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DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 104

Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti ((, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca)), nonchè per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate ((, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)) e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (19G00112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132 (in G.U. 20/11/2019, n. 272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2022)
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Testo in vigore dal:  4-12-2020
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Art. 4

Istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. Al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione, è istituita, fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e denominata Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, retta da un dirigente appartenente esclusivamente all'amministrazione dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dagli articoli 14 e 30 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la Struttura di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:
a) stabilisce i criteri per assicurare la migliore e razionale utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il controllo di gestione, nonché i parametri del controllo interno secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità anche al fine di misurare i risultati dell'attività amministrativa sotto il profilo della funzionalità organizzativa;
b) sulla base di parametri definiti in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e con l'Organismo indipendente di valutazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vigila e svolge verifiche di audit interno, anche a campione, sulla conformità dell'azione amministrativa dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle vigenti disposizioni e alle specifiche direttive del Ministro in materia di organizzazione, funzionamento, prevenzione della corruzione, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché ai principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità, anche ai fini dell'esercizio dei poteri ministeriali di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. In deroga alla dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Struttura tecnica di cui al comma 1 sono assegnate quindici unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali. Il personale di livello non dirigenziale è individuato tra il personale dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. In aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1, nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a procedere, anche con riferimento ai compiti e alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante uno o più regolamenti adottati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
((6))
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari a complessivamente a 400.000 euro per il 2019 e a 1,5 milioni di euro per il 2020, si provvede, quanto ad euro 400.000 per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto ad euro 1,5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1, comma 238, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: «di 7.309.900 euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 5.809.900 euro per l'anno 2020 e all'importo di 7.309.900 euro annui a decorrere dall'anno 2021».
6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5, sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali";
b) al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità di cui al primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative, nonché a tutta la documentazione pertinente".

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, ha disposto (con l'art. 116, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020".