. Conseguentemente a quanto previsto al comma 3, all'articolo 828, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole «per un totale di duecentoquarantanove unità» sono sostituite dalle seguenti: «per un totale duecentosettantaquattro unità»;
b) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) appuntati e carabinieri: sessantaquattro».
5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro 1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 363.080 euro per l'anno 2020, 3.288.259 euro per l'anno 2021, 8.511.092 euro per l'anno 2022, 14.544.348 euro per l'anno 2023, 40.576.582 euro per l'anno 2024, 74.240.368 euro per l'anno 2025, 100.526.551 euro per l'anno 2026, 103.994.305 euro per l'anno 2027, 104.467.095 euro per l'anno 2028, 105.947.865 euro per l'anno 2029, 107.554.572 euro per l'anno 2030, 108.550.415 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:
a) quanto a 1.025.304 euro per l'anno 2021, 6.248.137 euro per l'anno 2022, 12.281.393 euro per l'anno 2023, 38.313.627 euro per l'anno 2024, 71.977.413 euro per l'anno 2025, 98.263.596 euro per l'anno 2026, 101.731.350 euro per l'anno 2027, 102.204.140 euro per l'anno 2028, 103.684.910 euro per l'anno 2029, 105.291.617 euro per l'anno 2030 e 106.287.460 euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 363.080 euro per l'anno 2020 e 2.262.955 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 259, comma 7) che "Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021".
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AGGIORNAMENTO (41)

Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 ha disposto (con l'art. 1, comma 14) che il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza già previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è prorogato al 31 dicembre 2024.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettere d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere c), d) ed e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, [...] è prorogato al 31 dicembre 2024".