DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (19G00134)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 13-bis 
 
 
 (Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine). 
 
  1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo  1,
commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  costituiti
a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni di  cui
ai commi da 2 a 4 del presente articolo. 
  2. In ciascun anno solare di durata del piano di risparmio a  lungo
termine, per almeno due terzi dell'anno stesso, le somme o  i  valori
destinati al piano devono essere investiti almeno per il 70 per cento
del valore complessivo, direttamente o indirettamente,  in  strumenti
finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali  di  negoziazione,  emessi  o  stipulati  con   imprese
residenti nel territorio dello Stato ai sensi  dell'articolo  73  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  o  in  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo
Spazio economico europeo con stabile  organizzazione  nel  territorio
dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita
almeno per il 25  per  cento  del  valore  complessivo  in  strumenti
finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB
della Borsa  italiana  o  in  indici  equivalenti  di  altri  mercati
regolamentati e almeno per  un  ulteriore  5  per  cento  del  valore
complessivo in strumenti finanziari  di  imprese  diverse  da  quelle
inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana  o
in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. 
  2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per  almeno  i
due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano  almeno  il
70%  del  valore  complessivo,  direttamente  o  indirettamente,   in
strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati  o
in sistemi multilaterali di  negoziazione,  emessi  o  stipulati  con
imprese residenti nel territorio dello Stato ai  sensi  dell'articolo
73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  o  in  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo
Spazio economico europeo con stabile  organizzazione  nel  territorio
dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e  FTSE
Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati
regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese  nonche'  in
crediti delle medesime imprese, il vincolo  di  cui  all'articolo  1,
comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' elevato al 20%. 
  2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all'articolo  1,
comma 104, della legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  i  vincoli  di
investimento di cui ai commi 2 e 2-bis: 
    a)  devono  essere  raggiunti  entro  la  data  specificata   nel
regolamento   o   nei   documenti   costitutivi   dell'organismo   di
investimento collettivo del risparmio; 
    b) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento
inizia a vendere le attivita', in modo da rimborsare le  quote  o  le
azioni degli investitori; 
    c)   sono   temporaneamente   sospesi   quando   l'organismo   di
investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il  suo  capitale
esistente, purche' tale sospensione non sia superiore a 12 mesi. 
  3. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 88 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Agli
enti di cui al presente comma non si  applica  il  comma  112,  primo
periodo"; 
    b) al comma 92 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Agli
enti gestori delle forme di previdenza di cui al presente  comma  non
si applica il comma 112, primo periodo". 
  4. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di  cui
ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si  applicano  l'articolo  1,
commi da 100 a 114, della legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  ((con
esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis
del presente articolo,)) e l'articolo 1, commi da 211  a  215,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto compatibili. 
  5.  Agli  investimenti  in  piani  di  risparmio  a  lungo  termine
costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si  applicano
l'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, e l'articolo 1, commi da 211 a  215,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145.