stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2019, n. 154

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica. (19G00161)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2020 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2022)
nascondi
Testo in vigore dal:  5-1-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante «Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e, in particolare l'articolo 51;
Visto l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 25 febbraio 2019;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ed in particolare l'articolo 33-ter;
Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Sistema integrato
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito «Regione», gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni costituiscono, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia, di seguito «sistema integrato».
N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione disciplina le funzioni del Presidente della Repubblica. In particolare il comma 5 conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1963, n. 29. Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'articolo 51:
«Art. 51. - Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane.
Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.
Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi, delle addizionali o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio.
Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione può:
a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;
b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalità di riscossione;
b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.
Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato.
Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso sono attribuiti alla Regione.».
- Il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100, è stato convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2019, n. 151, S.O.. Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'articolo 33-ter:
«Art. 33-ter (Disposizioni in materia di regioni a statuto speciale). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 875 sono inseriti i seguenti:
"875-bis. - Le disposizioni dei commi da 875-ter a 875-septies sono approvate in attuazione dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del comma 875, con il quale è data attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 188 del 2016, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.
875-ter. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia in termini di saldo netto da finanziare è stabilito nell'ammontare complessivo di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021.
875-quater. Lo Stato riconosce alla regione Friuli Venezia Giulia un trasferimento per spese di investimento pari a 400 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade, scuole e immobili e per la realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche per la prevenzione dei danni atmosferici, da erogare in quote pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 50 milioni di euro per l'anno 2025, nonché l'assegnazione di 80 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse ancora da ripartire del Programma straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da erogare nella misura del 20 per cento a titolo di acconto a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma e nella misura dell'80 per cento a seguito degli stati di avanzamento dei lavori. Lo schema dell'accordo di programma di cui al periodo precedente è presentato dalla regione ai Ministeri competenti; in assenza di osservazioni entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'accordo si intende sottoscritto ed è esecutivo.
875-quinquies. All'articolo 51, terzo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo la parola: 'tributì sono inserite le seguenti: ', delle addizionalì.
875-sexies. All'articolo 51, quarto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
"b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalità di riscossione;
b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni".
875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma 9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono destinate all'aggiornamento del quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia".
2. All'onere di cui al comma 875-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 86 milioni di euro per l'anno 2020 e a 120 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 748 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Al restante onere, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. All'onere di cui al comma 875-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 126 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018.
4. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "15 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2019", le parole: "31 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2019" e le parole: "15 aprile 2019" sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2019".
5. All'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "15 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2019";
b) il terzo e il quinto periodo sono soppressi;
c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per la regione Sardegna, l'importo del concorso previsto dai periodi precedenti è versato al bilancio dello Stato entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi; in mancanza di tale versamento entro il predetto termine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali".
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 886 è inserito il seguente:
«886-bis. Le somme di cui ai commi 877 e 881 sono versate all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi. In mancanza di tali versamenti entro il termine di cui al precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione».
- Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'articolo 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1):
«Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.».