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DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 (Raccolta 2018) (1)

Codice della protezione civile. (18G00011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2018
La presente legge è stata erroneamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "224".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/2024)
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Testo in vigore dal:  6-2-2018

Art. 44




Fondo per le emergenze nazionali
(Articolo 5, legge 225/1992)

1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».