DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 65

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione. (18G00092)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-8-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
     (Autorita' nazionale competente e punto di contatto unico). 
 
  1. L'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale  e'  designata  quale
autorita' nazionale competente NIS per i settori  e  sottosettori  di
cui all'allegato II e per i servizi di  cui  all'allegato  III.  Sono
designate quali autorita' di settore: 
    a)  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  per  il   settore
infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD,  nonche'  per  i
servizi digitali; 
    b)  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili,  per   il   settore   trasporti,   sottosettori   aereo,
ferroviario, per vie d'acqua e su strada; 
    c) il Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  il  settore
bancario e per il settore infrastrutture dei mercati  finanziari,  in
collaborazione con  le  autorita'  di  vigilanza  di  settore,  Banca
d'Italia e Consob, secondo modalita' di collaborazione e  di  scambio
di informazioni stabilite con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
    d) il Ministero  della  salute,  per  l'attivita'  di  assistenza
sanitaria, come definita dall'articolo 3, comma 1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  38,  prestata  dagli  operatori
dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo
stesso, e le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
direttamente   o   per   il   tramite   delle   Autorita'   sanitarie
territorialmente competenti, per le attivita' di assistenza sanitaria
prestata dagli operatori autorizzati e accreditati ((dalle  Regioni))
o dalle Province autonome negli  ambiti  territoriali  di  rispettiva
competenza; 
    e) il  Ministero  della  transizione  ecologica  per  il  settore
energia, sottosettori energia elettrica, gas e petrolio; 
    f) il Ministero della transizione ecologica e  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  direttamente  o  per  il
tramite delle Autorita' territorialmente  competenti,  in  merito  al
settore fornitura e distribuzione di acqua potabile. 
  2.   L'autorita'   nazionale   competente   NIS   e'   responsabile
dell'attuazione del presente decreto con riguardo ai settori  di  cui
all'allegato II e  ai  servizi  di  cui  all'allegato  III  e  vigila
sull'applicazione  del  presente   decreto   a   livello   nazionale,
esercitando altresi' le relative potesta' ispettive e sanzionatorie. 
  3. L'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale  e'  designata  quale
punto di contatto unico in materia di  sicurezza  delle  reti  e  dei
sistemi informativi. 
  4. Il punto di contatto unico svolge una funzione  di  collegamento
per  garantire  la   cooperazione   transfrontaliera   dell'autorita'
nazionale competente NIS con  le  autorita'  competenti  degli  altri
Stati  membri,  nonche'  con  il  gruppo  di  cooperazione   di   cui
all'articolo 10 e la rete di CSIRT di cui all'articolo 11. 
  5. Il punto di contatto unico collabora nel gruppo di  cooperazione
in modo effettivo, efficiente e sicuro con i rappresentanti designati
dagli altri Stati. 
  6. L'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale,  in  qualita'  di
autorita' nazionale competente NIS e  di  punto  di  contatto  unico,
consulta,  conformemente  alla  normativa  vigente,  l'autorita'   di
contrasto ed il Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  e
collabora con essi. 
  7.   La   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri    comunica
tempestivamente alla Commissione europea la designazione del punto di
contatto unico e quella dell'autorita' nazionale  competente  NIS,  i
relativi compiti e qualsiasi ulteriore  modifica.  Alle  designazioni
sono assicurate idonee forme di pubblicita'. 
  8.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  ((,))  pari  a
1.300.000 euro ((annui a decorrere dall'anno)) 2018, si  provvede  ai
sensi dell'articolo 22.